Alle prefetture
                                  Alle   regioni   ed  alle  province
                                  autonome tramite i commissari di
                                    Governo
                                  All'Unione delle province  italiane
                                  (UPI)
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)
  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del
contenimento  dei  consumi  di  energia,  e'  stato  pubblicato   nel
supplemento  ordinario  n.  96  alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre 1993.  La maggior parte delle disposizioni ivi contenute, con
particolare riferimento a quelle inerenti i limiti di esercizio degli
impianti termici, hanno gia' avuto effetto con l'ordinaria entrata in
vigore del regolamento.
  Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7,  8  e  11  del  medesimo
regolamento,  inerenti  in  particolare le prescrizioni ai fini della
progettazione, dell'installazione e della manutenzione degli impianti
termici, avranno invece effetto a decorrere  dal  novantesimo  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del decreto ministeriale di
recepimento delle normative UNI previste dai medesimi articoli e,  in
ogni  caso,  a decorrere dal 1 agosto 1994. E' a tale ultima data che
deve peraltro  ormai  farsi  riferimento  considerato  che  lo  stato
dell'iter  di  predisposizione  delle  norme  in  argomento  da parte
dell'UNI non  consente  di  prevedere  che  il  relativo  decreto  di
recepimento  venga  pubblicato prima della meta' del prossimo mese di
maggio.
  Questo Ministero, in relazione all'approssimarsi di tale termine di
efficacia ed ai quesiti pervenuti in  merito  all'applicazione  delle
norme  in  questione,  ritiene  opportuno  fornire,  con  la presente
circolare,  alcuni  chiarimenti   interpretativi,   con   particolare
riferimento   ai   requisiti  richiesti  per  il  terzo  responsabile
dell'esercizio e della manutenzione  dell'impianto  termico  ed  alla
disciplina  della  sostituzione  dei  generatori  di  calore  il  cui
rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti prescritti.
 A.  Requisiti  del  terzo  responsabile   dell'esercizio   e   della
manutenzione dell'impianto termico.
  1) La legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha previsto all'art. 31, commi 1
e   2,   la   possibilita'  di  delegare  ad  un  soggetto  terzo  la
responsabilita' dell'esercizio e della  manutenzione  degli  impianti
termici per il riscaldamento degli edifici.
  La  medesima  disposizione  prevede  che il proprietario, ovvero il
terzo che si assume tale responsabilita' ove il  proprietario  stesso
si  avvalga  della  predetta  possibilita' di delega, debba "adottare
misure necessarie per contenere i consumi di energia" e sia tenuto "a
condurre  gli  impianti  e  a  disporre  tutte   le   operazioni   di
manutenzione  ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della
vigente normativa UNI e CEI"; l'eventuale delega  di  responsabilita'
ad  un  soggetto  terzo  implica,  fra  l'altro, che esso subentri al
proprietario  o  all'amministratore  anche  come  destinatario  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 34, comma 5, delle
medesima legge n. 10/1991.
  2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.
412,  sono  stati  precisati,  fra  l'altro,  i requisiti che debbono
essere  posseduti  dall'eventuale  terzo  responsabile  nominato  dal
proprietario.
  In particolare, l'art. 1, comma 1, lettere o), di detto regolamento
prevede  che  il  terzo  responsabile  debba  essere "in possesso dei
requisiti previsti dalle  normative  vigenti  e  comunque  di  idonea
capacita'  tecnica, economica ed organizzativa"; tale prescrizione ha
lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario  in
qualita'  di  terzo  responsabile non puo' essere un mero prestanome,
bensi' deve possedere capacita'  adeguate  ed  i  requisiti  previsti
dalle  norme  vigenti  per  provvedere direttamente alla conduzione e
manutenzione degli impianti.
  3) Il regolamento, in generale, lascia  piena  discrezionalita'  ai
soggetti  proprietari  nella  valutazione  della  sussistenza di tali
requisiti, precisando tuttavia al comma 8 dell'art. 11  che  per  gli
impianti  termici  individuali  si  intende che essi sussistano per i
soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi  della  legge  5  marzo
1990,  n.  46;  tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo
aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge n.  10/1991
che   il   predetto   regolamento   richiedono   che   la  delega  di
responsabilita' sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa
provvedere  direttamente  alla  conduzione   e   manutenzione   degli
impianti,  e'  la  stessa  legge n. 46/1990 che individua i requisiti
minimi che gia' debbono essere posseduti dal  soggetto  che  effettua
tali   interventi   di   manutenzione,   anche  nell'ipotesi  che  il
proprietario ne conservi la relativa responsabilita'.
  4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai  sensi  della
legge   n.   46/1990   risulta   pertanto  un  requisito  minimo  per
l'assunzione della responsabilita' di  esercizio  e  manutenzione  di
qualsiasi impianto termico, e non solo per gli impianti unifamiliari.
  Il patentino di abilitazione che, ai sensi dell'art. 16 della legge
13  luglio  1966, n. 615, deve essere obbligatoriamente posseduto dal
personale  addetto  alla  conduzione  degli   impianti   termici   di
potenzialita'  superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione
nel registro di cui all'articolo 17  della  medesima  legge,  essendo
riferiti  al  personale addetto e non all'impresa alle cui dipendenze
esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente  affinche'
l'impresa  stessa sia destinataria della delega di responsabilita' di
esercizio e manutenzione dell'impianto, ove essa non sia abilitata ai
sensi della legge n. 46/1990.
  5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale
superiore a 350 kW o comunque destinati esclusivamente ad edifici  di
proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico l'art. 11, comma 3, del
predetto   regolamento   prescrive  che  il  possesso  dei  requisiti
richiesti  al   "terzo   responsabile"   sia   dimostrato   "mediante
l'iscrizione  ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio,  l'albo  nazionale  dei
costruttori  -  categoria  gestione  e  manutenzione  degli  impianti
termici, di ventilazione e  di  condizionamento  -,  oppure  mediante
l'iscrizione  ad  elenchi equivalenti delle Comunita' europee, oppure
mediante  accreditamento  del  soggetto  ai  sensi delle norme UNI EN
29.000".
  Quest'ultima   disposizione,   peraltro,   come   sopra   chiarito,
esplichera'  effetti solo dal 1 agosto 1994 e, quindi, dalla prossima
stagione di riscaldamento 1994-95.
  6) La previsione  di  requisiti  di  qualificazione  per  il  terzo
responsabile  e'  coerente  con  le  finalita'  proprie  della  norma
primaria in quanto e' da ritenere che tale possibilita' di delega  di
responsabilita'  sia  stata  prevista  a favore del proprietario, non
certo per permettergli  di  sottrarsi  alle  proprie  responsabilita'
dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto (il che potrebbe
al  limite favorire l'elusione delle prescrizioni della legge), besi'
per consentirgli di ricondurre la  responsabilita'  degli  interventi
concernenti   il   risparmio   di   energia  nell'esercizio  e  nella
manutenzione dell'impianto termico ad un  soggetto  idoneo  a  meglio
effettuare e disporre tali interventi, quando egli stesso non ritenga
di   possedere   capacita'   adeguate   per  effettuarli  o  disporli
personalmente mantenendone in proprio le connesse responsabilita'.
  Che tali requisiti debbano  essere  non  solo  di  professionalita'
tecnica,  come  e'  evidente  in relazione alle caratteristiche degli
impianti in questione e degli interventi sugli stessi,  ma  anche  di
idoneita'  economica-organizzativa,  deriva  dalla  necessita' che il
terzo responsabile non si riduca ad un consulente che  suggerisca  al
proprietario  gli  interventi  piu'  idonei,  bensi'  sia  in effetti
soggetto in  grado  di  provvedere  direttamente  o  tramite  la  sua
organizzazione ad "adottare" le misure necessarie per il contenimento
dei   consumi   di   energia,  a  "condurre"  l'impianto  secondo  le
prescrizioni di legge ed  a  "disporre"  i  necessari  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo la delega ricevuta dal
proprietario, nonche' a rispondere ai fini sanzionatori.
  7)  Gli  incarichi  di  esercizio  o di manutenzione degli impianti
termici, ovvero i connessi incarichi professionali  per  misurazioni,
perizie,   consulenze   e  direzione  dei  lavori,  possono  peraltro
continuare  ad  essere  attribuiti  anche  a  soggetti  privi   delle
specifiche  caratteristiche  individuate nel regolamento in argomento
per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente la  necessita'
del  possesso  dei  requisiti  previsti dalle altre norme vigenti per
l'esercizio  di  tali  attivita',  con  particolare  riferimento   ai
requisiti   di  cui  alla  legge  n.  46/1990  per  le  attivita'  di
manutenzione. Cio'  e'  infatti  possibile  tutte  le  volte  che  il
proprietario  dell'impianto  non  si  avvalga  della  nuova  facolta'
prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le  connesse
responsabilita'   e  le  mantenga  in  proprio,  ovvero  quando  tali
attivita' siano esercitate a titolo di  subcommessa  su  disposizione
del terzo responsabile a cio' delegato.
  8.  Quanto ai piu' stringenti requisiti individuati dal regolamento
per assumere la  responsabilita'  degli  impianti  centralizzati  con
potenza  superiore  a  350  kW  o  comunque  destinati  ad edifici di
proprieta' pubblica o adibiti ad  uso  pubblico,  si  tratta  di  una
prescrizione   coerente   con  le  finalita'  della  norma.  Cio'  in
relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli  impianti  di
maggiori  dimensioni  (gli impianti centralizzati oltre i 350 kW sono
riferibili,   indicativamente,   a   condomini   di   almeno   trenta
appartamenti)  ai fini del contenimento dei consumi e, dall'altro, al
particolare ruolo che il piano energetico nazionale e le sue norme di
attuazione    attribuiscono    ai    comportamenti   della   pubblica
amministrazione in quanto consumatore di energia.
  Tale maggiore qualificazione richiesta, deve  essere  intesa  nella
sua  portata  sostanziale, tenendo conto di tutte le alternative gia'
previste dal regolamento e delle norme  successivamente  intervenute.
In particolare si chiarisce che:
    a)   l'iscrizione  all'albo  nazionale  dei  costruttori  non  e'
prescritta in via generale, bensi' costituisce solo  esemplificazione
di  una  delle  modalita'  per  dimostrare  il possesso dei requisiti
richiesti ai terzi responsabili di impianti di riscaldamento pubblici
ovvero di potenza superiore ai  350  kW;  l'abrogazione  della  legge
istitutiva  di  tale  albo,  disposta  a decorrere dal 1 gennaio 1997
dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  (legge
quadro in materia di lavori pubblici), non rende quindi inapplicabile
la prescrizione regolamentare;
    peraltro,   dall'entrata   a   regime   del   nuovo   sistema  di
qualificazione introdotto dall'art. 8, commi  1  e  2,  della  citata
legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici,  la  qualificazione
certificata  da  organismi  pubblici  o  privati  accreditati   dagli
organismi  pubblici  ivi  previsti  potra'  essere considerata idonea
anche  ai  fni  della  dimostrazione  dei  requisiti  previsti  dalle
disposizioni del regolamento in argomento;
    b)  dette  disposizioni  regolamentari gia' individuano comunque,
come possibile alternativa per dimostrare il  possesso  di  requisiti
idonei  all'assunzione  della  responsabilita'  per  impianti termici
pubblici o di rilevante potenza, le attestazioni di qualificazione ai
sensi delle norme della
serie UNI EN 29.000; nel contesto del regolamento,  infatti,  benche'
si  parli  impropriamente  di  "accreditamento  del soggetto ai sensi
delle norme UNI EN 29.000", tale espressione deve intendersi riferita
all'attestazione  della  conformita'   del   sistema   di   qualita',
rilasciata   da   soggetto   accreditato   per   tale   funzione   di
certificazione;
    c) fino all'emanazione di una organica disciplina  nazionale  sul
sistema  di  certificazione  e  sempre  limitatamente all'esigenza di
comprovare  i  requisiti  richiesti  al  terzo  responsabile,  devono
ritenersi  pertanto  validi  anche  gli  attestati  e  certificati di
qualificazione rilasciati secondo le procedure  di  accreditamento  e
certificazione  adottate  in  ambito  volontario,  nel rispetto delle
norme tecniche emanate dagli organismi di  normazione  comunitaria  e
fatte proprie dagli organismi di normazione nazionali;
    d)   sempre  in  via  transitoria,  tenuto  conto  dell'eventuale
difficolta' ad  individuare  soggetti  gia'  muniti  degli  specifici
requisiti  di  qualificazione  richiesti,  i  soggetti  pubblici ed i
proprietari di impianti di rilevante potenza, possono  nelle  proprie
autonome  determinazioni ritenere sufficiente ai fini della prova dei
requisiti richiesti dal regolamento, l'abilitazione alla manutenzione
degli impianti termici ai sensi della legge n. 46/1990,  accompagnata
dalla dichiarazione dell'impresa interessata di operare conformemente
alle  citate  norme  della  serie UNI EN 29.000 e di avere avviato le
procedure per ottenere la relativa  certificazione  da  parte  di  un
organismo   accreditato;   cio'   in   linea   con   quanto  previsto
dall'articolo 33  della  direttiva  92/50/CEE  del  18  giugno  1992,
secondo  cui  quando  siano richiesti certificati rilasciati ai sensi
delle norme UNI EN 29.000 le amministrazioni  interessate  "ammettono
parimenti  altre  prove relative all'impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualita', nel caso di prestatori di  servizi  che  non
abbiano  accesso  a tali certificati o non abbiano la possibilita' di
ottenerli entro i termini richiesti".  B. Sostituzione dei generatori
di  calore  con  rendimenti  di  combustione   inferiori   a   quelli
prescritti.
  1)  L'art.  6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
412/1980, gia' entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive
il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare
a decorrere da tale data.
  2) L'art. 11, commi 14 e 15, del medesimo  regolamento  dispone  la
sostituzione   dei   generatori   di  calore  il  cui  rendimento  di
combustione, misurato nel corso delle verifiche  periodiche,  risulti
inferiore  a determinati valori, a meno che i predetti generatori non
siano riconducibili mediante operazioni di manutenzione ai livelli di
rendimento  minimo  ammessi.  Tale  sostituzione,  per  i  generatori
installati  a  decorrere  dal  29  ottobre  1993, deve avvenire entro
trecento giorni solari a partire dalla data della  verifiche  mentre,
per  i  generatori  installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve
essere effettuata entro date predeterminate.
  Si richiama in particolare la prossima scadenza del termine del  30
settembre  1994 previsto per la sostituzione dei generatori di calore
di  potenza  nominale  pari  o  superiore   a   350   kW   installati
anteriormente  al  29  ottobre  1993,  ove  siano rilevati rendimenti
inferiori a quelli minimi ammessi in fase di verifica.  In  tal  caso
l'eventuale  esistenza  di  un  rendimento  inferiore a quelli minimi
ammessi deve essere gia' nota  al  responsabile  dell'impianto  sulla
base  delle  indicazioni del costruttore e delle verifiche periodiche
effettuate nei termini e con le modalita' di misurazione a suo  tempo
determinate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 giugno
1977, n. 1052.
  3) Con riferimento alla previsione del citato art.  11,  comma  14,
secondo  cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere
effettuata in conformita' a norme tecniche UNI  che  dovranno  essere
recepite  dal  Ministero  dell'industria,  si  precisa  che  fino  al
recepimento di dette norme, tale misurazione puo'  essere  effettuata
sulla  base di quanto previsto dall'allegato 3 del citato decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  1052/1977  che,  anche  per  questo
aspetto, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge n. 10/1991, deve
ritenersi  applicabile fino alla piena efficacia delle corrispondenti
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.  412/1993
e delle norme tecniche ivi richiamate.
  4)  Anche  per  i generatori installati anteriormente al 29 ottobre
1993, si ritiene applicabile il generale termine di  sostituzione  di
trecento  giorni  dalla  data  della  verifica  ove la diminuzione di
rendimento  sia  successiva  alle  specifiche  date  di  sostituzione
previste o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza
dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle richiamate
norme tecniche UNI.
  5)   Salvo  quanto  chiarito  per  le  disposizioni  relative  alla
sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute
negli articoli 5, 7, 8 e 11 del regolamento per  la  progettazione  e
l'installazione   degli  impianti  termici,  avendo  effetto  solo  a
decorrere  dal 1 agosto 1994, non comportano interventi di modifica e
sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della
normativa precedente e si applicano solo  agli  impianti  termici  di
nuova  installazione  e  nei  casi di ristrutturazione degli impianti
stessi.
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  La presente  circolare,  indirizzata  a  codesti  uffici,  enti  ed
associazioni  che  potranno  autonomamente avvalersene nell'esercizio
dell'attivita'  di  rispettiva  competenza,  sara'  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana affinche' i destinatari
e tutti gli altri soggetti interessati possano prenderne conoscenza.
                                                  Il Ministro: SAVONA