IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista la legge 25 marzo 1993,  n.  81,  sull'elezione  diretta  del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
  Vista  la  legge  6  marzo  1979,  n.  7, e successive modifiche ed
integrazioni della regione autonoma della Sardegna sull'elezione  del
consiglio regionale;
  Vista   la   legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  sull'elezione  dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
  Visti gli articoli 1, 2, 3, 4,  5,  6,  15  e  20  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  secondo  la  competenza
attribuitagli e  relativamente  alle  prossime  elezioni  comunali  e
provinciali,  alle  prossime  elezioni  del consiglio regionale della
regione autonoma Sardegna, alle prossime elezioni dei  rappresentanti
italiani  al  Parlamento  europeo  -  tutte  fissate per il giorno 12
giugno 1994 - alla definizione delle modalita' e dei contenuti  della
comunicazione  di  cui  all'art.  1, comma 2, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, nonche' alla definizione delle  regole  per  assicurare
l'attuazione  del  principio  di  parita' nelle concrete modalita' di
utilizzazione degli spazi di propaganda  sulla  stampa  quotidiana  e
periodica   e   nella  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  e  per
assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi  di  parita'  di
trattamento  anche nei programmi e servizi di informazione elettorale
nei programmi radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione  dei
criteri  di  determinazione  e  dei  limiti massimi delle tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Considerati  gli  elementi  acquisiti  in  ordine   alla   politica
tariffaria  praticata  per  la  cessione degli spazi pubblicitari nei
settori  dell'editoria  quotidiana,  dell'editoria  periodica,  della
radio e della televisione;
  Ritenuta  l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda elettorale
e degli inerenti  avvisi  ai  limiti  quantitativi  previsti  per  le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
      Comunicazione preventiva; codice di autoregolamentazione
  1.  Gli  editori  di  giornali quotidiani e periodici che intendano
diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti  la  data
di  inizio  delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione dei
consigli comunali  o  dei  consigli  provinciali,  dei  sindaci,  dei
presidenti della provincia, devono darne notizia almeno cinque giorni
prima  dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato
pubblicato sulla stessa testata  interessata  alla  diffusione  della
propaganda.  Per  la  stampa  periodica  si tiene conto della data di
effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in  ragione
della  periodicita'  della testata non sia stato possibile pubblicare
su di questa, nel termine anzidetto,  il  comunicato  preventivo,  la
diffusione  di  propaganda  non  potra'  avere  inizio che dal numero
successivo a quello recante la  pubblicazione  del  comunicato  sulla
testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana
o periodica, di analoga diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione  sia  per  modalita'  grafiche, deve
contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515,  e,  fatto
salvo  quanto  previsto  al comma 5, deve precisare: a) le condizioni
temporali di prenotazione  degli  spazi  per  la  propaganda;  b)  le
tariffe  per  l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate
per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con
il presente atto nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
 c) i meccanismi previsti per  impedire  fenomeni  di  accaparramento
degli   spazi   e   per   garantire   concretamente  la  possibilita'
dell'accesso in condizioni di parita'  nonche'  l'equa  distribuzione
degli  spazi  tra  tutti  i  soggetti  interessati  che  ne  facciano
richiesta in relazione anche allo stesso numero  della  testata,  nel
rispetto delle regole stabilite dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e  dal  presente  atto;  d)  ogni  eventuale ulteriore circostanza od
elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda.
  3. Nel caso di edizioni locali  o  comunque  di  pagine  locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tale  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto  la  diffusione  pluriregionale,  dovranno   indicarsi
distintamente  le  tariffe  praticate  per  le pagine locali e per le
pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui alle
lettere a), c) e d) del precedente comma.
  4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso  anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.  E'  in  facolta' degli editori di cui al comma 1 raccogliere in
apposito documento, da depositare presso le redazioni della testata e
presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', le indicazioni
di  cui  ai  commi  2  e  3  nonche'  le  ulteriori  regole  adottate
nell'ambito   della   propria   autonomia  per  la  disciplina  delle
pubblicazioni di propaganda. In tal caso nel comunicato da pubblicare
nel termine di cui al comma  1  possono  limitarsi  a  precisare:  a)
l'avvenuta   adozione   di   un   codice  di  autoregolamentazione  a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione; b) l'indirizzo ed
il numero di telefono delle redazioni della testata  e  degli  uffici
della  concessionaria  di  pubblicita'  presso  cui  e' depositato il
codice di autoregolamentazione; c) le eventuali  ulteriori  forme  di
pubblicizzazione  date  al  codice  di  autoregolamentazione; d) ogni
circostanza o elemento rilevante per  la  fruizione  degli  spazi  di
propaganda  ivi  comprese le condizioni temporali di prenotazione. Il
codice  di  autoregolamentazione  deve  rimanere  a  disposizione  di
chiunque  intenda  prenderne  visione,  nelle sedi anzidette, sino al
novantesimo giorno  successivo  a  quello  del  secondo  turno  delle
votazioni,  deve  essere  inviato al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, a sua richiesta,  in  qualunque  momento  e  deve  essere
comunque conservato dalla testata.
  6.   La   tempestiva   pubblicazione   del   comunicato  preventivo
costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione
di propaganda elettorale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai
soggetti  impegnati  nella  competizione  elettorale  un  completo  e
trasparente  quadro  delle  offerte  provenienti  dai  vari  mezzi di
comunicazione di massa, per le conseguenti scelte, in  condizioni  di
parita',  in  ordine alle strategie ed alle modalita' di utilizzo dei
fondi disponibili per la propaganda.