IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, comma 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
Visto il provvedimento adottato a carico del signor Benvenuto
Corda, consigliere regionale della regione Sardegna, ai sensi
dell'art. 285 del codice penale con ordinanza del giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Lanusei del 14 marzo 1994;
Vista la comunicazione in data 26 marzo 1994, n. 852/16.2, del
Rappresentante del Governo per la regione Sardegna;
Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del
sig. Benvenuto Corda;
Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione
contemplata dalla legge;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro
dell'interno;
Decreta:
Il sig. Benvenuto Corda e' sospeso dalla carica di consigliere
regionale della regione Sardegna.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 28 marzo 1994
Il Presidente: CIAMPI