IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonche'
l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e
le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli
articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale;
Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante
direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e
comunitari;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052 in data 19 dicembre 1988, relativo ai compiti dei Fondi
strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
Vista la nota n. SG(92) D/10330 del 31 luglio 1992, con la quale la
Commissione delle Comunita' europee ha concesso un contributo per il
finanziamento del progetto
pilota "Recupero dell'Arsenale di Venezia a polo delle tecnologie del
mare", ai sensi dell'art. 10, lettera b), del citato regolamento CEE
n. 4254/88;
Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla
Comunita' europea in tale contesto, ammontanti a circa 7,2 miliardi
di lire, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il
periodo 1992-1994, occorre provvedere ad assicurare le necessarie
risorse nazionali pubbliche;
Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi
finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le
quote per amministrazioni competenti;
Vista la proposta avanzata dal Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - IGFOR, con nota
n. 131207 del 10 giugno 1993;
Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Le linee d'intervento del progetto pilota, richiamato in
premessa, riguardano la ristrutturazione e la riutilizzazione di
infrastrutture e spazi dell'Arsenale di Venezia, la realizzazione di
un sistema integrato di laboratori ed infrastrutture tecnologiche
destinati ad attivita' legate all'ambiente marino e altre iniziative
specifiche che presentano rilevante interesse a livello comunitario.
2. La quota nazionale pubblica pari a 4,5 miliardi di lire, per gli
esercizi 1993 e 1994, e' assicurata per 1,8 miliardi di lire con le
risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n.
183/1987 e per 2,7 miliardi di lire con disponibilita' della regione
e del comune di Venezia a valere sui rispettivi bilanci, cosi' come
riportato nella tabella allegata che forma parte integrante della
presente delibera.
3. La quota nazionale a carico del Fondo verra' erogata secondo le
modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste
inoltrate dalla regione Veneto al Fondo stesso.
4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire negli esercizi
successivi e, comunque, fino a quando perdura l'intervento
comunitario le erogazioni non effettuate in ciascuno dei predetti
anni 1993 e 1994 in favore della citata regione Veneto.
5. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni viene valutato
sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di
rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione.
6. La regione effettuera' i necessari controlli di competenza. Il
Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite, puo'
effettuare specifici controlli, avvalendosi delle strutture della
Ragioneria generale
dello Stato.
Roma, 13 luglio 1993
Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57
PROGETTO PILOTA "RECUPERO DELL'ARSENALE
DI VENEZIA A POLO DELLE TECNOLOGIE DEL MARE"
Regolamento CEE n. 4254/88 del 19 dicembre 1988, art. 10, lettera b)
COFINANZIAMENTO NAZIONALE - QUOTA PUBBLICA
(in milioni di lire)
FdR legge Regione/comune
Annualita' n. 183/1987 Totale
__ __ __ __
1993. . . . . . . 900 1.350 2.250
1994. . . . . . . 900 1.350 2.250
Totale generale. . . 1.800 2.700 4.500