IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante
disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e
bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,
recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, reiterato con
decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, ed in particolare l'art. 2, con
il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-bis), in
forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo
comma del citato art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le
disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge
n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra
il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno
evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno
1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi
risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di
ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;
gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati
fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1 gennaio 1994;
l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta
per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi
interessi; in caso di notifica di avviso di accertamento,
l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza
risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore
somma accertata, nonche' delle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte
al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine
delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre
1993;
con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate
le caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura
dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993 con
il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere
l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di
titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare le
caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli
stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al
portatore con godimento 1 gennaio 1994 di durata quinquennale e
quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1999, al
tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi
verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo
opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di
imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi
dall'Amministrazione finanziaria;
Visto il proprio decreto n. 101131 del 25 settembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993, con
il quale e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.619.081.000.000 ad
estinzione, nella misura dell'ottanta per cento, dei crediti
d'imposta di cui alla citata normativa;
Visto il proprio decreto n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994, con il quale e'
stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al
portatore per l'importo di nominali L. 1.024.192.000.000 ad
estinzione dei crediti d'imposta previsti dalla medesima normativa;
Vista la lettera in data 1 aprile 1994, con la quale il Ministero
delle finanze ha comunicato che la Finmeccanica S.p.a., titolare di
crediti di imposta per le annualita' 1987, 1988, 1989, 1990,
superiori a L. 50.000.000.000 e con una perdita di bilancio
nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei crediti di imposta
per la differenza risultante tra l'importo richiesto a rimborso e
quello costituito dalla maggior somma accertata per l'anno 1987,
nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per
cento, per un importo complessivo di L. 101.871.744.000 come da
apposito prospetto allegato al presente decreto;
Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L.
101.872.000.000;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al
decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, e' disposta un'emissione di
certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di
nominali L. 101.872.000.000 alle seguenti condizioni:
durata: cinque anni e quattro mesi;
godimento: 1 gennaio 1994;
prezzo d'emissione: alla pari;
tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.