IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1968, n. 626, e successive modificazioni;
  Vista,  la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha
formulato criteri per un sistema di controllo dei prezzi dei prodotti
petroliferi;
  Vista la successiva delibera in data 30  settembre  1993  la  quale
stabilisce  che  i  prezzi dei prodotti petroliferi siano determinati
liberamente dagli operatori, e prevede, altresi', che  gli  operatori
stessi  provvedano alla trasmissione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dei propri listini di vendita sino al 30
aprile 1994;
  Considerato che anche dopo tale  data  e'  opportuno  garantire  la
trasparenza  del  meccanismo  di  formazione  dei  prezzi, al fine di
assicurare  un'efficace  tutela  dei   consumatori,   di   promuovere
condizioni   di   concorrenza   sul  mercato  nonche'  di  proseguire
l'attivita' di monitoraggio della dinamica dei prezzi stessi;
                              Delibera:
  Ferma  restando  la  liberta'  di  determinazione  dei  prezzi  dei
prodotti  petroliferi  da  parte  dei  soggetti  interessati al ciclo
produttivo e distributivo, gli operatori  che  forniscono  carburanti
per  autotrazione  ai  punti  di  vendita della rete di distribuzione
contrassegnati dal proprio marchio,  indicheranno  ai  gestori  degli
stessi  punti  vendita i prezzi da loro consigliati per la vendita al
pubblico dei diversi prodotti, comunicando gli  stessi  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Con  proprio  provvedimento  da adottarsi entro trenta giorni dalla
data  della  presente  delibera,  il  Ministro  dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato   disciplinera'   le   modalita'  di
pubblicazione presso i punti vendita dei prezzi consigliati  e  della
relativa comunicazione al Ministero stesso.
   Roma, 13 aprile 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA