IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994; Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1994 e' pari a 49.475 miliardi; Decreta: Per il 29 aprile 1994 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 aprile 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995. In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1994, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 1994 Il direttore generale: DRAGHI