IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
  Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
  Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Vista  la raccomandazione del Consiglio delle Comunita' europee del
22 dicembre 1986 per la protezione antincendio  degli  alberghi  gia'
esistenti;
  Rilevata la necessita' di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza
contro  i  rischi  di  incendio  e  di panico in edifici destinati ad
attivita' alberghiere attualmente in vigore;
  Vista la regola tecnica elaborata  dal  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Espletata la procedura di  informazione  prevista  dalla  legge  21
giugno 1986, n. 317;
                              Decreta:
  E'  approvata  la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per le
attivita'  ricettive  turistico-alberghiere,  allegata  al   presente
decreto.
  Sono  abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore
in materia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1994
                                                 Il Ministro: MANCINO