IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  conformare  la
disciplina  in  materia di bilanci delle imprese operanti nei settori
dell'editoria e della radiodiffusione alle disposizioni  dettate  dal
decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  di attuazione delle
direttive 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio  1978  e  83/349/CEE
del Consiglio del 13 giugno 1983;
  Ritenuta,  altresi',  l'esigenza  di  assicurare  al Garante per la
radiodiffusione  e  l'editoria  l'acquisizione  di  notizie  e   dati
specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di
uniformare  i  flussi  informativi  provenienti  dagli  operatori del
settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
                 per la radiodiffusione e l'editoria
  1.  Il  Garante  per  la radiodiffusione e l'editoria determina con
propri provvedimenti da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  stabilendo altresi' le modalita' e i termini di
comunicazione, i  dati  contabili  ed  extra  contabili,  nonche'  le
notizie  che  i  soggetti  di  cui  agli articoli 11, commi secondo e
quarto, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n.  416,  all'articolo
11  della  legge  7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge  6  agosto  1990,  n.
223,  e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1993,  n.
422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.
  2.  Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e documenti ai soggetti di  cui  al  comma  1,  fissando  i  relativi
termini,  i  dati  ivi  previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche avuto riguardo alle voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
economico  di  cui  agli  articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  dell'articolo  1,  comma
ottavo,   della   legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e  dell'articolo
37  della  legge  6  agosto 1990, n. 223, una o piu' imprese, nonche'
alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o piu'
soggetti di cui al comma 1.
  4. In sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di  cui  al
presente  articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.