IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,   n.   952,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  8-bis  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione  1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 187;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni   a   carico   del   conservatore   del   pubblico  registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alle disposizioni in materia di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso la corte
di appello di Potenza  con  nota  dell'8  marzo  1994,  ha  segnalato
l'irregolare   funzionamento   dell'ufficio   del  pubblico  registro
automobilistico di Matera nei giorni 27 maggio 1993 (per l'esecuzione
di un intervento  tecnico  relativo  all'estensione  delle  procedure
automatizzate)  e  9,  10  e  11  settembre  1993  (per consentire le
attivita' tecnico-addestrative strettamente indispensabili  all'avvio
delle  nuove procedure automatizzate) e, conseguentemente, il mancato
rispetto dei  termini  previsti  per  la  liquidazione,  riscossione,
contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi eventi di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per  i  motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni
27 maggio 1993 e 9, 10 e 11 settembre  1993  la  mancata  riscossione
dell'imposta  erariale di trascrizione per le formalita' che andavano
eseguite entro tale data nonche'  il  mancato  versamento  all'erario
dell'imposta,  da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio
provinciale del pubblico registro automobilistico di Matera.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 aprile 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS