Al fine di promuovere la piu' ampia collaborazione tra Osservatorio
nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni
aventi requisiti di cui alla legge  n.  266/1991  e  assicurare,  nel
contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed
opportunita'   alle   organizzazioni  di  volontariato  operanti  sul
territorio nazionale, interessate  alla  presentazione  dei  progetti
previsti  dall'art. 12, comma 1, lettera d), l'Osservatorio nazionale
per il volontariato ha approvato, all'unanimita', nella seduta del 12
aprile 1994 la presente circolare.
  L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla  richiamata
lettera d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede
che   l'Osservatorio   nazionale   per   il  volontariato  approvi  -
utilizzando  lo  stanziamento  di  lire  1.200  milioni  di  cui   al
decreto-legge   26  marzo  1994,  n.  209,  art.  4,  comma  2  -  il
finaziamento  di   "progetti   sperimentali   elaborati,   anche   in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte  nei  registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di  metodologie  di  intervento
particolarmente avanzate".
  Cio'  esige da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati
alla presentazione dei  progetti  e,  dall'altra,  un'interpretazione
articolata   delle   definizioni   di   "progetto  sperimentale",  di
"emergenza sociale" e di "metodologie di  intervento  particolarmente
avanzate".
A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.
  Possono  richiedere  contributi  per  la realizzazione dei progetti
indicati in premessa, le singole  organizzazioni  di  volontariato  o
piu' organizzazioni di volontariato, congiuntamente, a condizione che
sia   espressamente  individuata  l'organizzazione  responsabile  del
progetto stesso e destinataria del relativo finanziamento  che,  alla
data  del  30  luglio  1994, siano regolarmente iscritte nei registri
generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi  dell'art.  6
della  legge  n.  266/1991  e  delle  leggi  o  delibere  regionali e
provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In  attuazione
dell'art.   13   della  legge  numero  266/1991  sono  escluse  dalla
possibilita'  di  accedere  ai  finanziamenti  le  organizzazioni  di
volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge
numero  49/1987,  concernente  la  cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da  quelli  di
cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991. Sono inoltre escluse
le  cooperative  sociali in quanto la disciplina della loro attivita'
ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991.
B) INTERPRETAZIONE DEI TERMINI: "PROGETTI SPERIMENTALI", "EMERGENZA
   SOCIALE", "METODOLOGIE DI INTERVENTO PARTICOLARMENTE AVANZATE".
  Per progetto sperimentale si  intende  un  progetto  di  intervento
effettivo   realizzato,  con  l'obiettivo  di  provare  e  verificare
risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio.
  Per  emergenza  sociale  si  intende   la   particolare   gravita',
qualitativa  o quantitativa, di situazioni di disagio, emarginazione,
poverta', degrado ambientale e socioculturale.
  Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono
tecniche   e  modi  di  intervento  significativamente  innovativi  o
migliorativi rispetto all'esistente.
  Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente  alle
cure  sanitarie  e  socio-sanitarie,  considerato  che  l'art. 14 del
decreto-legge n. 502/1992 affida alle organizzazioni di  volontariato
compiti  significativi  e  differenziati  per  la partecipazione e la
tutela dei diritti degli utenti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
riceveranno   particolare  attenzione  progetti  sperimentali  -  con
metodologie avanzate - ispirati all'attuazione di qualche indicazione
operativa prevista  per  il  volontariato  dal  citato  art.  14,  in
collaborazione   anche   con  gli  enti  locali.  Saranno,  altresi',
particolarmente considerati progetti integrati,  realizzati  da  piu'
organizzazioni, operanti anche in settori diversi.
  Particolare  attenzione  inoltre  verra'  posta  per i progetti con
riferimento al requisito della specifica "emergenza sociale"  che  si
intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio.
 C) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
    CONTRIBUTO.
  Le  organizzazioni  di  volontariato aventi i requisiti di cui alla
lettera A) dovranno far pervenire le richieste di contributo entro il
30 luglio  1994,  indirizzandole  a:  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  sociali  -  Osservatorio
nazionale per il volontariato - Via Barberini, 47 - 00187 Roma.
  All'istanza dovra' essere allegata  copia  autentica  dell'atto  di
iscrizione al registro generale regionale del volontariato.
  Nella  formulazione  delle  domande di contributo bisogna attenersi
esclusivamente al modello allegato alla presente circolare di cui  e'
parte integrante (allegato 1).
  In    particolare,    debbono    esser   forniti   elementi   utili
all'individuazione del soggetto  proponente  e  all'attivita'  svolta
(nome  dell'organizzazione  e  dei  responsabili,  regione  e sede di
residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attivita' svolta), con
l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale
di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori  e  in
campi diversi da quello dell'organizzazione proponente.
D) DESCRIZIONE DEL PROGETTO.
  Le  domande  devono  contenere  una  dettagliata  descrizione degli
obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei  tempi  e  delle
fasi di realizzazione dell'intervento.
  In particolare:
   1)  qualora  si  tratti  di  progetto  volto  a  sperimentare  una
metodologia particolarmente avanzata,  occorre  descrivere  anche  le
tecniche ed i modi peculiari di intervento;
   2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza
sociale  dovranno  essere  indicate  le motivazioni che consentono di
identificare l'emergenza.
  In ogni caso devono essere indicati:
   i destinatari dell'intervento ed il loro numero;
   l'ambito territoriale di realizzazione;
   il numero dei volontari, il livello e l'entita' di  coinvolgimento
nel progetto e la loro preparazione;
   eventuali  altri  soggetti  non  volontari  coinvolti  e  la  loro
qualificazione;
   il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalita'  di
partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento;
   il  piano economico complessivo documentato, con la specificazione
delle singole voci di spesa  (materiali  ed  attrezzature  -  esclusi
quelli di normale dotazione dell'organizzazione - eventuali oneri per
l'utilizzo   dei   locali   funzionali   al   progetto,   oneri   per
collaborazioni autonome non continuative, altro) e a questo proposito
si indicano le ripartizioni  in  percentuali  massime  ammissibili  a
finanziamento   all'interno  di  ciascun  progetto:  il  30%  per  la
realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto  di  attrezzature  e
materiali  di  consumo,  il  40%  per  i  compensi  a  personale  non
volontario, il 30% per l'acquisto di  servizi  anche  in  regime  non
convenzionale;
   l'entita' del contributo richiesto, la parte a carico della stessa
organizzazione  proponente  o  di  altri  soggetti pubblici e privati
coinvolti.
E) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'.
  1) Non saranno prese in considerazione le istanze:
   spedite oltre il termine fissato del 30 luglio 1994;
   prive della richiesta documentazione;
   non corredate di documento  attestante  l'iscrizione  al  registro
generale regionale;
   concernenti  richieste  generiche  di finanziamento, prive di ogni
requisito progettuale;
   concernenti richieste di finanziamento per progetti specificamente
limitati ad ambiti prevalenti di interventi gia'  previsti  da  altre
apposite leggi.
F) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.
  Sono esclusi dal finanziamento, ancorche' documentati:
   gli  oneri  relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente;
   gli oneri relativi a studi, ricerche, seminari, convegni e ad ogni
forma di pubblicita';
   le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;
   ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata  alla
realizzazione del progetto.
G) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI.
  Qualora     il     progetto    da    sottoporre    all'approvazione
dell'Osservatorio e' realizzato con la collaborazione ed il  sostegno
di  un  ente  regionale  o  locale,  occorre acquisire la delibera di
giunta di tale ente.
  Nel caso in cui il progetto  riguardi  piu'  realta'  territoriali,
diverse   da   quella   ove   ha  sede  l'organizzazione,  e  per  la
realizzazione di esso occorra la collaborazione  degli  enti  locali,
l'organizzazione di volontariato dovra' allegare il parere degli enti
coinvolti nel progetto.
H) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE.
  Per   i   progetti   ammessi  a  finanziamento,  le  organizzazioni
proponenti  devono  presentare  all'Osservatorio  nazionale  per   il
volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo,
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del progetto ed entro i
successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti.
                                                  Il Ministro: CONTRI