IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,  che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art.  10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito
peschereccio di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo  i
criteri  di  cui  ai  decreti  ministeriali  in  data 8 agosto 1986 e
successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con  il  quale  e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti  di  credito  per  le  operazioni   agevolate   di   credito
peschereccio   di   esercizio,  a  fronte  della  loro  attivita'  di
intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1994;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di riferimento di cui sopra per il
bimestre maggio-giugno 1994 ha reso noto che  il  costo  medio  della
provvista dei fondi e' pari all'8,80%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  peschereccio  di  esercizio, assistite dal concorso pubblico
negli  interessi,  e'  pari,  per  il  bimestre,  maggio-giugno  1994
all'8,80%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto della maggiorazione forfettaria del
tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1994
sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio  assistite  dal
contributo pubblico negli interessi, e' pari al 9,80%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO