IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356;
  Considerato  che  il  coinvolgimento  degli  esponenti  degli  enti
conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990  in
indagini   penali  puo'  riflettersi  anche  sul  prestigio  e  sulla
operativita' degli enti ai quali gli esponenti stessi appartengono;
  Considerati   gli    orientamenti    manifestati    dal    Comitato
interministeriale  per il credito ed il risparmio nella seduta del 30
luglio 1993 in materia di onorabilita' degli esponenti delle banche;
  Considerata l'opportunita' che le medesime  regole  di  correttezza
vengano   applicate  agli  enti  conferenti,  sia  per  garantire  il
perseguimento delle finalita' di interesse generale loro proprie  sia
per  la  loro qualita' di azionisti rilevanti di societa' bancarie di
cui devono assicurare la sana e prudente gestione;
  Sentito  l'orientamento  del  Comitato  interministeriale  per   il
credito ed il risparmio nella riunione del 29 marzo 1994;
                              Decreta:
  1. Coloro che ricoprono cariche amministrative e di controllo negli
enti  conferenti  di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo n.
356/1990, che siano raggiunti da una informazione di garanzia  devono
portare  a  conoscenza del consiglio di amministrazione o dell'organo
avente analoghe funzioni,  la  circostanza  di  essere  sottoposti  a
indagini  preliminari,  specificandone i motivi. Analoga procedura va
seguita nell'ipotesi in cui l'esponente abbia assunto la qualita'  di
imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale.
  2.  I  reati  per  i quali opera l'obbligo di informativa di cui al
punto precedente sono quelli previsti dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e per i quali sia
stabilita,  in astratto, una pena detentiva superiore, nel massimo, a
tre anni; tale criterio temporale si uniforma a quello previsto dalla
normativa codicistica quale condizione di applicabilita' delle misure
cautelari coercitive (art. 280 del  codice  di  procedura  penale)  e
interdittive (art. 287 del codice procedura penale).
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  dovra'  valutare  tutti gli
elementi di informazione disponibili e  assumere  le  decisioni  piu'
idonee  a  salvaguardia  dell'autonomia e della reputazione dell'ente
conferente. E' rimessa all'ente conferente l'adozione di ogni cautela
per assicurare condizioni di riservatezza all'interessato.
  4. Qualora l'esponente sia sottoposto a misure cautelari  personali
coercitive  o  interdittive, il consiglio di amministrazione delibera
la sospensione dell'interessato dalle  funzioni  ovvero  prende  atto
dell'autonoma decisione dell'interessato di "autosospendersi".
  5.  Alla  cessazione della misura cautelare l'organo amministrativo
effettua una nuova valutazione tesa  a  verificare  se  permangono  i
gravi motivi che diedero luogo alla sospensione.
  6.  L'organo  amministrativo deve in ogni caso rendere esplicite le
motivazioni poste a fondamento delle decisioni  assunte.  L'autorita'
di  vigilanza  ravvisa l'esigenza che le decisioni assunte in materia
dall'organo amministrativo ovvero  dall'esponente  coinvolto,  quando
quest'ultimo  e' anche esponente della societa' bancaria partecipata,
siano coerenti  con  quelle  assunte  in  seno  a  quest'ultima,  nel
rispetto delle specificita' delle due istituzioni.
   Roma, 20 aprile 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI