IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli uniformi di assistenza erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Visti, altresi', l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che le unita' sanitarie locali assicurino ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche avvalendosi, dei propri presidi, delle aziende ospedaliere, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti, sulla base di rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, e l'art. 8, comma 7, il quale prevede che le regioni e le province autonome adottino, entro il 30 giugno 1994, i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto stesso, fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate; Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come da verbale del 14 aprile 1994; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto determina i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative, come definite al successivo art. 2 e in quanto previste dai livelli uniformi di assistenza. 2. Tali tariffe rappresantano la renumerazione massima da corrispondere ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti. 3. Ai fini del presente provvedimento si considerano soggetti erogatori, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni: i presidi direttamente gestiti dalle unita' sanitarie locali; le aziende ospedaliere autonome; le altre istituzioni sanitarie pubbliche e private, di cui agli articoli 25, 26, 36, 39, 40, 41, 42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi gli ospedali militari; i professionisti, ad esclusione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto.