IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  e sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede
che con decreto del Ministro della sanita',  sentita  la  Federazione
nazionale  degli  ordini  dei  medici chirurghi e degli odontoiatri e
degli altri Ordini e Collegi competenti, d'intesa con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome, siano stabiliti i criteri generali per la fissazione  delle
tariffe   delle   prestazioni  specialistiche,  ivi  comprese  quelle
riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio   ed
ospedaliere  contemplate  dai  livelli uniformi di assistenza erogate
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visti, altresi', l'art. 8, comma  5,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1992,   n.   502,   e   sue  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  quale  prevede  che  le  unita'  sanitarie  locali
assicurino    ai    cittadini   la   erogazione   delle   prestazioni
specialistiche  avvalendosi,  dei  propri  presidi,   delle   aziende
ospedaliere,  delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli
ospedali militari, o private, sulla base di criteri  di  integrazione
con  il  servizio  pubblico,  e  dei  professionisti,  sulla  base di
rapporti   fondati   sulla   corresponsione   di   un   corrispettivo
predeterminato  a fronte della prestazione resa, e l'art. 8, comma 7,
il quale prevede che le regioni  e  le  province  autonome  adottino,
entro   il   30   giugno  1994,  i  provvedimenti  necessari  per  la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto stesso, fondati
sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni,  sulla  modalita'
di  pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e
revisione della qualita' delle attivita' svolte e  delle  prestazioni
erogate;
  Sentite  la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri,  la  Federazione  nazionale  collegi  infermieri
professionali,  assistenti  sanitari  e  vigilatrici  d'infanzia,  la
Federazione  nazionale  collegi  delle  ostetriche,  la   Federazione
nazionale   collegi  professionali  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica;
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome, come da verbale del 14 aprile
1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  determina  i  criteri  generali  per  la
fissazione    delle    tariffe    delle    prestazioni   ospedaliere,
specialistiche,  di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio   e
riabilitative,  come  definite  al  successivo  art.  2  e  in quanto
previste dai livelli uniformi di assistenza.
  2.  Tali  tariffe  rappresantano  la   renumerazione   massima   da
corrispondere  ai  soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  a  fronte delle singole prestazioni
rese agli assistiti.
  3.  Ai  fini  del  presente  provvedimento  si considerano soggetti
erogatori, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.   502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni: i presidi direttamente gestiti dalle
unita' sanitarie locali; le aziende ospedaliere  autonome;  le  altre
istituzioni  sanitarie  pubbliche e private, di cui agli articoli 25,
26, 36, 39, 40, 41, 42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  ivi
compresi  gli  ospedali militari; i professionisti, ad esclusione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta,  di  cui
all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto.