IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449; 
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; 
  Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23  dicembre  1992,  n.
515, di attuazione  della  direttiva  90/619/CEE  sulle  disposizioni
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  sulla  cessazione  dell'obbligo   delle   imprese   che
esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte  dei
rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e  sul
conseguente obbligo di  restituzione  delle  attivita'  costituite  a
copertura delle riserve tecniche iscritte  a  fronte  delle  cessioni
stesse; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del commercio con l'estero e,  ad  interim,  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di  concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione
sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20  maggio
1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo  unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.  449,  e
agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 
  2. Dal 1  gennaio  1994  cessa  l'obbligo,  disposto  dal  comma  8
dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n.  742,  di  iscrivere
tra gli elementi dell'attivo un  ammontare  non  inferiore  a  quello
delle riserve tecniche relative alle quote cedute  dalle  imprese  ai
sensi dell'articolo 23 del testo  unico  delle  leggi  sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. 
  3. Dal 1 gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di  assicurazione  di
iscrivere tra gli elementi dell'attivo  disponibilita'  comprese  tra
quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge  22  ottobre
1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non  inferiore  a  quello
delle riserve tecniche di cui all'articolo  31  della  stessa  legge,
comprese le quote cedute di cui al comma 1. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   " s) il  credito  nei  confronti  della  CONSAP  -  Concessionaria
servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.,  per  la  restituzione  delle
attivita' costituite a copertura delle riserve  tecniche  iscritte  a
fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese  in  base  alle
disposizioni sull'obbligo di cessione.". 
  5. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici  S.p.a.
provvede, entro il termine del 31 dicembre 1998 e  secondo  modalita'
da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attivita'
costituite a copertura delle riserve tecniche  iscritte  fino  al  31
dicembre 1993 per le  quote  cedute  dalle  imprese  ai  sensi  delle
disposizioni sull'obbligo di cessione,  al  netto  delle  provvigioni
d'acquisto rimaste da ammortizzare. 
  6.  A  seguito  della  scissione  dell'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni  -  INA  S.p.a.,  con  attribuzione   alla   CONSAP   -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.  delle  attivita'
costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del
relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attivita'
alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi  e
nei diritti di  cui  alle  leggi  richiamate  dal  comma  1,  esonera
l'Istituto nazionale delle assicurazioni -  INA  S.p.a.,  per  quanto
attiene all'obbligo di restituzione, dalla  responsabilita'  solidale
di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo, del codice civile.