IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, recante attuazione della direttiva n.  82/501/CEE,  relativa  ai
rischi di incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,   recante    l'approvazione    del    regolamento    concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  provvedere  ad
una  sollecita  applicazione   delle   disposizioni   relative   alla
prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto
rischio ed alla limitazione delle conseguenze per  la  popolazione  e
per l'ambiente di eventuali incidenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del  commercio  con  l'estero  e,  ad  interim,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4 (Obbligo di  notifica).  -  1.  Sono  tenuti  a  notificare
l'oggetto della  loro  attivita'  al  Ministero  dell'ambiente  e  al
comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15 i fabbricanti che: 
    a) esercitino  un'attivita'  industriale  che  comporti  o  possa
comportare l'uso di una o piu' sostanze  pericolose  riportate  nelle
quantita' indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in
data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  126  del
31 maggio 1991, come: 
    1)  sostanze  immagazzinate  o  utilizzate   in   relazione   con
l'attivita' industriale interessata; 
    2) prodotti della fabbricazione; 
    3) sottoprodotti; 
    4) residui; 
    5) prodotti di reazioni accidentali; 
    b) immagazzinino una  o  piu'  sostanze  o  preparati  pericolosi
riportati  nell'allegato  II,  come  sostituito  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', in data 20 maggio 1991, nelle quantita' ivi  indicate  nella
seconda colonna; 
    c) posseggano piu' stabilimenti, distanti tra loro  meno  di  500
metri, ove le  quantita'  delle  sostanze  pericolose,  di  cui  alle
lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate; 
    d) nel caso  di  aree  ed  elevata  concentrazione  di  attivita'
industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  lettera
c),  operino  in  stabilimenti,  appartenenti  a  distinti  titolari,
distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle  sostanze
pericolose, di cui alle  lettere  a)  e  b),  siano  complessivamente
raggiunte o superate. 
   2. Sono altresi' tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano
una attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione  del
comma  1,  ovvero  che  apportino   modifiche   che   possono   avere
implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo  i  criteri
stabiliti con i decreti previsti  dall'articolo  12,  comma  2.  Fino
all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. 
   3. Per le modifiche di  attivita'  esistenti  che  non  comportano
implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante  non
e' tenuto  alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  purche'
fornisca documentata dichiarazione che la  modifica  non  costituisce
aggravio del preesistente livello di rischio. Il  fabbricante  terra'
conto  della  suddetta  modifica  in   occasione   dell'aggiornamento
triennale del rapporto di sicurezza.".