Art. 1. Corpo Elettorale Alle elezioni dei sette componenti del comitato direttivo dell'INdAM di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, partecipano i professori ordinari e associati, di ruolo o fuori ruolo, appartenenti ad universita' e a istituti di istruzione universitaria italiani, docenti delle discipline matematiche elencate nell'allegato A. I docenti di cui al primo comma godono, purche' in servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di indizione delle elezioni, tanto dell'elettorato attivo quanto dell'elettorato passivo.