Art. 1.
                          Corpo Elettorale
   Alle  elezioni  dei  sette  componenti  del   comitato   direttivo
dell'INdAM  di  cui  al  comma  2 dell'art. 6 della legge 11 febbraio
1992, n. 153, partecipano i professori ordinari e associati, di ruolo
o fuori ruolo, appartenenti ad universita' e a istituti di istruzione
universitaria italiani, docenti delle discipline matematiche elencate
nell'allegato A.
   I docenti di cui al primo comma godono, purche' in  servizio  alla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
di  indizione  delle  elezioni,  tanto  dell'elettorato attivo quanto
dell'elettorato passivo.