IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede  l'inoltro  da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da  pensione,
dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il
certificato  di  cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo
dei dati necessari;
  Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo  1981,  n.
119,  nel  testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981,
n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze
al fine di stabilire le modalita',  i  termini  e  le  procedure  per
l'inoltro  del  suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso
deve contenere;
  Visto il decreto del Ministro  delle  finanze  16  gennaio  1982  e
successive  modificazioni, che determina le modalita', i termini e le
procedure  per  l'inoltro  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale e degli altri enti pubblici dell'elenco nominativo
dei pensionati, all'Amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 12 febbraio 1993,
concernente l'approvazione dei modelli 770;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  16  aprile  1993,  che
stabilisce le modalita' ed i termini per la presentazione su supporti
magnetici   delle   dichiarazioni  mod.  770,  nonche'  delle  buste,
contenenti il mod.  730-1  e  la  dichiarazione  dei  terreni  e  dei
fabbricati   dei  lavoratori  dipendenti  e  dei  pensionati  che  si
avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;
  Considerato  che  e'  necessario  stabilire,  in  armonia  con   le
disposizioni  di cui ai citati decreti del Ministro delle finanze del
12  febbraio  1993  e  del  16  aprile  1993,  il  contenuto   e   le
caratteristiche  tecniche  dei supporti magnetici che gli enti di cui
all'art. 1 del decreto del Ministro delle  finanze  16  gennaio  1982
devono  inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni
effettuate nel 1992;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati  anche  i  dati relativi ai conguagli a credito o a debito
effettuati, secondo le  disposizioni  regolamentari  contenute  negli
articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  4  settembre  1992, n. 395, in sede di
ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che
si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi
da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze
del 16 gennaio 1982, come modificato dai successivi  decreti  del  19
settembre  1984,  del  16  aprile  1987  e  del  18  maggio  1992, e'
sostituito dal seguente comma:
  "I dati relativi alle  erogazioni  di  pensioni  effettuate  dal  1
gennaio   1992   da   registrare   nei   supporti   magnetici   e  le
caratteristiche  tecniche  dei   supporti   stessi   sono   stabiliti
nell'allegato A al presente decreto".
  Nell'art.  2  dello  stesso  decreto  del Ministro delle finanze 16
gennaio 1982, e successive modificazioni, le parole: "della Direzione
generale delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti:  "del
Dipartimento delle entrate".