IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari; Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982 e successive modificazioni, che determina le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici dell'elenco nominativo dei pensionati, all'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, concernente l'approvazione dei modelli 770; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, che stabilisce le modalita' ed i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonche' delle buste, contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti; Considerato che e' necessario stabilire, in armonia con le disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro delle finanze del 12 febbraio 1993 e del 16 aprile 1993, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate nel 1992; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 gennaio 1982, come modificato dai successivi decreti del 19 settembre 1984, del 16 aprile 1987 e del 18 maggio 1992, e' sostituito dal seguente comma: "I dati relativi alle erogazioni di pensioni effettuate dal 1 gennaio 1992 da registrare nei supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato A al presente decreto". Nell'art. 2 dello stesso decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982, e successive modificazioni, le parole: "della Direzione generale delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento delle entrate".