IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974, n. 298, che prevede la possibilita' che il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, consenta il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi all'impiego del veicolo; Considerata la necessita' di facilitare, anche ai fini della sicurezza della circolazione, il rinnovo del parco veicolare destinato all'autotrasporto merci; Ritenuto che sia opportuno adottare misure che agevolino la finalita' del rinnovamento del parco veicolare destinato all'autotrasporto di merci attraverso il rilascio, esclusivamente alle fabbriche costruttrici, di speciali autorizzazioni che consentano l'utilizzazione temporanea, in prova, di veicoli di nuova costruzione da parte di autotrasportatori gia' titolari di autorizzazione al trasporto per conto di terzi; Ritenuto che le speciali autorizzazioni rilasciate alle imprese costruttrici non debbano aumentare l'offerta di autotrasporto delle merci; Sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori; Decreta: Art. 1. A ciascuna fabbrica costruttrice di autoveicoli industriali per trasporto merci che sia costruttrice anche dei relativi autotelai, possono essere rilasciate, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Div. 35, per veicoli nuovi, soggetti al regime autorizzatorio di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dieci speciali autorizzazioni, della durata di un anno, che ne consentono l'impiego a fini dimostrativi e di prova nell'effettuazione di trasporti di merci esclusivamente nel territorio nazionale, a seguito di contratto gratuito di utilizzazione in prova, stipulato tra la fabbrica costruttrice e l'autotrasportatore titolare di valida autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi.