IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 41, comma 7, della legge 6 giugno 1974,  n.  298,  che
prevede  la  possibilita'  che il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, consenta il rilascio di speciali autorizzazioni  con  limiti
relativi all'impiego del veicolo;
  Considerata  la  necessita'  di  facilitare,  anche  ai  fini della
sicurezza  della  circolazione,  il  rinnovo  del   parco   veicolare
destinato all'autotrasporto merci;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  adottare  misure  che  agevolino  la
finalita'   del   rinnovamento   del   parco   veicolare    destinato
all'autotrasporto  di  merci  attraverso  il rilascio, esclusivamente
alle  fabbriche  costruttrici,   di   speciali   autorizzazioni   che
consentano  l'utilizzazione temporanea, in prova, di veicoli di nuova
costruzione  da  parte  di   autotrasportatori   gia'   titolari   di
autorizzazione al trasporto per conto di terzi;
  Ritenuto  che  le  speciali  autorizzazioni rilasciate alle imprese
costruttrici non debbano aumentare l'offerta di  autotrasporto  delle
merci;
  Sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  ciascuna  fabbrica  costruttrice  di autoveicoli industriali per
trasporto merci che sia costruttrice anche  dei  relativi  autotelai,
possono   essere   rilasciate,   dalla   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei  trasporti  in  concessione  -  Direzione
centrale  III  -  Div.  35,  per  veicoli  nuovi,  soggetti al regime
autorizzatorio di cui  alla  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  dieci
speciali  autorizzazioni,  della durata di un anno, che ne consentono
l'impiego a  fini  dimostrativi  e  di  prova  nell'effettuazione  di
trasporti di merci esclusivamente nel territorio nazionale, a seguito
di  contratto  gratuito  di  utilizzazione in prova, stipulato tra la
fabbrica  costruttrice  e  l'autotrasportatore  titolare  di   valida
autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi.