IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI Visti gli articoli 2, comma 2, e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1994, concernente l'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1993, concernente il regime di autorizzazione generale; Considerata l'opportunita' di aggiornare l'elenco delle esclusioni allegato al citato decreto, nel rispetto delle intese internazionali in materia; Sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3 della legge 27 febbraio 1992; Considerato che lo schema del presente decreto e' stato inviato alle competenti commissioni delle Camere in data 2 marzo 1994 e tenuto conto dell'esito favorevole correlato al silenzio assenso, come previsto dall'art. 16 della legge 222 sopracitata; E M A N A il seguente decreto: L'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1993, concernente il regime di autorizzazione generale, e' sostituito dall'elenco allegato al presente decreto. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare. Roma, 27 aprile 1994 Il direttore generale: MARTUSCELLI