IL DIRETTORE GENERALE
               DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
  Visti gli articoli 2, comma 2, e 16 della legge 27  febbraio  1992,
n.  222,  concernente  le norme sul controllo dell'esportazione e del
transito dei prodotti ad alta tecnologia;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  concernente  le  norme  in
materia di procedimento amministrativo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  giugno  1994,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  1  luglio  1994,
concernente  l'elenco  dei  prodotti e delle tecnologie sottoposti ad
autorizzazione per l'esportazione ed il transito;
  Visto il decreto ministeriale 19  ottobre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1993, concernente il regime
di autorizzazione generale;
  Considerata l'opportunita' di aggiornare l'elenco delle  esclusioni
allegato  al citato decreto, nel rispetto delle intese internazionali
in materia;
  Sentito il comitato tecnico  di  cui  all'art.  3  della  legge  27
febbraio 1992;
  Considerato  che  lo  schema  del presente decreto e' stato inviato
alle competenti commissioni delle Camere  in  data  2  marzo  1994  e
tenuto  conto  dell'esito  favorevole  correlato al silenzio assenso,
come previsto dall'art. 16 della legge 222 sopracitata;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
  L'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  ministeriale  19
ottobre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  258 del 3
novembre 1993, concernente il regime di autorizzazione  generale,  e'
sostituito dall'elenco allegato al presente decreto.
  Il  presente  decreto e' inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed   entra   in   vigore   il
quindicesimo  giorno  successivo alla data di pubblicazione. E' fatto
obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
   Roma, 27 aprile 1994
                                   Il direttore generale: MARTUSCELLI