IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO
                   DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI
                     DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
  Visto   il   decreto   21   giugno   1991,  n.  324,  del  Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato,dei   trasporti,   della  sanita'  e
dell'interno,   concernente   il    regolamento    delle    modalita'
organizzative  e  di  funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi'  come  modificato
ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 6, del citato decreto 21
giugno 1991, n. 324, secondo il quale le imprese che fanno  richiesta
d'iscrizione all'albo debbono nominare un responsabile tecnico;
  Ravvisata  l'opportunita'  di basare l'individuazione dei requisiti
del responsabile tecnico sul  titolo  di  studio  posseduto  e  sulla
professionalita'   acquisita  attraverso  l'esperienza  maturata  nei
relativi settori;
  Visto  l'art.  7  del  citato  decreto  21  giugno  1991,  n.   324
concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  I  requisiti  professionali  richiesti  per il responsabile tecnico
delle imprese che fanno richiesta di  iscrizione  all'Albo  nazionale
delle  imprese  esercenti  servizi  di  smaltimento  dei rifiuti sono
individuati nell'allegato A alla presente deliberazione.
  Il responsabile  tecnico  puo'  essere  uno  dei  soggetti  di  cui
all'art.  11,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  n.  324/91 o un
dipendente dell'impresa o un professionista  incaricato  dall'impresa
stessa.