IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,dei trasporti, della sanita' e dell'interno, concernente il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 6, del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, secondo il quale le imprese che fanno richiesta d'iscrizione all'albo debbono nominare un responsabile tecnico; Ravvisata l'opportunita' di basare l'individuazione dei requisiti del responsabile tecnico sul titolo di studio posseduto e sulla professionalita' acquisita attraverso l'esperienza maturata nei relativi settori; Visto l'art. 7 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324 concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo; Delibera: Art. 1. I requisiti professionali richiesti per il responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti sono individuati nell'allegato A alla presente deliberazione. Il responsabile tecnico puo' essere uno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 324/91 o un dipendente dell'impresa o un professionista incaricato dall'impresa stessa.