Le imprese editrici che richiedono i contributi previsti dall'art.
3,  commi 3 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute alla
presentazione  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria
e  la  stampa  -  Via  Boncompagni,  15 - Roma, del proprio bilancio,
recante  gli  estremi  di  omologazione  da   parte   del   tribunale
competente, ove prevista dalla legge.
   Le imprese editrici che richiedono i contributi di cui all'art. 3,
comma  10,  della  legge  citata  devono  inoltre presentare anche la
certificazione del bilancio, ai sensi dell'ultimo comma dello  stesso
art. 3.