IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al
trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 1988);
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990);
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di
merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri
per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto
internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991);
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria e' stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi
regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di
monitoraggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 4
ottobre 1991);
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 relativo alla
determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per l'autotrasporto internazionale di merci Italia-Austria per il
periodo 10 giugno 1992 - 9 giugno 1993 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992);
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1992 recante criteri di
attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di
merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente
1992-93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto
1992);
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1992 recante la disciplina
relativa alla procedura di rilascio della documentazione in materia
di autotrasporto di merci tra Italia e Austria (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992);
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante criteri unitari diretti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci
per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28
novembre 1992);
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 recante criteri di
attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su
strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993);
Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 recante ulteriori
criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale
di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente
1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993);
Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori
criteri di attribuzione di ecopunti e di autorizzazioni per il
trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria
relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 29 settembre 1993);
Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 recante ulteriori
criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale
di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente
1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994);
Tenuto conto delle disponibilita' di ecopunti appartenenti al
contingente 1994;
Decreta:
Art. 1.
Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito
attraverso il territorio austriaco che effettuano trasporto di merci
in conto terzi, che al 30 aprile 1994 hanno utilizzato almeno il 70%
della propria assegnazione, possono ottenere, dietro presentazione di
apposita istanza, una quota di ecopunti pari ad un massimo di 176,
purche' dimostrino di avere in disponibilita' almeno un veicolo il
cui Cop-dokument attesti un consumo di massimo 11 ecopunti per
passaggio.