IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali,  al
trasporto  di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 1988);
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per  l'autotrasporto  Italia-Austria
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990);
  Visto  il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto  internazionale  di
merci  tra  l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente  i  criteri
per    il   rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'autotrasporto
internazionale di merci tra l'Italia e  l'Austria  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991);
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre  1991  con il quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria e' stata ridotta  del  20%  rispetto  al  numero  dei  viaggi
regolarmente  effettuati  dalle  aziende  di trasporto nel periodo di
monitoraggio (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  223  del  4
ottobre 1991);
  Visto   il   decreto  ministeriale  7  maggio  1992  relativo  alla
determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle  autorizzazioni
per  l'autotrasporto  internazionale  di  merci Italia-Austria per il
periodo 10 giugno 1992 - 9 giugno  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992);
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  agosto 1992 recante criteri di
attribuzione delle  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale  di
merci  su  strada  tra  l'Italia  e l'Austria relativi al contingente
1992-93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  184  del  6  agosto
1992);
  Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1992 recante la disciplina
relativa  alla  procedura di rilascio della documentazione in materia
di autotrasporto di merci tra  Italia  e  Austria  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992);
  Visto  l'accordo  stipulato  tra la CEE e l'Austria sul traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante criteri unitari diretti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto  merci
per  conto  terzi  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28
novembre 1992);
  Visto il decreto ministeriale 20 aprile  1993  recante  criteri  di
attribuzione  di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su
strada  tra  l'Italia  e  l'Austria  relativi  al  contingente   1993
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993);
  Visto  il  decreto  dirigenziale  10  luglio 1993 recante ulteriori
criteri di attribuzione di ecopunti per il  trasporto  internazionale
di  merci  su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente
1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993);
  Visto  il  decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori
criteri di attribuzione  di  ecopunti  e  di  autorizzazioni  per  il
trasporto  internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria
relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
229 del 29 settembre 1993);
 Visto  il  decreto  dirigenziale  28 febbraio 1994 recante ulteriori
criteri di attribuzione di ecopunti per il  trasporto  internazionale
di  merci  su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente
1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994);
  Tenuto conto  delle  disponibilita'  di  ecopunti  appartenenti  al
contingente 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   imprese   assegnatarie   di  ecopunti  necessari  al  transito
attraverso il territorio austriaco che effettuano trasporto di  merci
in  conto terzi, che al 30 aprile 1994 hanno utilizzato almeno il 70%
della propria assegnazione, possono ottenere, dietro presentazione di
apposita istanza, una quota di ecopunti pari ad un  massimo  di  176,
purche'  dimostrino  di  avere in disponibilita' almeno un veicolo il
cui Cop-dokument attesti  un  consumo  di  massimo  11  ecopunti  per
passaggio.