IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visti i propri decreti in data 9 febbraio 1994, 18 marzo 1994 e 7 aprile 1994, con i quali e' stata disposta la emissione delle prime tre tranches dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse del 6,25%, con godimento 21 febbraio 1994 e scadenza 21 febbraio 1999; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 67.442 miliardi; Tenuto conto altresi' che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), con godimento 21 febbraio 1994, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 1.000 milioni di ECU.