Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
deonominazione d'origine controllata per i vini "Penisola Sorrentina"
ha  espresso  parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini
della emanazione del relativo decreto ministeriale,  il  disciplinare
di produzione nel testo di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  -
Direzione  generale  delle  politiche  agricole   e   agroindustriali
nazionali  -  Divisione  VI,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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                               Art. 1.
 
   La denominazione di origine controllata "Penisola  Sorrentina"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   La denominazione "Penisola Sorrentina"  puo'  essere  accompagnata
dalla indicazione di una delle sottozone Gragnano, Lettere, Sorrento,
a  condizione  che i vini cosi' designati provengano dalle rispettive
zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal
presente disciplinare.
 
                               Art. 2.
 
   I vini "Penisola Sorrentina", accompagnati o no dalla  indicazione
di  una  sottozona,  devono  essere  ottenuti esclusivamente mediante
vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione
delimitate nel successivo  art.  3  e  provenienti  da  vigneti  che,
nell'ambito    aziendale,    abbiano    le    seguenti   composizioni
ampelografiche.
   Bianco:
    Falanghina e/o Biancolella e/o Greco min. 60%, con  una  presenza
di Falanghina non inferiore al 40%;
    altri  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici  autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40%.
   Rosso e Rosso frizzante:
    Piedirosso (loc. detto Per e Palummo) e/o Sciascinoso (loc. detto
Olivella) e/o e/o Aglianico min. 60%, con una presenza di  Piedirosso
non inferiore al 40%;
    altri   vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici  autorizzati  e/o
raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40%.
 
                               Art. 3.
 
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a  denominazione  di  origine  controllata "Penisola Sorrentina", nei
tipi bianco, rosso e rosso  frizzante  naturale,  comprende  l'intero
territorio  dei  comuni  di  Gragnano,  Pimonte,  Lettere,  Casola di
Napoli,  Sorrento,  Piano  di  Sorrento,  Meta,  Sant'Agnello,  Massa
Lubrense, Vico Equense e Agerola e parte del territorio dei comuni di
Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la
strada statale che congiunge i centri di Castellammare e Gragnano, la
linea  di  delimitazione  segue  tale  strada  statale  in  direzione
Castellammare  fino  all'incrocio  con  il  viale  delle  Terme,  che
percorre   fino   alla  confluenza  con  Salita  Santa  Croce.  Segue
quest'ultima fino ad incrociare via  Raffaele  Viviani  che  percorre
fino  a raggiungere il mare Tirreno. Segue il confine della provincia
di Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a Punta  Campanella,  e
poi in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine tra i comuni
di  Lettere  e  Sant'Antonio Abate, inglobando per intero i comuni di
Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico
Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Gragnano e Lettere.  Qui
giunto  segue il confine comunale di Sant'Antonio Abate, in direzione
nord, fino ad incrociare la strada  Nocera-Castellammare  di  Stabia,
che   percorre  in  direzione  Castellammare  di  Stabia,  fino  alla
confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carita'. Segue
tale confine in direzione ovest fino ad intersecare  il  confine  del
comune  di  Castellammare  che  percorre  in  direzione  sud  fino  a
raggiungere il punto di partenza.
   La zona di produzione del vino  "Penisola  Sorrentina",  nel  tipo
rosso  frizzante,  designato  con  la  sottozona  Gragnano, comprende
l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, e la  parte  del
comune di Castellammare di Stabia delimitata nel presente art. 3.
   La  zona  di  produzione  del vino "Penisola Sorrentina", nel tipo
rosso  frizzante,  designato  con  la  sottozona  Lettere,   comprede
l'intero  territorio  dei  comuni  di Lettere, Casola, e la parte del
comune di Sant'Antonio Abate, delimitata nel presente art. 3.
   La zona di produzione del  vino  "Penisola  Sorrentina"  nei  tipi
bianco  e  rosso,  designato  con  la  sottozona  Sorrento, comprende
l'intero territorio dei comuni di Sorrento, Piano di  Sorrento,  Meta
di Sorrento, Sant'Agnello, Massa Lubrense e Vico Equense.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini devono essere quelle tradizionali  della  zona  e
comunque  atte  a  conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  dei  vigneti,  unicamente  i  vigneti  collinari,  di buona
esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del
mare, ad eccezione del comune di Agerola per il quale  il  limite  e'
posto a metri 650.
   Sono  esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente
soleggiati.
   I  sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e
pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono  essere
quelli  tradizionalmente  usati  nella  zona,  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Per i reimpianti e i nuovi impianti la densita'  di  impianto  non
dovra' essere inferiore a 1800 viti per ettaro.
   La   resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini  "Penisola  Sorrentina"  non
deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosso frizzante e
q.li  120  per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per la produzione
dei vini "Penisola Sorrentina", designati con il nome delle zottozone
Gragnano, Lettere e Sorrento non deve essere superiore a q.li 90  per
il tipo rosso e rosso frizzante e a q.li 100 per il tipo bianco.
   Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato, la resa per
ettaro di  vigneto  in  coltura  promiscua  dovra'  essere  calcolata
rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva consistenza
numerica  delle  viti,  tenuto  conto anche del tipo di impianto e di
allevamento.  A  tali  limiti,  anche   in   annate   eccezionalmente
favorevoli,   la   produzione  dovra'  essere  riportata,  attraverso
un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non  superi  del
20% i limiti massimi sopra stabiliti.
   La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione  di  uva
per  ettaro  inferiore  a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero  per  le
risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per
la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche dei vini.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini  a
denominazione  d'origine  controllata "Penisola Sorrentina" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50 per cento per i  tipi
bianco e rosso frizzante, e del 10 per cento per il tipo rosso.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata "Penisola Sorrentina" designati con il nome delle
sottozone Gragnano, Lettere e  Sorrento  devono  assicurare  ai  vini
cosi'  designati  un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di
10,50 per cento per il tipo bianco e rosso frizzante naturale,  e  di
11 per cento per il tipo rosso.
 
                               Art. 5.
 
   Le  operazioni  di vinificazione e/o di elaborazione devono essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata
dal precedente art. 3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali,  sentito
il  parere  del  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni d'origine e  delle  indicazioni  geografiche  dei
vini,  puo' consentire, su apposita domanda degli interessati, che le
suddette operazioni di  vinificazione  siano  effettuate  nell'ambito
della  provincia  di  Napoli,  a  condizione che le ditte interessate
dimostrino di aver vinificato e/o elaborato vini del tipo  di  quelli
regolamentati  nel  presente  disciplinare  ed  aver tradizionalmente
utilizzato per gli stessi la denominazione "Penisola  Sorrentina",  o
quelle delle zottozone Gragnano, Lettere o Sorrento.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leale  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  di  vini  a denominazione di
origine controllata "Penisola Sorrentina", nel tipo rosso  frizzante,
designati  o  meno  con  il  nome delle sottozone Gragnano e Lettere,
possono essere elaborati utilizzando la  tradizionale  pratica  della
rifermentazione;  e',  invece, vietata la gassificazione artificiale,
sia totale che parziale.
   La resa massima dell'uva  in  vino  per  la  produzione  dei  vini
"Penisola Sorrentina" non deve essere superore al 70%.
 
                               Art. 6.
 
   I   vini   a   denominazione   di  origine  controllata  "Penisola
Sorrentina" all'atto dell'immissione al  consumo,  devono  rispondere
alle seguenti caratteristiche:
   "Penisola Sorrentina, bianco":
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, vinoso e gradevole;
    sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Penisola Sorrentina, rosso":
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso;
    sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Penisola Sorrentina, rosso frizzante naturale":
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, intenso, fruttato;
    sapore:  frizzante,  sapido,  di  medio corpo, nettamente vinoso,
morbido, a volte con vena amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   I  vini  a  denominazione   di   origine   controllata   "Penisola
Sorrentina" designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e
Sorrento  devono,  all'atto dell'immissione al consumo, presentare un
titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11 per cento,  per
il bianco e il rosso frizzante, e ad 11,50 per cento per il rosso.
   E'  facolta'  del  Ministro  per le risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati
per acidita' totale ed estratto secco netto minimo.
 
                               Art. 7.
 
   E'  vietato usare assieme alla denominazione "Penisola Sorrentina"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi,  tenute  e
fattorie   incluse   nella   zona   di   produzione   e  dalle  quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto.
   In   etichetta   dei   recipienti   contenenti  i  vini  "Penisola
Sorrentina" deve obbligatoriamente figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.