IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
modificato dell'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585,  il  quale
alla lettera b) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed
operazioni  a  premio  puo'  essere  negata  quando le manifestazioni
riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il
cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni  a  premio  puo'
essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo
e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso,
caffe'  e  surrogati  di  caffe',  zucchero,  vini  da  tavola, aceti
commestibili, te', prodotti dietetici,  prodotti  alimentari  per  la
prima  infanzia,  paste  alimentari,  carni  fresche  e  congelate di
qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti
ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento  e  di  granturco,
sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici;