Con  decreto  ministeriale  n.  559/C.10265.XV.J(167) del 15 marzo
1994 i dispositivi di sicurezza denominati:  "Air  Bag  (0004  7111)"
come di qui seguito specificati i cui componenti, la ditta TRW Sabelt
S.p.a.  intende  importare  assemblati dalla societa' TRW Repa GmbH -
Aldorf (Germania), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e  54
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza e classificati
nella quinta categoria, gruppo A, dell'allegato A al  regolamento  di
esecuzione  del  citato  testo  unico,  nelle versioni qui di seguito
elencate:
    "Air Bag 0004 7111 MTG 4.2 lato guidatore";
    "Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 1 lato guidatore";
    "Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 2 lato guidatore";
    "Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 3 lato guidatore".
   Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo  le  prescrizioni
della  casa automobilistica costruttrice, e' assimilato agli artifizi
pirotecnici di cui al comma B della nota aggiunta all'allegato A  del
decreto   ministeriale  4  aprile  1973,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non piu' classificato,
tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.
   Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo dei citati  dispositivi
di  sicurezza  dovra'  essere  eseguito  da  personale  appositamente
istruito in officine specializzate.
   Con decreto ministeriale n.  559/C.23501.XV.J(411)  del  30  marzo
1994  i  dispositivi  di  sicurezza  denominati: "Passbag Airbag lato
passeggero" ed "Eurobag Airbag montato su volante", che  la  societa'
BMW  Italia  S.p.a. intende importare rispettivamente dalla ditta TRW
REPA Gmbh (Germania) e dalla ditta Livbag (Francia) sono riconosciuti
ai sensi degli articoli 53 e  54  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza  e classificati nella quinta categoria, gruppo A,
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
   I dispositivi montati sull'autoveicolo,  secondo  le  prescrizioni
della   casa   automobilistica  costruttrice,  sono  assimilati  agli
artifizi  pirotecnici  di  cui  al  comma  B  della   nota   aggiunta
all'allegato  A  del  decreto  ministeriale 4 aprile 1973, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10  maggio  1973  e  pertanto  non  piu'
classificati tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.
   Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da
personale appositamente istruito in officine specializzate.
   Con decreto ministeriale n. 559/C.1393.XV.J(473) del 30 marzo 1994
il dispositivo di sicurezza denominato: "Air Bag (marca Bayern Chemie
tipo  GG6),  lato conducente", che la ditta BMW Italia S.p.a. intende
importare dalla Germania, e' riconosciuto ai sensi dell'art.  53  del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza e classificato nella
quinta  categoria,  gruppo  B,  dell'allegato  A  al  regolamento  di
esecuzione   del   citato   testo  unico  e  come  tale  trasportato,
immagazzinato e maneggiato.
   Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo  le  prescrizioni
della  casa automobilistica costruttrice, e' assimilato agli artifici
pirotecnici di cui al comma B della nota aggiunta all'allegato A  del
decreto   ministeriale   4  aprile  1973  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non piu'  classificato
tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.
   Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da
personale appositamente istruito in officine specializzate.