Alle direzioni regionali delle entrate
                                                            Ai comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)
  A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).
  Obbligato   ad   effettuare   il   versamento  dell'imposta  e'  il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti
nel  territorio  dello  Stato  i quali non siano, ovviamente, esclusi
dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta
medesima.
  Soltanto   qualora  sull'immobile  soggetto  a  tassazione  risulti
costituito  un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per
effetto  di  atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al
versamento  e'  unicamente  il  titolare  di  detto  diritto reale di
godimento,   restando   quindi   il   cosiddetto   nudo  proprietario
completamente  estraneo  al  prelievo  fiscale.  Si sottolinea che il
diritto   di   uso   od   abitazione,   che   determina   l'insorgere
dell'obbligazione  tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e'
quindi  ben  diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base
di  un  contratto  di  locazione  od  affitto  ovvero di comodato; il
locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli
effetti dell'ICI.
  Sono equiparati al diritto reale di abitazione il diritto del socio
della  cooperativa edilizia (non a proprieta' indivisa) sull'alloggio
assegnatogli,   ancorche'   in   via   provvisoria,   ed  il  diritto
dell'assegnatario  dell'alloggio  di  edilizia  residenziale pubblica
concessogli  in  locazione  con  patto  di  futura vendita e riscatto
(vedasi, in proposito, anche la circolare n. 35 del 26 novembre 1993,
riportata in "Appendice/1").
  In  caso  di  contitolarita'  dei  predetti  diritti  sul  medesimo
immobile  (ad  esempio:  comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena
per  una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare
e'  obbligato  ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta
limitatamente   alla  parte  corrispondente  alla  propria  quota  di
titolarita'.

              Esclusioni, esenzioni e casi particolari

   a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta:
   vedasi  la  circolare  n.  9  del  14  giugno  1993,  riportata in
"Appendice/2",   relativamente   ai   terreni,   diversi   da  quelli
edificabili, inutilizzati od adibiti ad attivita' non agricole;
   la  circolare  n. 4 del 9 giugno 1993, riportata in "Appendice/3",
relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito
di costituzione di diritto di superficie.
   b)  Per  le  cause  di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del
decreto  legislativo  istitutivo  dell'ICI  30 dicembre 1992, n. 504,
riportato   in   "Appendice/4",  nonche',  relativamente  ai  terreni
agricoli  ricadenti  in  aree montane o di collina, l'elenco allegato
alla  predetta  circolare  n.  9  del  14 giugno 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993, successivamente integrato con l'inserimento anche del comune di
Santa  Maria  la  Carita' - parzialmente delimitato - e del comune di
Aglientu.
   c)  Per  la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
agricolo, vedasi "Appendice/5".
   d)  Per  le  modalita'  di  tassazione  in  caso  di utilizzazione
edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
   e)  Per  le  modalita'  di  tassazione in caso di costituzione del
diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".
 B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.
  L'imposta  dovuta  per  l'anno  1994  e'  determinata applicando al
valore  del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo
(cosiddetta  base  imponibile)  l'aliquota  vigente per tale anno nel
comune  nell'ambito  del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a
tassazione  (nel  caso, invero di scarsa frequenza, in cui l'immobile
sia  ubicato  sul  territorio  di piu' comuni, si assume come se esso
fosse  sito  interamente  nel  comune  sul  cui  territorio ricade la
prevalenza della sua superficie).
  Per  conoscere  l'aliquota,  la  quale  non  puo'  comunque  essere
inferiore  al  4  per mille ne' superiore al 7 per mille, nonche' per
conoscere  se  il  comune  ha  deliberato  la maggiore detrazione per
l'abitazione  principale  ed i corrispondenti requisiti richiesti (di
cui  sara' trattato in prosieguo) il contribuente dovra' interpellare
il comune competente.
   a)  Il  VALORE  dei  fabbricati  e' costituito dall'intera rendita
catastale moltiplicata:
   per  100,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati nei gruppi
catastali  A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi,  laboratori,  stabilimenti  balneari, ecc.), con esclusione
delle categorie A/l0 e C/1;
   per  50,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati  nel gruppo
catastale  D  (opifici,  alberghi,  teatri,  banche,  ecc.)  e  nella
categoria A/10 (uffici e studi privati);
   per  34,  se  si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1 (negozi e botteghe).
  Se  il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo
tempo  attribuita  non  e'  piu'  adeguata in quanto sono intervenute
variazioni  strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad  accorpamenti  di  piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far   riferimento   alla  categoria  ed  alla  rendita  attribuite  a
fabbricati  similari.  In  proposito  si  ricorda  che  agli  effetti
dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera'
successivamente  alla  riliquidazione  dell'imposta  sulla base della
rendita   effettiva  attribuita  dall'ufficio  tecnico  erariale  con
conseguente  recupero  della maggiore imposta dovuta o rimborso delle
somme   versate   in  eccedenza,  unitamente  agli  interessi,  senza
irrogazione  di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20
per  cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'UTE superi di
oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.
  Le  rendite  da  assumere per l'anno 1994 sono quelle determinate a
seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle   finanze  del  20  gennaio  1990.  Sono,  cioe',  quelle  gia'
utilizzate per il versamento dell'ICI 1993.
  Si  avverte  che  ai  fini  ICI  le  predette moltiplicazioni vanno
operate  sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno
alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito
effettivo.  Cosi',  ad  esempio,  se  la  rendita  catastale  di  una
abitazione  e' di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota
ICI  per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 200.000.000 sia
che  si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti
di  unita'  immobiliare  tenuta  a disposizione, sia che si tratti di
abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda
che  i  fabbricati  sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione  ed  indipendentemente  dal fatto che siano utilizzati o
meno).

             Fabbricati di interesse storico o artistico

  Per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e successive
modificazioni,    si   assume   la   rendita   determinata   mediante
l'applicazione  della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste  per  le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito
il fabbricato.
  Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per
100,  anche  se  il  fabbricato  catastalmente  e' classificato nella
categoria  A/10  o  C/1  oppure  nel gruppo D. Cio', in quanto con il
sistema  suddetto  di  determinazione della rendita, il fabbricato e'
stato assimilato ad una abitazione.

                        Modifiche agli estimi

  In  alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in
diminuzione,  le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si
ricorda   che  la  rendita  dei  fabbricati  appartenenti  ai  gruppi
catastali A, B, C, e' data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la
consistenza  dell'immobile e, cioe', per il numero dei vani catastali
in  caso  di  abitazione  o  uffici;  per  i  metri  cubi  in caso di
fabbricati  appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati in caso di
fabbricati  appartenenti  al  gruppo  C).  Le variazioni possono aver
riguardato  tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e
classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.
  Per  i  fabbricati  che  hanno  avuto  la variazione di rendita, il
valore,  agli  effetti  dell'ICI  dovuta per l'anno 1994, deve essere
determinato sulla base della rendita variata.
  Ovviamente,  per  i  fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli
interessati  alle  variazioni,  nonche'  per i fabbricati ubicati nei
comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure
appartenenti  a categorie o classi che non hanno avuto variazioni, la
rendita  da  assumere  per la determinazione del valore rimane quella
gia'  utilizzata  per  l'anno 1993 (ovverosia, quella derivante dalla
revisione  generale  disposta  con  il  predetto decreto del Ministro
delle finanze del 20 gennaio 1990).
  I  comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con
la  individuazione  delle  zone  censuarie e delle categorie e classi
interessate,  nonche'  con  la  determinazione dei nuovi estimi, sono
indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 306 del 31
dicembre  1993)  il quale ha subito numerose correzioni riportate nel
decreto-legge  26  aprile  1994,  n.  253 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1994).
  Per  agevolare  il  contribuente  il  Ministero  delle  finanze  ha
pubblicato  un  "FAI  DA  TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe
d'estimo  -  Guida  al  calcolo  delle  nuove rendite dei fabbricati"
consultabile  presso  le  sezioni  staccate delle Direzioni regionali
delle entrate (ex intendenze di finanza), gli uffici tecnici erariali
e gli uffici tributari dei comuni.

                Fabbricati appartenenti alle imprese

  Fanno  eccezione  agli  illustrati  criteri  di  determinazione del
valore  sulla  base  della  rendita catastale, sia essa effettiva che
presunta,   i   fabbricati   interamente   posseduti   da  impresa  e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti  di  rendita  catastale.  Per  tali  fabbricati il valore e'
determinato  sulla  base  dei costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati,  attualizzati  mediante l'applicazione di determinati
coefficienti.
  In   ordine   a  siffatti  fabbricati  si  forniscono  le  seguenti
precisazioni:
   1)  il  criterio di determinazione del valore sulla base dei costi
contabilizzati  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  il fabbricato
posseduto  dall'impresa,  classificabile  nel  gruppo D e sfornito di
rendita,  sia  di  interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Cio',
essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa,
di  cui si e' fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione
del  valore  debba  farsi  riferimento alla rendita; per i fabbricati
delle  imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge
stabilisce  invece  un  sistema  di  determinazione  del  valore  che
prescinde completamente dalla rendita catastale;
  2)  i  coefficienti  di  attualizzazione dei valori contabilizzati,
agli  effetti  della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1994,
sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 9
aprile  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile
1994;
   3)  per  i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel
corso  dell'anno 1993, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per
l'anno   1994   e'   dato   dalla   capitalizzazione   della  rendita
(normalmente,   il   valore   sara'   dato  dalla  rendita  catastale
moltiplicata per 50);
   4)  per  i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso
dell'anno 1994, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1994  continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione
dei costi contabilizzati;
   5)  i  costi  incrementativi  aggiuntivi a quello di acquisizione,
contabilizzati  nel  corso dell'anno 1993, influiscono sull'ammontare
del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1994;
   6)  i  costi  incrementativi  aggiuntivi a quello di acquisizione,
contabilizzati    nel   corso   dell'anno   1994,   non   influiscono
sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1994;
   7)  per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna
assumere  quello  relativo  all'anno  nel corso del quale il costo di
acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati;
   8)  i  fabbricati per i quali le uniche variazioni intervenute nel
corso  dell'anno  1993  sono  date  dall'attribuzione  della  rendita
catastale  oppure  dalla  contabilizzazione  di costi incrementativi,
aggiuntivi a quello di acquisizione, non devono essere indicati nella
dichiarazione  ICI  relativa all'anno 1993 (che si presenta nel 1994)
in  quanto,  come  sopra  detto, si tratta di variazioni destinate ad
influire  sulla  determinazione del valore solo a decorrere dall'anno
1994.
   b)  Il  VALORE  delle  aree  fabbricabili e' costituito dal valore
venale  in  comune  commercio  determinato  avendo riguardo alla zona
territoriale   di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilita',  alla
destinazione  d'uso  consentita,  agli  oneri per eventuali lavori di
adattamento  del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati   sul   mercato   dalla  vendita  di  aree  aventi  analoghe
caratteristiche.
   c)  Il  VALORE  dei  terreni  agricoli  e'  costituito dal reddito
dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per
l'anno  1994  e'  quello  derivante  dall'applicazione  delle tariffe
d'estimo  approvate  con  decreto  ministeriale 7 febbraio 1984 e che
hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.
 C) PERIODO DI POSSESSO.
  Una   volta   determinata   l'imposta  su  base  annua  (applicando
l'aliquota  al  valore  intero  dell'immobile  soggetto a tassazione,
ovverosia   all'intera   rendita   catastale   o  reddito  dominicale
capitalizzati  con  i  summenzionati moltiplicatori, oppure al valore
venale  dell'area  fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni
fabbricati  di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato -
oltre che alla quota di titolarita', come gia' anticipato sub A) - al
periodo di possesso.
  L'ICI   (che   e'   un'imposta   annuale)   e'   dovuta,   infatti,
proporzionalmente  ai  mesi  dell'anno  solare  durante i quali si e'
protratta  la  titolarita' dei diritti reali indicati alla precedente
lettera  A); il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in
parte  e'  computato  per intero in capo al soggetto che ha posseduto
per  piu'  di  14 giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto
che ha posseduto per meno di 15 giorni.
  La  quantificazione  dell'imposta  in ragione di mesi va effettuata
anche   con  riferimento  alla  situazione  oggettiva  dell'immobile.
Conseguentemente,  se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano
nel  corso  del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero
mese  quei  caratteri  distintivi  agli  effetti dell'ICI che si sono
prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
  Cio'  stante, l'imposta da versare per il corrente anno 1994 dovra'
essere  quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della
situazione  di  possesso  e  delle  caratteristiche dell'immobile nel
corso dello stesso anno 1994.
  Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
   1) un fabbricato acquistato il 10 marzo 1994 ed il cui possesso si
protragga   per   la  restante  parte  dell'anno  stesso.  L'imposta,
calcolata  su  base  annua, deve essere versata dall'acquirente nella
misura   ragguagliata  ai  10  mesi  di  suo  possesso  a  titolo  di
proprieta';
   2)  un  fabbricato  posseduto  alla data del primo gennaio 1994 il
quale  sia  venduto  il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su
base   annua,   deve   essere  versata  dal  venditore  nella  misura
ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprieta';
   3) un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente
soltanto  per  i primi 5 mesi dell'anno 1994 (precisamente fino al 20
maggio)  e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno
medesimo.  La  detrazione, di cui sara' trattato in prosieguo, dovra'
essere  ragguagliata  ai  5  mesi durante i quali si e' verificata la
destinazione a dimora abituale;
   4)  un  edificio  in corso di costruzione al primo gennaio 1994 ed
ultimato  alla  fine  di settembre dello stesso anno. L'imposta annua
calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata
alla  edificazione  dovra'  essere  ragguagliata  ai  9  mesi  in cui
l'immobile  ha  avuto siffatta caratteristica, mentre l'imposta annua
calcolata  sul  valore  dell'edificio  dovra' essere ragguagliata a 3
mesi.
  Da quanto sopra detto emerge, altresi', che non puo' esistere alcun
collegamento   fra   l'imposta  da  versare  per  l'anno  1994  e  la
dichiarazione  ICI  da presentare nel 1994 per l'anno 1993. La prima,
infatti,  e'  dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso
dell'anno  1994,  mentre  la  seconda,  nei  casi  in cui deve essere
presentata,  si  riferisce  all'evolversi  della situazione nel corso
dell'anno 1993.
  D) VERSAMENTO IN DUE RATE.
  L'ICI  va versata in due rate, delle quali la prima e' in acconto e
la seconda e' a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1 al
30  giugno  1994,  e'  pari  al 90 per cento dell'imposta relativa al
primo  semestre del 1994; la seconda, da versare dal 1 al 20 dicembre
1994, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1994.
  Per  la  prima  rata,  quindi,  il  contribuente deve verificare la
propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno
1994,  ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed
ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento
a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.
  Per  la  seconda  rata,  il contribuente deve verificare la propria
situazione imponibile in relazione all'intero anno 1994, ragguagliare
l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso
nel  corso  dell'intero  anno  1994  e  versarla, previa deduzione di
quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto.
  Si  ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di
possesso  e  la  qualificazione  dell'immobile  non  cambi  nel corso
dell'anno:  ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria
A/2  e  con  una  rendita  pari  a  2.000.000,  di  proprieta'  di un
determinato  contribuente  per  l'intero  primo  semestre  del  1994,
ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota
del  6  per mille. La prima rata da versare sara' pari a lire 540.000
(2.000.000  x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille =
imposta  su  base annua di lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di
100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000
al  90%  =  540.000).  Protraendosi la situazione di possesso, con le
medesime  caratteristiche  impositive,  anche  nel corso del restante
periodo  dell'anno,  la  seconda rata da versare a saldo sara' pari a
lire 660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000:12 = imposta di
100.000  lire  al  mese;  100.000  x 12 mesi di possesso = 1.200.000;
1.200.000 - 540.000 gia' versate = 660.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 1) della precedente lettera C),
ipotizzando  che  si  tratti  di  un ufficio censito in catasto nella
categoria  A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune
nel  quale  l'aliquota  vigente  e' del 5 per mille, la prima rata da
versare  sara'  pari  a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di
valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di
lire  1.500.000;  1.500.000:12  =  imposta  di  125.000 lire al mese;
125.000  x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000;
500.000  al  90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari  a  lire  800.000  (imposta su base annua di lire 1.500.000:12 =
imposta  di  125.000  lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel
corso  dell'anno 1994 = 1.250.000; 1.250.000 - 450.000 gia' versate =
800.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 2) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e
con  una  rendita  pari  a  10.000.000,  ubicato  in  un  comune  con
l'aliquota  del  4  per  mille, la prima rata da versare sara' pari a
lire 612.000 (10.000.000
  x  34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x aliquota 4 per mille =
imposta su base annua di lire 1.360.000;
1.360.000:12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333
  x  6  mesi  di  possesso  nel  corso  del primo semestre = 679.998;
679.998  al  90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari  a  lire  295.000  (imposta su base annua di lire 1.360.000:12 =
imposta  di  113.333  lire  al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel
corso  dell'anno  1994  =  906.664;  906.664 - 612.000 gia' versate =
294.664).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 3) della precedente lettera C),
ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia
ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune
non  si  sia  avvalso  della  facolta' di aumentare la detrazione per
l'abitazione  principale,  la prima rata da versare sara' pari a lire
418.000  (1.800.000  x  100  =  180.000.000  di valore; 180.000.000 x
aliquota  6  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 1.080.000;
1.080.000:12  =  imposta  di  90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di
possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 - 75.000 che
rappresentano  la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000;
465.000  al  90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari  a  lire  587.000 (imposta su base annua di lire 1.080.000: 12 =
imposta  di  90.000  lire  al  mese;  90.000  x 12 mesi di possesso =
1.080.000;  1.080.000  -  75.000 di detrazione spettante = 1.005.000;
1.005.000 - 418.000 gia' versate = 587.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 4) della precedente lettera C),
ipotizzando  che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio
di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la
prima  rata  da  versare  sara'  pari a lire 2.250.000 (un miliardo x
aliquota  5  per  mille  =  imposta  su  base  annua di L. 5.000.000;
5.000.000:  l2  =  imposta  di  416.666  al mese; 416.666 x 6 mesi di
possesso  dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000
al  90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando
che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione
delle  rendite  catastali  delle  singole  unita'  immobiliari che lo
compongono, sia di 20 miliardi, sara' pari a lire 26.500.000 (416.666
x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000
lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi x aliquota 5 per mille
=  100  milioni  di  imposta  su base annua per l'edificio, ovverosia
8.333.333  al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come
edificio  =  25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000;
28.750.000 - 2.250.000 gia' versate = 26.500.000).

                    Versamento in unica soluzione

  Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '94 puo' essere
effettuato,  anziche'  in  due  rate,  in unica soluzione nel mese di
giugno 1994.
  Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
avvalersi   dell'ulteriore   facolta'  di  effettuare  il  versamento
dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno  '94 in unica soluzione nel
periodo dal 1 al 20 dicembre 1994, con applicazione di interessi.
 E) ABITAZIONE PRINCIPALE.
  Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
(anche  se  unico  dimorante)  che la possieda a titolo di proprieta'
ovvero  di  diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una
detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  medesima  pari  a L.
180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta
destinazione.  Condizione  essenziale  affinche'  possa spettare tale
detrazione e', quindi, che ci sia identita' tra soggetto obbligato al
pagamento  dell'ICI  per  l'unita'  immobiliare  e soggetto dimorante
abitualmente nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la detrazione
non  compete per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il
proprietario  a  sua volta dimori in una diversa casa come locatario,
ne'  per  l'unita'  immobiliare  concessa  dal  proprietario  in  uso
gratuito ad un proprio familiare.
  La  detrazione  - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di
destinazione  -  deve  essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti
dimoranti, in parti uguali tra loro.
  La  detrazione,  inoltre,  compete  fino  a  concorrenza  dell'ICI,
relativa  all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi
dimora, senza possibilita' di portare l'eventuale parte di detrazione
eccedente  l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento
della  parte  di  detrazione  spettante  ad  altro  soggetto  passivo
anch'esso dimorante.
  A  migliore  illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti
esempi,   ipotizzando   che   l'imposta  su  base  annua  dovuta  per
l'abitazione  principale,  al  lordo  della detrazione, sia pari a L.
1.800.000.
Esempio n. 1.
  Abitazione  di  proprieta'  di  un  solo  soggetto  che  vi  dimora
abitualmente per l'intero anno 1994.
  In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' pari a L.
1.620.000.  Per  la  prima  rata d'acconto dovranno essere versate L.
729.000  (90%  di  810.000);  per  la seconda rata, a saldo, dovranno
essere versate L. 891.000 (1.620.000 - 729.000).
Esempio n. 2.
  Abitazione di proprieta' di due coniugi, (il marito e' proprietario
per  l'80%;  la  moglie,  per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero
anno 1994.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  L.  1.350.000  (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  -  90.000  =  1.350.000) mentre quella da versare da parte
della  moglie  sara'  pari  a L. 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000;
360.000  -  90.000  = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito
versera' L. 607.000 (1.350.000:2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.500)
mentre  la  moglie,  distintamente,  versera' L. 121.000 (270.000:2 =
135.000;  135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il
marito  versera'  L.  743.000  (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie
versera' L. 149.000 (270.000 - 121.000).
Esempio n. 3.
  Abitazione   di   proprieta'  di  3  fratelli  (il  fratello  A  e'
proprietario  per  il  50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C,
per  il  4%)  dei  quali  soltanto  i  fratelli B e C vi dimorano per
l'intero anno 1994.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: L.
900.000,  da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete
la  detrazione  in  quanto  non dimorante); L. 738.000, da parte di B
(46%  di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000); lire zero,
da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per
la  prima  rata  d'acconto: A versera' L. 405.000 (450.000 al 90%); B
versera'  L. 332.000 (738.000:2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000);
C  non  versera'  nulla.  Per la seconda rata, a saldo: A versera' L.
495.000  (900.000  -  405.000);  B  versera'  L.  406.000  (738.000 -
332.000); C non versera' nulla.
Esempio n. 4.
  Abitazione  acquistata il 10 marzo 1994 da due coniugi (dal marito,
per   l'80%;  dalla  moglie,  per  il  20%)  entrambi  ivi  dimoranti
dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1994.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  L.  1.125.000  (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  x  10/12  = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a
10/12  di 90.000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della
moglie sara' pari a L. 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 x
10/12  =  300.000;  300.000  -  75.000  = 225.000). Per la prima rata
d'acconto  il  marito  versera' L. 405.000 (1.440.000:12 = 120.000 al
mese;  120.000 x 4 mesi di possesso nel 1 semestre = 480.000; 480.000
-  30.000  che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito
per  i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000)
mentre  la  moglie  versera'  L. 81.000 (360.000:12 = 30.000 al mese;
30.000  x  4  =  120.000;  120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% =
81.000).  Per la seconda rata, a saldo, il marito versera' L. 720.000
(1.125.000  - 405.000), mentre la moglie versera' L. 144.000 (225.000
- 81.000).
  Si   ricorda  che  per  i  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio   dello   Stato   si  considera  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia, a condizione che non risulti
locata.
  Si   evidenzia,   infine,  che  la  detrazione  in  discorso  trova
applicazione  anche  per  ogni  unita' immobiliare, appartenente alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibita ad abitazione
principale  del  socio  assegnatario,  entro  il  limite, ovviamente,
dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.

              Maggiore detrazione abitazione principale

  A  decorrere dall'anno 1994 e' stato attribuito al comune il potere
di  stabilire,  con  delibera  adottata dal proprio Consiglio, per le
abitazioni  principali  site  sul  suo  territorio,  un aumento della
predetta  detrazione.  La  detrazione  puo' essere fissata dal comune
fino  ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari
situazioni  di  carattere  sociale. La maggiore detrazione deliberata
dal  comune  soggiace  alle stesse regole sovraenunciate previste per
l'ordinaria detrazione di 180.000 lire.
  Ovviamente,  se  il  comune  non  ha  adottato  alcuna  delibera in
proposito  nei  prescritti  termini,  oppure  per  i  casi in cui non
sussistono  le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare
della  maggiore  detrazione,  si  applica  la  normale  detrazione di
180.000 lire.
  Per conoscere se e' stata deliberata la maggiore detrazione e quali
sono  i  requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente
dovra' interpellare il comune competente.
 F) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.
  Il  versamento  dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito
modulo,  gia'  utilizzato per versare l'ICI relativa al 1993 e di cui
e'  riprodotta  qui  di  seguito la parte dedicata al "certificato di
accreditamento".  I  moduli,  con  caratteri in colore rosso, sono in
distribuzione  gratuita  presso gli uffici postali, gli sportelli dei
concessionari  della  riscossione  e delle banche convenzionate con i
concessionari  medesimi.  Inoltre,  ad  iniziare  da quest'anno, essi
vengono  anche  inviati,  a  cura dei concessionari, al domicilio dei
contribuenti noti per aver gia' versato l'ICI 1993.
  Va  precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu'
immobili  ubicati  nello  stesso  comune il contribuente e' tenuto ad
effettuare  un  unico  versamento,  e  quindi  ad  utilizzare un solo
modulo,  per  l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in
cui  gli  immobili  siano  ubicati  in comuni diversi il contribuente
dovra'  fare  separati  versamenti per ogni comune; e cio' vale anche
nell'ipotesi in cui sia identico il concessionario della riscossione.
Se,  ad  esempio,  il  contribuente  possiede tre immobili soggetti a
tassazione  nel  comune  di  Bologna,  uno  nel comune di Benevento e
quattro  nel  comune  di  Telese  (i  comuni  di  Benevento  e Telese
appartengono  alla  stessa concessione) il contribuente stesso dovra'
fare  tre  distinti versamenti: uno per il comune di Bologna, uno per
il comune di Benevento e uno per il comune di Telese.
  In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti
quanti  sono  i  contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria
quota.  Per  le  parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del
portiere)  il  versamento  puo' essere effettuato dall'amministratore
del condominio a nome del condominio stesso.
  Il  versamento  deve essere eseguito sul conto corrente postale del
concessionario    competente,   ovverosia   di   quello   nella   cui
circoscrizione  e'  compreso il comune ove sono ubicati gli immobili,
oppure   presso   gli   sportelli  del  predetto  concessionario.  Il
contribuente,  per  effettuare  il  versamento,  puo' avvalersi delle
aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando,
in  tal  caso,  che  la  prova  del pagamento e la determinazione del
giorno  in  cui  esso  e'  stato  eseguito  sono  date dal timbro per
quietanza  apposto  dal  concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio
postale.
  Il   contribuente  deve  conservare  la  "ricevuta  di  versamento"
debitamente quietanzata.
  Il  modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente
sia   presso   gli  uffici  postali  che  presso  gli  sportelli  dei
concessionari e delle aziende di credito convenzionate.
  I  numeri  di  conto  corrente  postale  dei  concessionari, con la
specificazione  dei  comuni appartenenti a ciascuna concessione, sono
indicati in un foglio attaccato al modulo di versamento.
  Si  avverte  che  non  si  fa  luogo  al versamento se l'imposta da
versare e' uguale od inferiore a lire quattromila.
  Se  l'importo  da versare supera le quattromila lire, il versamento
deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
  Valga,  in  proposito,  il  seguente  esempio:  imposta  dovuta per
l'intero  anno  e'  pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe
versare  L.  4.000  (90%  di  5.000  =  4.500 che diventano 4.000 per
effetto  dell'arrotondamento);  il  versamento  dell'acconto non deve
essere effettuato; in sede di saldo bisognera' versare L. 10.000
  (imposta  dovuta  per  l'intero  anno  meno l'acconto che e' pari a
  zero).
Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di
versamento"  che  sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che
nella  presente  circolare  viene riprodotta solo la parte del modulo
dedicata   al  "certificato  di  accreditamento"),  attenendosi  alle
"modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo.
  In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti, punti:
   1)  il  "comune  di ubicazione degli immobili" non puo' che essere
uno soltanto;
   2)  gli  importi  da  indicare come riferiti a: "terreni agricoli"
"aree   fabbricabili"   "abitazione  principale"  "altri  fabbricati"
rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato.
Pertanto  la  somma degli importi riferiti a queste quattro categorie
di  immobili  deve  corrispondere  all'importo che il contribuente ha
complessivamente   versato;   e'  possibile  un  piccolo  scostamento
(intorno  alle  500  lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono
indicati   senza  arrotondamenti  mentre  l'importo  complessivamente
versato e' arrotondato alle mille lire;
   3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui
il  versamento  eseguito  si  riferisca ad una soltanto delle quattro
categorie  di  immobili  sovraenunciate.  Cosi',  ad esempio, se sono
versate  430.000  lire  e siffatto importo riguarda solo l'abitazione
principale,  lo  stesso  importo,  non  arrotondato,  deve ugualmente
essere  indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione
principale";  ovviamente,  in  tal  caso,  le caselline relative alle
altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;
   4)   il   "numero  dei  fabbricati"  deve  riferirsi  alle  unita'
immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa
l'abitazione  principale,  che sono iscritte o devono essere iscritte
nel  catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita
catastale.  Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la
cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora
avvenuta  iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita
catastale;



          ---->  Vedere MODELLO a Pag. 29 della G.U.  <----





5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle
apposite  caselline,  e'  quello  effettivamente  versato  per   tale
abitazione  e,  quindi, al netto della detrazione cosi' come e' stata
calcolata dal contribuente;

6)  l'importo  da  indicare  come  "detrazione  per   l'abitazione
principale" nelle apposite caselline e' quello che il contribuente si
e'   calcolato   per   quantificare  l'imposta  da  lui  versata  per
l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato
se non e' versato alcun importo per l'abitazione principale, come nel
caso  in  cui  l'ammontare  della  detrazione  e'  uguale  od  eccede
l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima;

7)  se  il  versamento  e'  effettuato  in  unica soluzione, vanno
barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto  e  quella  per  il
saldo.


                       Fabbricati gia' rurali



L'art.  9  del  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 557, convertito
nella legge 26 febbraio 1994, n.  133,  ha  introdotto  criteri  piu'
restrittivi,  rispetto  al  passato, ai fini del riconoscimento della
ruralita' dei fabbricati.

L'ICI 1994 che si rende  dovuta  per  i  fabbricati  i  quali,  non
possedendo  i  requisiti  di  ruralita' previsti dal predetto art. 9,
hanno perso il carattere  di  costruzione  rurale  ed  hanno  assunto
quindi   la   natura   di  fabbricati  urbani,  deve  essere  versata
utilizzando un  apposito  modello,  con  caratteri  in  color  verde,
approvato  con decreto interministeriale del 22 aprile 1994, in corso
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale  modello,  riprodotto
nell'"Appendice/7",  e'  disponibile  gratuitamente presso gli uffici
postali, gli sportelli dei concessionari della  riscossione  e  delle
banche convenzionate con i concessionari medesimi.

Pertanto  il  modello  ordinario  di  colore  rosso,  di  cui si e'
precedentemente trattato, non  deve  essere  utilizzato  per  versare
l'ICI  dovuta  per  i  predetti fabbricati rurali in quanto per essi,
ripetesi, va usato il menzionato, separato modello.

Il versamento  dell'ICI  1994  per  i  fabbricati  gia'  rurali  va
effettuato  alle  normali scadenze (l'acconto nel mese di giugno '94;
il saldo, dal 1 al 20 dicembre '94) con possibilita'  di  versare  in
unica  soluzione  nel mese di giugno '94. Le modalita' di versamento,
eccezion fatta per il tipo di modello da utilizzare,  sono  uguali  a
quelle  ordinarie  sovraillustrate;  esse  sono specificate anche nel
retro  del  bollettino.  Le  modalita'  di  compilazione,   anch'esse
indicate   nel   retro   del  bollettino,  non  richiedono  ulteriori
precisazioni, stante la semplicita' del modello per gli scopi cui  e'
diretto.

G) DIVIETO DI COMPENSAZIONE.

Per  i  fabbricati  che  hanno  avuto  una diminuzione degli estimi
catastali per effetto del decreto legislativo 28  dicembre  1993,  n.
568,  e  per  effetto  del  decreto-legge  26  aprile  1994,  n.  253
(l'argomento e' stato gia' trattato nella lettera  B  della  presente
circolare)   i   contribuenti  non  possono  detrarre  dall'ammontare
dell'ICI dovuta per l'anno 1994 la differenza di imposta versata  per

l'anno 1993 scaturente dall'applicazione dei predetti, minori estimi.

Parimenti  non  puo'  essere  portata in diminuzione dall'ammontare

dell'ICI dovuta per l'anno 1994  l'ICI  o  la  maggiore  ICI  che  il
contribuente ritiene, per qualsivoglia motivo, di avere indebitamente
versato per l'anno 1993.


Allo  stato  della  legislazione  vigente  e',  infatti, necessaria
l'emanazione di appositi provvedimenti normativi che disciplinino gli
effetti dei predetti minori estimi 1994 sull'ICI versata  per  l'anno
1993,  nonche'  stabiliscano  i  termini  e  le modalita' di rimborso
dell'ICI o maggiore ICI indebitamente versata per l'anno  1993  e  di
cui  una  parte  (quella corrispondente all'aliquota minima del 4 per
mille) e' stata incassata dallo Stato e  la  restante  parte  (quella
corrispondente  all'eventuale, maggiore aliquota deliberata) e' stata
attribuita al comune.


                                  *
                                 * *



La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale: ROXAS