IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 338; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei distrurbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le caratteristiche tecniche e di impiego e le regole per il relativo accertamento, alla cui rispondenza e alla cui osservanza gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, subordinano, rispettivamente, l'esonero dalla concessione e la costruzione, l'importazione ed il commercio degli apparecchi apriporta radioelettrici, comunemente denominati "telecomandi", sono stabilite negli articoli che seguono.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Per il testo dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni si veda in nota alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e della legge 22 maggio 1980, n. 209: "Art. 338. D.P.R. n. 156/1973 (Uso di apparecchi non soggetti a concessione). - L'uso di apparecchi destinati al gioco denominati 'radiogiocattoli', e di quelli destinati ad 'apriporte' non e' soggettto a concessione, ne' al pagamento dei canoni, purche' detti apparecchi rechino il contrassegno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, attestante che essi rispondono alle caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni". "Legge 22 maggio 1980, n. 209 (Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni): Art. 1. - L'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente: 'E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive delle Comunita' europee. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma'. Art. 2. - Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente art. 1, dovra' essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. - La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni e' demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo art. 398. Art. 4. - L'art. 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente: 'Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398'". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983, e' stato modificato con decreto ministeriale 9 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990), con decreto ministeriale 16 settembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991), con decreto ministeriale 24 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1991) e con decreto ministeriale 25 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992). Nota all'art. 1; - Per gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle telecomunicazioni,vedere in nota alle premesse.