IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 338;
  Vista  la  legge  22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli
398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla  prevenzione
ed  all'eliminazione  dei  distrurbi  alle  radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio  1983,  con  il  quale  e'
stato   approvato   il   piano   nazionale   di   ripartizione  delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito   il  consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 ottobre 1993;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  caratteristiche  tecniche  e  di impiego e le regole per il
relativo accertamento, alla cui rispondenza e alla cui osservanza gli
articoli 338 e 398 del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, subordinano, rispettivamente, l'esonero dalla  concessione  e
la  costruzione,  l'importazione  ed  il  commercio  degli apparecchi
apriporta radioelettrici, comunemente denominati "telecomandi",  sono
stabilite negli articoli che seguono.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Per  il  testo  dell'art. 338 del codice postale e delle
          telecomunicazioni si veda in nota alle premesse.
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 338 del codice postale e
          delle telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973,  n.  156)  e
          della legge 22 maggio 1980, n. 209:
             "Art.  338.  D.P.R.  n.  156/1973 (Uso di apparecchi non
          soggetti a concessione). - L'uso di apparecchi destinati al
          gioco denominati 'radiogiocattoli', e di  quelli  destinati
          ad  'apriporte'  non  e'  soggettto  a  concessione, ne' al
          pagamento dei canoni, purche' detti apparecchi  rechino  il
          contrassegno   dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  attestante  che  essi  rispondono  alle
          caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto
          del Ministro per le poste e le telecomunicazioni".
             "Legge  22  maggio 1980, n. 209 (Modifica degli articoli
          398 e 399 del codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          marzo  1973,  n.  156,  in  materia   di   prevenzione   ed
          eliminazione  dei  disturbi  alle radiotrasmissioni ed alle
          radioricezioni):
             Art.  1.  -  L'art.  398  del  codice  postale  e  delle
          telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'  sostituito  dal
          seguente:
             'E'   vietato  costruire  od  importare  nel  territorio
          nazionale, a scopo di commercio,  usare  od  esercitare,  a
          qualsiasi   titolo,   apparati   od   impianti   elettrici,
          radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica
          non rispondenti alle norme stabilite per la  prevenzione  e
          per  la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
          alle radioricezioni.
             All'emanazione di dette norme, che determinano anche  il
          metodo  da seguire per l'accertamento della rispondenza, si
          provvede con decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   in
          conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
             L'immissione  in  commercio  e l'importazione a scopo di
          commercio dei  materiali  indicati  nel  primo  comma  sono
          subordinate  al  rilascio  di  una  certificazione,  di  un
          contrassegno, di una  attestazione  di  rispondenza  ovvero
          alla  presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
          modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
             Con  decreto  del   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   e'
          effettuata  la  designazione degli organismi o dei soggetti
          che  rilasciano  i  contrassegni   o   gli   attestati   di
          rispondenza previsti dal precedente comma'.
             Art.  2.  - Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art.
          398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
          n.  156,  nel nuovo testo modificato dal precedente art. 1,
          dovra' essere emanato entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge.
             Art.  3.  -  La  vigilanza sull'applicazione delle norme
          contenute  nell'art.  398  del  codice  postale   e   delle
          telecomunicazioni  e'  demandata al Ministero delle poste e
          delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  che  hanno   facolta'   di
          disporre  accertamenti  direttamente o a mezzo di istituti,
          enti o laboratori, appositamente autorizzati,  al  fine  di
          verificare   che   il   materiale   elettrico  soddisfi  le
          disposizioni recate dal medesimo art. 398.
             Art.  4.  -  L'art.  399  del  codice  postale  e  delle
          telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Chiunque  contravvenga  alle  disposizioni  di  cui  al
          precedente art. 398 e' punito con  sanzione  amministrativa
          da L. 15.000 a L.  300.000.
             Qualora  il contravventore appartenga alla categoria dei
          costruttori o degli  importatori  di  apparati  o  impianti
          elettrici   o   radioelettrici,   si  applica  la  sanzione
          amministrativa da L. 50.000  a  L.  1.000.000,  oltre  alla
          confisca  dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
          alla certificazione di rispondenza  di  cui  al  precedente
          art. 398'".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -    Il    piano   nazionale   di   ripartizione   delle
          radiofrequenze,  approvato  con  decreto  ministeriale   31
          gennaio  1983, e' stato modificato con decreto ministeriale
          9 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale  n.  115  del  19  maggio
          1990), con decreto ministeriale 16 settembre 1991 (Gazzetta
          Ufficiale  n.  224  del  24  settembre  1991),  con decreto
          ministeriale 24 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del
          30 ottobre 1991) e con decreto ministeriale 25  marzo  1992
          (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992).
          Nota all'art. 1;
             -  Per gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle
          telecomunicazioni,vedere in nota alle premesse.