IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n.
482;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categorie
maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita';
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento la tabella delle malattie professionali nell'industria e
la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, allegati,
rispettivamente, n. 4 e n. 5 al testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente
decreto, di cui formano parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
Visto, il Gurdasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 29
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 3 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n.
1124/1965, e' cosi' formulato:
"Art. 3. - L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per
le malattie professionali indicate nella tabella allegato
n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in
quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste
nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o
integrata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la sanita',
sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente
titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si
applicano quelle concernenti gli infortuni".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- Il D.P.R. n. 482/1975 recava modificazioni e
integrazioni alle tabelle delle malattie professionali
nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.