IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che:
"Il commissario liquidatore  dell'EFIM  puo'  chiedere,  anche  prima
della   scadenza   del   termine   biennale,  che  vengano  poste  in
liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16  marzo
1942,  n.  267,  una  o  piu' societa' controllate di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.";
  Visto  il  decreto-legge  21  gennaio  1994,  n. 45, reiterato, con
modificazioni, con  decreto-legge  23  marzo  1994,  n.  191,  ed  in
particolare l'art. 3, il quale modificando il citato art. 4, comma 3,
del  decreto-legge  n.  487/1992,  stabilisce,  tra  l'altro, che "Il
commissario  liquidatore  puo'  chiedere  prima  della  scadenza  del
termine  biennale  che  vengano poste in liquidazione coatta, a norma
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  una  o  piu'
societa'  controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di
liquidazione  coatta  amministrativa  preclude  la  dichiarazione  di
fallimento.  Per  le  liquidazioni  coatte delle societa' controllate
dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli  articoli
194   e   seguenti  del  citato  regio  decreto  sono  attribuiti  al
commissario liquidatore dell'EFIM ovvero  al  commissario  che  sara'
preposto  alla  liquidazione  coatta  del  soppresso  ente,  i  quali
riferiscono al Ministro del  tesoro  in  merito  all'andamento  delle
procedure   liquidatorie  delle  menzionate  societa'.  Nel  caso  di
liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza  sono  esercitati
dal Ministero del tesoro";
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267,
ed, in particolare, il titolo V;
  Visto il decreto interministeriale di nomina del
commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/925/A-2;
  Visto  il  programma presentato dal commissario liquidatore in data
29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data  21
gennaio 1993;
  Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94 rispettivamente, del 27
aprile  e  del 2 maggio 1994, con le quali il commissario liquidatore
dell'EFIM   ha   presentato   richiesta   di   liquidazione    coatta
amministrativa,  ai  sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
487/1992,  convertito  dalla   legge   n.   33/1993,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni, della Efimpianti S.p.a., con sede in
Roma, via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, sulla base di  motivazioni
che sono qui integralmente richiamate e recepite;
  Considerato  che,  come  fatto presente dal commissario liquidatore
dell'EFIM, la Efimpianti S.p.a.:
   e' una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art.  2,
comma  1,  del  decreto-legge  n. 487/1992, convertito dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
   ha  chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 100,160 miliardi di
lire di perdite;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM,  e'  attualmente  in  corso  la  procedura  di vendita dei
cespiti aziendali della societa';
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore    dell'EFIM,   la   liquidazione   della   societa'   e'
ulteriormente giustificata dalla  dismissione  dell'azienda,  nonche'
dal  fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori -
conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma  1,  lettera  b),
del   ripetuto  decreto-legge  n.  487/1992  -  l'operativita'  della
garanzia dello Stato sui debiti della societa';
  Considerato che la messa  in  liquidazione  coatta  della  societa'
Efimpianti    S.p.a.   dovrebbe   assicurare   una   miglior   tutela
dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in
quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono  estese
alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in materia di
fallimento  che  comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51
della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli  interessi
legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);
  Considerato  che,  secondo  quanto  fatto  presente dal commissario
liquidatore, non sussiste alcun rischio  in  relazione  agli  effetti
revocatori   che   potrebbero   conseguire  all'assoggettamento  alla
liquidazione  coatta  amministrativa,  su  atti  di  vendita   o   di
disposizione  del  patrimonio della societa' utilmente effettuati dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in materia contenute nell'art. 8  del  decreto-legge  n.  487/1992  e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;
  Considerato   che,   secondo   quanto   precisato  dal  commissario
liquidatore con telex 08732 del 6 maggio  1994,  l'assoggettamento  a
liquidazione   coatta   amministrativa   consente  l'accertamento  di
responsabilita'   penali   per   eventuali   reati   commessi   dagli
amministratori   e   dagli   altri   soggetti  indicati  dalle  norme
nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 33/1993, cosi' come
modificato  dall'art.  3,  del  decreto-legge  n.  191/1994  per   la
sottoposizione  alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa
della Efimpianti S.p.a.;
  Preso atto dell'urgenza rappresentata dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Efimpianti  S.p.a., con sede in Roma, in via Vittorio
Emanuele Orlando n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la
cancelleria del tribunale di Roma, n. 577/88,  e'  assoggettata  alla
procedura  di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.