IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva  che:
"il  commissario  liquidatore  dell'EFIM  puo'  chiedere, anche prima
della  scadenza  del  termine  biennale,   che   vengano   poste   in
liquidazione  coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, una o piu' societa'  controllate  di  cui  all'art.  2,
comma   2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.";
  Visto il decreto-legge 23 marzo 1994, n.  191,  ed  in  particolare
l'art.  3,  il  quale  sostituendo  il  citato  art.  4, comma 3, del
decreto-legge  n.  487/1992,  stabilisce,  tra   l'altro,   che   "Il
commissario  liquidatore  puo'  chiedere  prima  della  scadenza  del
termine biennale che vengano poste in liquidazione  coatta,  a  norma
del  titolo  V  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu'
societa' controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di
liquidazione  coatta  amministrativa  preclude  la  dichiarazione  di
fallimento.  Per  le  liquidazioni  coatte delle societa' controllate
dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli  articoli
194   e   seguenti  del  citato  regio  decreto  sono  attribuiti  al
commissario liquidatore dell'EFIM ovvero  al  commissario  che  sara'
preposto  alla  liquidazione  coatta  del  soppresso  ente,  i  quali
riferiscono al Ministro del  tesoro  in  merito  all'andamento  delle
procedure   liquidatorie  delle  menzionate  societa'.  Nel  caso  di
liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza  sono  esercitati
dal Ministero del tesoro".
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267,
ed, in particolare, il titolo V;
  Visto  il  decreto  interministeriale  di  nomina  del  commissario
liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/925/A-2;
  Visto il programma presentato dal commissario liquidatore  in  data
29  dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21
gennaio 1993;
  Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94,  rispettivamente,  del
27  aprile  e  del  2  maggio  1994,  con  le  quali  il  commissario
liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione  coatta
amministrativa,  ai  sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
487/1992,  convertito  dalla   legge   n.   33/1993,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  della  Breda progetti e costruzioni
S.p.a., con sede in Roma, in via Vittorio  Emanuele  Orlando  n.  75,
sulla  base  di  motivazioni  che sono qui integralmente richiamate e
recepite;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM, la Breda progetti e costruzioni S.p.a.:
   e'  una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge n. 487/1992,  convertito  dalla  legge  17
febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
   ha  chiuso  il  bilancio dell'esercizio 1992 con 5,986 miliardi di
lire di perdite;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM,  e'  attualmente  in  corso  la  procedura  di vendita dei
cespiti aziendali della societa';
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore    dell'EFIM,   la   liquidazione   della   societa'   e'
ulteriormente giustificata dalla  dismissione  dell'azienda,  nonche'
dal  fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori -
conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma  1,  lettera  b),
del   ripetuto  decreto-legge  n.  487/1992  -  l'operativita'  della
garanzia dello Stato sui debiti della societa';
  Considerato che la messa  in  liquidazione  coatta  della  societa'
Breda  progetti  e costruzioni S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior
tutela dell'interesse pubblico  in  termini  di  minor  aggravio  per
l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare,
sono  estese  alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni
in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive
(art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del  corso  degli
interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);
  Considerato  che,  secondo  quanto  fatto  presente dal commissario
liquidatore, non sussiste alcun rischio  in  relazione  agli  effetti
revocatori   che   potrebbero   conseguire  all'assoggettamento  alla
liquidazione  coatta  amministrativa,  su  atti  di  vendita   o   di
disposizione  del  patrimonio della societa' utilmente effettuati dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in materia contenute nell'art. 8  del  decreto-legge  n.  487/1992  e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;
  Considerato   che,   secondo   quanto   precisato  dal  commissario
liquidatore con telex n. 08732 del 6 maggio 1994, l'assoggettamento a
liquidazione  coatta  amministrativa   consente   l'accertamento   di
responsabilita'   penali   per   eventuali   reati   commessi   dagli
amministratori  e  dagli  altri   soggetti   indicati   dalle   norme
nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  33/1993,  cosi'  come
modificato   dall'art.  3,  del  decreto-legge  n.  191/1994  per  la
sottoposizione alla procedura di liquidazione  coatta  amministrativa
della Breda progetti e costruzioni S.p.a.;
  Preso  atto  dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore
dell'EFIM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Breda progetti e costruzioni S.p.a., con sede in  Roma,
via  Vittorio  Emanuele  Orlando  n.  75, iscritta nel registro delle
imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n.  8283/88,  e'
assoggettata  alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa a
norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.