IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   testo   unico   delle   leggi   in  materia  di  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto l'art. 2 della legge  12  dicembre  1973,  n.  820,  che  da'
facolta'  al  Ministro  delle  finanze  di  concedere l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli  autoveicoli  e
dei  rimorchi  temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste
reciprocita' di trattamento tributario;
                              Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi  adibiti
al  trasporto  di  merci, importati temporaneamente dalla Slovenia ed
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti  sono  esentati  dal
pagamento   delle  tasse  automobilistiche  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.    39,  e  successive
modificazioni.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita'.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 maggio 1994
                                                   Il Ministro: GALLO