IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prot.
D/32   del   10  gennaio  1992,  con  la  quale  viene  rappresentata
l'opportunita' di adeguare la normativa italiana a quella degli altri
Paesi  comunitari  consentendo  l'aggiunta  di  glutine  alle  farine
destinate alla panificazione;
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione
ed  il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari;
  Visto, in particolare, l'art. 10 della citata legge n. 580/1967 che
vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed  inorganiche  di  qualsiasi
natura,  nonche'  qualsiasi  trattamento  degli  sfarinati con agenti
fisici o chimici, salvi  i  competenti  provvedimenti  del  Ministero
della sanita' emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  l'art.  7  della predetta legge n. 283/1962, con il quale e'
conferita al Ministro della sanita' la facolta'  di  consentire,  con
proprio  decreto  e  sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', la
produzione ed il commercio  di  sostanze  alimentari  e  bevande  che
abbiano  subito aggiunte o sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche
le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;
  Considerato che le farine integrate con glutine possono trovare una
corretta utilizzazione anche  in  settori  diversi  da  quelli  della
panificazione,  come nei prodotti da forno, ove vengono impiegate per
migliorare le caratteristiche del prodotto finito;
  Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita';
  Visto  il   parere   favorevole   dell'Istituto   nazionale   della
nutrizione;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  consentire l'aggiunta di glutine alle
farine di grano tenero;
  Vista la  notifica  alla  Commissione  delle  Comunita'  economiche
europee,  effettuata  in  data  29  novembre  1992,  ai  sensi  della
direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;
  Vista la  notifica  alla  Commissione  delle  Comunita'  economiche
europee  ed  agli  altri Stati membri, effettuata in data 29 novembre
1992, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 24 febbraio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota dell'8 aprile 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' consentito aggiungere glutine  di  frumento  alle  farine  di
grano tenero.
  2.  L'aggiunta  di glutine e' consentita sia alle imprese molitorie
che a quelle utilizzatrici di farine.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 10 della legge 4 luglio  1967,  n.  580,  cosi'
          recita:  "E'  vietata  l'aggiunta  di sostanze organiche ed
          inorganiche  di   qualsiasi   natura,   nonche'   qualsiasi
          trattamento  degli  sfarinati  con agenti fisici o chimici,
          salvi  i  competenti  provvedimenti  del  Ministero   della
          sanita'  emanati  a  norma  della  legge 30 aprile 1962, n.
          283".
             - L'art. 7 della legge 30 aprile  1962,  n.  283,  cosi'
          recita:  "Il  Ministro  della  sanita' con proprio decreto,
          sentito il Consiglio superiore di sanita', puo'  consentire
          la  produzione  ed  il  commercio  di sostanze alimentari e
          bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o  sottrazioni   o
          speciali   trattamenti  ivi  compreso  l'impiego  di  raggi
          ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,  ormoni,
          prescrivendo,  del  pari,  anche le indicazioni che debbono
          essere riportate sul prodotto finito".
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.