IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del soccorso alpino e speleologico;
Visto, in particolare, l'art. 2 che prevede l'emanazione di un
regolamento attuativo recante disposizioni sull'accertamento
dell'avvenuto impiego e dell'astensione dal lavoro dei volontari,
sulle caratteristiche di tale impiego, nonche' sulle modalita' e
termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di
corresponsione dell'indennita':
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni relative all'impiego dei volontari
1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e
relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico
o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi
versi in stato di pericolo, nonche' al recupero dei caduti, ed ogni
corrispondente attivita' di addestramento organizzata a carattere
nazionale o regionale.
2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui
al comma 1, e' rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni
medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso
di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente
competenti, o dai loro delegati.
3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite
il delegato di zona, alla predetta autorita' amministrativa locale il
contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle
operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora
di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve
essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attivita'
lavorativa.
5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione
particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli
istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1992
(Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle
relative operazioni di soccorso) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il regolamento per l'attuazione della
presente legge e' emanato, entro tre mesi dalla data della
sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in
particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei
volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni:
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve
assumere per dare diritto alla retribuzione o
all'indennita':
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal
lavoro:
d) sulle modalita' e i termini per le richieste di
rimborso, nonche' per la liquidazione delle indennita'
spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura
pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori
dipendenti del settore industria".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.