IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  le  dighe  costruite  senza  l'approvazione   del
relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti  possono
costituire un grave rischio per le popolazioni; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'istituzione di una procedura  di  approvazione  in
sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli
per le popolazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 giugno 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica,  dei  lavori  pubblici,
dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe  di  ritenuta  o
traverse, che superano i 15 metri di altezza  o  che  determinano  un
volume d'invaso superiore a  1.000.000  di  metri  cubi,  di  seguito
denominate dighe, e' soggetta, ai fini della  tutela  della  pubblica
incolumita', all'approvazione  tecnica  del  progetto  da  parte  del
Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di
conformita'  del  progetto  alla  normativa  vigente  in  materia  di
progettazione, costruzione ed esercizio di dighe,  salvo  deroghe  da
parte del Servizio nazionale dighe nei casi  di  limitata  importanza
sotto il profilo dimensionale e tecnico-costruttivo. Il provvedimento
puo'  essere  emanato,  nella  forma  dell'approvazione  condizionata
all'osservanza di determinate prescrizioni, fatti salvi  i  controlli
successivi in ordine all'osservanza delle medesime prescrizioni. Sono
escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi  adibiti
a deposito o decantazione o  lavaggio  di  residui  industriali,  che
restano di competenza del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato. 
  2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Il Servizio nazionale dighe provvede alla identificazione,  al
controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo dei  progetti
esecutivi dei serbatoi artificiali aventi volume di invaso  superiore
a 1.000.000 di metri cubi o che  richiedono  sbarramenti  di  altezza
superiore  a  15  metri.  Restano   di   competenza   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte  le  opere  di
sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o  decantazione
o lavaggio di residui industriali.". 
  3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e  Bolzano  le
attribuzioni di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che  non  superano  i  15
metri di  altezza  e  che  determinano  un  invaso  non  superiore  a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al  servizio
di grandi derivazioni di acqua di competenza statale,  restano  ferme
le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.". 
  4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e  3,  l'altezza  della
diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume  d'invaso  e'
pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu'  elevata
delle  soglie  sfioranti  degli  scarichi,  o  della  sommita'  delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del  paramento
di monte. 
  5. E' soggetta all'approvazione tecnica  del  progetto  anche  ogni
opera di modificazione che incida sulle  caratteristiche  considerate
ai fini dell'approvazione del progetto originario. 
  6. L'approvazione tecnica dei progetti  si  intende  in  ogni  caso
rilasciata con salvezza dei diritti  di  terzi  e  senza  pregiudizio
degli oneri e vincoli  gravanti  sul  soggetto  interessato  e  sugli
immobili  con  riferimento  agli   interessi   pubblici   ambientali,
urbanistici,    paesaggistici,    artistici,    storico-archeologici,
sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine  pubblico  e
della pubblica sicurezza. 
  7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri  promuovere  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241.