IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico; Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, come modificato dal successivo decreto ministeriale 29 settembre 1978, concernente l'esclusione dell'obbligo di indicare i numeri di codice fiscale nelle note di trascrizione, iscrizione e annotazione, da prodursi al pubblico registro automobilistico, relative ad atti che non risultino indicativi di capacita' contributiva; Visti gli articoli 10 e 11 del decreto 16 aprile 1987, n. 310, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevede l'obbligo di indicare il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione; Visti gli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contemplano le formalita' necessarie per l'immatricolazione, la circolazione e il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonche' per il trasferimento di residenza dell'intestatario; Considerata la necessita' di modificare i limiti dell'obbligo di indicare i numeri di codice fiscale nelle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione, quando tali note siano relative ad atti che non risultino indicativi di capacita' contributiva; Decreta: Art. 1. L'articolo unico del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, come modificato dal successivo decreto ministeriale 29 settembre 1978, e' sostituito dal seguente: "E' esclusa l'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto nelle note, da prodursi al pubblico registro automobilistico, quando tali note siano relative ad atti pubblici, ovvero ad atti privati con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto motocicli e motocarrozzette di qualsiasi tipo fino a 50 centimetri cubici di cilindrata".