IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 4 della  legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  recante
modificazioni  delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi
al pubblico registro automobilistico;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977,  come
modificato  dal  successivo  decreto  ministeriale 29 settembre 1978,
concernente l'esclusione dell'obbligo di indicare i numeri di  codice
fiscale  nelle  note  di  trascrizione,  iscrizione e annotazione, da
prodursi al pubblico registro automobilistico, relative ad  atti  che
non risultino indicativi di capacita' contributiva;
  Visti  gli  articoli  10  e  11 del decreto 16 aprile 1987, n. 310,
emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevede l'obbligo di
indicare il codice fiscale, quale  elemento  identificativo  di  ogni
soggetto,  in  ogni  atto  relativo  a  rapporti intercorrenti con la
pubblica amministrazione;
  Visti gli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n.    285,    che    contemplano   le   formalita'   necessarie   per
l'immatricolazione, la circolazione e il trasferimento di  proprieta'
degli   autoveicoli,   motoveicoli   e   rimorchi,   nonche'  per  il
trasferimento di residenza dell'intestatario;
  Considerata la necessita' di modificare i  limiti  dell'obbligo  di
indicare  i  numeri  di  codice  fiscale  nelle  note  da prodursi al
pubblico registro automobilistico per le formalita' di  trascrizione,
iscrizione  ed  annotazione,  quando tali note siano relative ad atti
che non risultino indicativi di capacita' contributiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'articolo unico del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre
1977,  come  modificato  dal  successivo  decreto   ministeriale   29
settembre 1978, e' sostituito dal seguente:
  "E' esclusa l'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti
destinatari  degli  effetti giuridici immediati dell'atto nelle note,
da prodursi al pubblico registro automobilistico,  quando  tali  note
siano   relative  ad  atti  pubblici,  ovvero  ad  atti  privati  con
sottoscrizione autenticata  o  accertata  giudizialmente,  di  natura
traslativa   o   dichiarativa,   aventi   per   oggetto  motocicli  e
motocarrozzette di qualsiasi tipo fino  a  50  centimetri  cubici  di
cilindrata".