IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'Universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito  il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al
riordino dei  corsi  di  studio  della  facolta'  di  giurisprudenza,
espresso nell'adunanza del 19 novembre 1993;
  Sentiti  il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del
notariato ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico universitario, nonche' la tabella III del
medesimo, relativa al corso di laurea in giurisprudenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i
seguenti diplomi universitari:
   diploma universitario di consulente del lavoro;
   diploma universitario di operatore giudiziario;
   diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.