IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI
                  CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la domanda di riconoscimento di Ana Rita Gaudencio Simoes Do
Souto Barreiros presentata ai sensi dell'art. 12 del  citato  decreto
legislativo;
  Vista  l'intesa  raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta
del 4 maggio 1994;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
   Visti  gli  articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Ana Rita Gaudencio Simoes Do Souto Barreiros,  nata  a
Sao   Jorge  de  Arroios  (Lisbona)  il  26  luglio  1965,  cittadina
portoghese, di avvocato conseguito  in  Portogallo,  e'  riconosciuto
quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia all'albo dei
procuratori legali.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal  Consiglio  nazionale forense, secondo le
modalita' che  seguono  e  avanti  alla  commissione  costituita  con
decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.
  La  prova consistera' in un esame, scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di  tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto civile;
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto costituzionale;
   diritto tributario;
   diritto amministrativo;
   diritto penale;
   diritto processuale civile;
   diritto processuale penale;
   ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati.
  La  prova  orale  consistera'  nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le materie suddette.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito.  Il  candidato  sara'
ammesso  alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato  se  il  candidato  avra'  conseguito  in  ciascuna prova un
punteggio non inferiore a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 15 giugno 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO