IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Contributi in favore di enti locali 
  1. Per l'anno 1994 e' autorizzata, per le  finalita'  di  cui  alla
legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la  spesa  di
lire 75.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle  regioni,  per
il successivo riparto tra le comunita' montane, per  la  meta'  sulla
base della popolazione residente in territorio montano e per la meta'
sulla  base  della  superficie  dei  territori  classificati  montani
secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente,  forniti
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani. 
  2. A  partire  dall'anno  1994  il  fondo  per  lo  sviluppo  degli
investimenti delle amministrazioni provinciali, dei  comuni  e  delle
comunita' montane di cui alla lettera c), comma 1,  dell'articolo  28
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e'  maggiorato  di
lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento
previste dall'articolo 25 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  1989,  n.  144.
Detto importo  e'  distribuito  secondo  le  modalita'  previste  dal
secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c)
del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68.  A
decorrere dall'anno 1995 il suddetto importo puo'  essere  integrato,
con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  in  considerazione  delle   eventuali   procedure   di
risanamento che dovessero essere ulteriormente  attivate  rispetto  a
quelle gia' definite. 
  3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  lire  125.000  milioni  a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a
favore del comune di Palermo. Le regioni Campania  e  Sicilia,  sulla
base dei progetti  gia'  attuati  e  presentati  rispettivamente  dal
comune e dalla provincia di Napoli e  dal  comune  di  Palermo,  sono
tenute a trasmettere al Ministro  dell'interno  una  relazione  sulle
opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  prima  del
trasferimento delle somme,  sugli  specifici  programmi  che  saranno
intrapresi per l'anno 1994;  il  Ministro  dell'interno  trasmettera'
copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. 
  4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo  sono
autorizzati ad utilizzare,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, le eventuali disponibilita' non  utilizzate  derivanti  dai
contributi statali di cui al decreto-legge 2  agosto  1984,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti  locali  della
regione Valle d'Aosta ai sensi del presente  articolo  ed  effettuati
nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina
del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.