IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23
maggio 1994, con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime
cinque  tranches  dei certificati di credito del Tesoro al portatore,
della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;
  Tenuto conto altresi' che l'emissione di una sesta tranche disposta
con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in
scadenza,  al  raggiungimento  del  limite massimo di cui alla citata
legge n. 539/1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  al  portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000
miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994, di
cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.