IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante
disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23
maggio 1994, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
cinque tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore,
della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;
Tenuto conto altresi' che l'emissione di una sesta tranche disposta
con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in
scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata
legge n. 539/1993;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000
miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994, di
cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.