IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23
maggio e 7 giugno 1994, con i quali  e'  stata  disposta  l'emissione
delle  prime  sei  tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1
aprile 1994/1999;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  settima  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/1999, da destinare a  sottoscrizioni
in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che l'emissione di una settima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente   decreto
concorre,   al   netto   dell'importo  dei  titoli  in  scadenza,  al
raggiungimento del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge  n.
539/1993;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  8,50%  - 1 aprile 1994/1999, per un importo di lire 2.000
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  23  marzo  1994,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1 ottobre ed il 1  aprile  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1 aprile 1994/1999.