IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio
secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio,
rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i
richiedenti;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Visto che il 1 luglio 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 20 giugno 1990
(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990);
Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23
maggio e 7 giugno 1994 con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime sei tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1
aprile 1994/2004;
Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre
l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni
in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati buoni
del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;
Tenuto altresi' conto che l'emissione di una settima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto
concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al
raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n.
539/1993;
Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a termine del medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
E' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, per un importo di lire 1.000
miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
I base all'art. 4, punto 2, del decreto 24 febbraio 1994 citato
nelle premesse, al termine di detta procedura potra' essere disposta
l'emissione di una ottava tranche dei buoni, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale
collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra
il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il
medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e'
incrementabile di L. 1.532.400.000, da destinare al rinnovo dei
B.T.P. 12,50% di scadenza 1 luglio 1994, nominativi.
Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e
dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1 ottobre ed il 1 aprile di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1 aprile 1994/2004.
I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di
scadenza 1 luglio 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il
rimborso di essi hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli
interessi dal 1 aprile 1994.