IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081
in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento CEE n.
2052/88, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento
della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento
anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082
in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento CEE n. 4253
in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi
dei fondi strutturali;
Vista la delibera CIPE in data 13 luglio 1993, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22 settembre 1993, concernente
disposizioni organizzative riguardanti l'attivita' dei Comitati
interministeriali di programmazione economica ed in particolare il
punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la
convocazione di una o piu' riunioni cui partecipano i rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate;
Considerato che le regioni e province autonome possono per la
predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento,
per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da
somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
Vista la nota n. 51248 del 15 marzo 1994 con la quale il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica l'importo
necessario per assicurare il cofinanziamento dei regolamenti CEE n.
866/90, 867/90, 1094/88, 2328/91, articoli 2, 24, 26 e 27, e 1859/82;
Considerato che tali regolamenti trovano copertura nell'ambito
delle disponibilita' del succitato Fondo di rotazione per il settore
agricolo relative all'anno 1994;
Considerato che non sono ancora stati definiti i quadri comunitari
di sostegno relativi agli obiettivi 2 e 5b ai sensi del regolamento
CEE n. 2081/93 e che appare quindi opportuna una valutazione
complessiva delle esigenze di finanziamento della quota-parte
nazionale con il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n.
183/1987 citata in premessa;
Ravvisata peraltro la necessita' di procedere alla definizione del
fabbisogno finanziario, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della piu'
volte citata legge n. 183/1987, connesso all'attuazione dei
regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92 e 1859/82;
Vista la nota n. 51457 in data 8 aprile 1994 del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali con la quale sono state
quantificate in lire 151,6 miliardi le esigenze finanziarie connesse
ai succitati regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92
e 1859/82;
Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13
luglio 1993;
Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3
della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali;
Delibera:
1. Le linee di intervento e i collegati volumi finanziari del
settore "Agricoltura", per l'anno 1994, sono specificati, con
riferimento ai regolamenti comunitari indicati nell'allegata tabella
che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati
sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e,
per conoscenza, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali. Tali richieste devono essere corredate da idonea
documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a
provvedimenti d'impegno per i quali e' individuato il beneficiario
finale. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla
base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di
rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche
su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate
dalla Unione Europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti
consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti
ammessi al cofinanziamento comunitario.
4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione
copia della rendicontazione predisposta per l'Unione Europea in base
alla specifica normativa comunitaria.
5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
effettuera' i necessari controlli di competenza. Il Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie potra'
effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della
Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con
l'Amministrazione centrale interessata.
Roma, 13 aprile 1994
Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 139