IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante
l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste
estorsive;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il quale, di concerto
con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
predetto decreto n. 419/1991 le modalita' per la gestione del sopra
indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative
elargizioni;
Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recante misure
urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, che ha
apportato alcune modificazioni ed integrazioni al citato
decreto-legge n. 419/1991;
Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni in societa'
per azioni;
Ritenuta la necessita', in ragione delle predette modificazioni ed
integrazioni, di apportare alcune modifiche al citato decreto n.
396/1992, anche al fine di semplificare ed accelerare le procedure
per la concessione dell'elargizione;
Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 4, del
decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del
presente decreto non e' richiesto il previo parere del Consiglio di
Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con
nota n. 15845 del 2 febbraio 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia e recante il regolamento inerente le modalita' per la
gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e
per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, e'
cosi' modificato:
a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: "presidente o, in sua vece,
dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "presidente, o da un suo delegato,
della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";
b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto,
le seguenti parole: "La Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti
e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non
superiore a quattro unita', ponendo le relative spese a carico del
Fondo.";
c) al comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile
collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato
e dell'ufficio di segreteria tecnica.";
d) al comma 1 dell'art. 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: " a) accertare, previo espletamento di ogni attivita'
istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni
necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1,
comma 1, della legge e della relativa provvisionale, cosi' come
stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato
acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui
territorio si e' verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto
iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione
dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, al nesso di causalita', ai singoli presupposti positivi
e negativi previsti dalla legge, nonche' all'entita' del danno
patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di
polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio
della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del
procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto puo' ottenere
dall'autorita' giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul
loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma
2, della legge. Il comitato puo' inoltre esperire ulteriori
accertamenti e richiedere alla competente autorita' giudiziaria, nei
predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro
contenuto;";
e) nell'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "da
assumere" sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: "in ordine
alle elargizioni e alle provvisionali";
f) nell'art. 2, comma 1, lettera d), tra le parole:
"dell'elargizione" e le parole: "nei casi previsti dalla legge" sono
inserite le seguenti: "e della provvisionale";
g) nell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
" 2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato
puo' avvalersi delle prestazioni di uno o piu' periti, retribuiti a
tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini
stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni e' reso
necessario dalla complessita' degli accertamenti o delle verifiche da
effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.";
h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: "delle elargizioni" e
le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e delle
provvisionali";
i) al comma 2 dell'art. 3, tra le parole: "dell'ammontare
complessivo dell'elargizione" e le parole: "che puo' essere
corrisposta" sono inserite le seguenti: "o dell'ammontare della
provvisionale", e le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta per cento";
l) al comma 2 dell'art. 4, le parole: "giorni centoventi" sono
sostituite dalle seguenti: "giorni novanta";
m) negli articoli 5, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 1, le
parole: "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "della Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a.";
n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: "revoca del provvedimento
di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge," sono
sostituite dalle seguenti: "revoca del provvedimento di concessione
dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4,
4-bis e 5, della legge,";
o) negli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera b), le
parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni" e: "dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
S.p.a." e "dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
S.p.a.";
p) all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma:
" 4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, puo'
chiedere chiarimenti all'interessato e puo' invitarlo ad integrare la
documentazione mancante.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 aprile 1994
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Il Ministro delle finanze
GALLO
Il Ministro dell'interno
MANCINO
Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO
Visto, il Guardasigili: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 33
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.L. n.
419/1991:
"Art. 5 (Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione). - 1. E' istituito presso l'Istituto
nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'estorsione', di seguito denominato 'Fondo'.
2. Il Fondo e' amministrato, sotto la vigilanza del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del
proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo
Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui e'
sottoposta la relativa attivita', e' istituito un comitato
avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della
rispondenza della gestione del Fondo alle finalita'
previste dal presente decreto.
3. Il comitato di cui al comma 2 e' presieduto dal
presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in
sua vece dal direttore ed e' composto da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e
di grazia e giustizia, nonche' da tre componenti, nominati
annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro su designazione delle associazioni nazionali di
categoria in esso rappresentate, assicurando il principio
della rotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le modalita' per la gestione del Fondo e
per la concessione e la liquidazione delle elargizioni,
secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del
procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti
interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata
dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o
da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo
decreto sono altresi' stabiliti i criteri per la
liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In
deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto
di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere
del Consiglio di Stato.
5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo
promuovono intese con gli ordini professionali e le
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per
assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della
riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di
elargizione".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 15 del
D.L. n. 333/1992, recante misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica: "1. L'Istituto
nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente
nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale
assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica -
ENEL sono trasformati in societa' per azioni con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11
del D.M. n. 396/1992, come sopra modificati, e' il
seguente:
"Art. 1 (Composizione del comitato). - 1. Il comitato
previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella
legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata
'legge', e' presieduto dal presidente, o da un suo
delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a.
2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:
a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo
dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di
magistrato di corte d'appello o equiparato;
b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle
associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate,
assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si
da' atto con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del
comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il
comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, durano in carica un
triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per
l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di
segreteria tecnica, istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo. La Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli
strumenti e del personale amministrativo in numero non
inferiore a due e non superiore a quattro unita', ponendo
le relative spese a carico del Fondo.
5. L'ufficio di segreteria tecnica e' composto da tre
rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di
segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di
nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni
del comitato medesimo. Le amministrazioni interessate
assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare
l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di
segreteria tecnica".
"Art. 2 (Attribuzioni del comitato). - 1. Spetta al
comitato:
a) accertare, previo espletamento di ogni attivita'
istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle
condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione
prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa
provvisionale, cosi' come stabilito dall'art. 4 della legge
stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del
prefetto della provincia nel cui territorio si e'
verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale
di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione
dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha
cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalita', ai
singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla
legge, nonche' all'entita' del danno patrimoniale. Il
prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e
dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio
della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del
procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto puo'
ottenere dall'autorita' giudiziaria copie di atti e
informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di
quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. Il
comitato puo' inoltre esperire ulteriori accertamenti e
richiedere alla competente autorita' giudiziaria, nei
predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul
loro contenuto;
b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
la determinazione da assumere in ordine alle elargizioni e
alle provvisionali, tenuto conto della dotazione del Fondo,
in ordine alle domande ed alle modalita' per l'eventuale
liquidazione;
c) procedere ai necessari accertamenti in ordine
all'impiego, entro un termine congruo, delle somme
corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o
danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato;
d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del
prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera a),
le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti gia'
adottati o alle proposte gia' formulate, e proporre al
Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca
dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti
dalla legge;
e) verificare semestralmente la rispondenza della
gestione del Fondo alle finalita' previste dalla legge;
f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa
all'applicazione della legge.
2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il
comitato puo' avvalersi delle prestazioni di uno o piu'
periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto
conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il
ricorso a tali prestazioni e' reso necessario dalla
complessita' degli accertamenti o delle verifiche da
effettuare. Le relative spese sono poste a carico del
Fondo".
"Art. 3 (Concessione in misura proporzionale). - 1. Ai
fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), il comitato stabilisce, all'inizio di
ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti
dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare
complessivo delle elargizioni e delle provvisionali di cui
al comma 2 che puo' essere concesso, tenendo conto delle
previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle
disponibilita' del Fondo al netto delle spese di gestione,
e sulle domande che potranno essere presentate dagli
interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla
base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle
determinazione definitive delle misure da proporre.
2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque
acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di
cui al comma 1, provvede ad individuare la misura
dell'ammontare complessivo della elargizione o
dell'ammontare della provvisionale che puo' essere
corrisposta in relazione a quanto disposto dall'art. 2,
comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il
fatto che ha causato il danno non e' ancora definito con
provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorche' non
definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione,
puo' disporsi esclusivamente la corresponsione di una
provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare
complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai
sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado
o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle
risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussitenza
dei presupposti per la concessione dell'elargizione, e'
disposta la liquidazione della parte residua dell'importo
provvisorio o di quello definitivo.
3. Con le modalita' di cui al comma 1, il comitato
definisce altresi' i criteri di liquidazione delle
elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge,
anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo
con riferimento al corrispondente periodo temporale".
"Art. 4 (Speditezza e riservatezza del procedimento). -
1. Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni
nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la
rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri tali
da assicurare la massima speditezza del procedimento
medesimo.
2. Il termine per la definizione del procedimento e'
fissato in giorni novanta che decorrono dalla data in cui
la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al
comitato di cui all'art. 1.
3. Gli atti del procedimento di elargizione devono
essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima
riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella
fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e
della relativa comunicazione tra gli organi interessati.
4. Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerita'
all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5,
della legge, verificando periodicamente l'idoneita' delle
misure adottate.
5. Negli atti del procedimento, gli elementi di
identificazione dei soggetti interessati devono essere
indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli
sul procedimento e sull'attivita' del Fondo".
"Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del comitato e
compensi). - 1. Le riunioni del comitato sono valide quando
intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza degli
intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del
presidente.
2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai
segretari un gettone di presenza il cui ammontare e'
determinato dal consiglio di amministrazione della
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.
3. Gli atti ed i documenti relativi al procedimento di
elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o
del loro contenuto e' vietata la pubblicazione; quando si
tratta di atti o documenti di un procedimento penale si
applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice
penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale".
"Art. 6 (Revoca). - 1. Ai fini dell'eventuale revoca del
provvedimento di concessione dell'elargizione o della
provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bis e 5,
della legge, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea
documentazione necessaria e richiede altresi' all'autorita'
giudiziaria copia delle decisioni il cui contenuto rileva
ai fini della decisione sulla revoca, anche se intervenute
successivamente alla sentenza di primo grado".
"Art. 7 (Modalita' per l'amministrazione del Fondo). -
1. La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
S.p.a. deve tenere contabilita' e scritture separate per le
operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo,
nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa
pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio
destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso,
anche ai fini della rideterminazione della misura
percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge.
2. Il consiglio di amministrazione della Concessionaria
di servizi assicurativi pubblici S.p.a., nel deliberare
sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo
alle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili
possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o
garantiti dallo Stato italiano".
"Art. 8 (Rendiconto del Fondo). - 1. Il rendiconto della
gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal consiglio di
amministrazione della Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici S.p.a., deve essere trasmesso,
unitamente alle relazioni dello stesso consiglio di
amministrazione e del comitato di cui all'art. 5 della
legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a
cui si riferisce.
2. Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci in
entrata:
a) i contributi, di cui alle lettere a) e b) dell'art.
6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;
b) le quote di cui alla lettera c) dell'art. 6, comma
1, della legge, di competenza dell'esercizio;
c) le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;
d) altre entrate, da indicare analiticamente.
3. Il rendiconto deve altersi' comprendere le seguenti
voci in uscita:
a) le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della
legge;
b) le spese sostenute dalla Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione del Fondo;
c) altre uscite, da indicare analiticamente.
"Art. 11 (Domanda per la concessione dell'elargizione).
- 1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve
essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel
cui territorio si e' verificato l'evento denunciato o per
il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato
di cui all'art. 1.
2. La domanda deve essere corredata da idonea e
dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto
che ha cagionato il danno patrimoniale, il rapporto di
causalita', i singoli presupposti positivi e negativi
previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda
dovra' essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno
di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati
o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate
copie delle relative polizze.
3. Le domande presentate anteriormente alla data di
pubblicazione del presente decreto dovranno essere
integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con
gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.
4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto,
puo' chiedere chiarimenti all'interessato e puo' invitarlo
ad integrare la documentazione mancante".