Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti
Signani, con sede in La Spezia  e  unita'  di  Albiano  Magra  (Massa
Carrara),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30 ore medie settimanali per 175 lavoratori su un organico di
198 unita' per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti
Signani, con sede in La Spezia  e  unita'  di  Albiano  Magra  (Massa
Carrara),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30 ore medie settimanali per 175 lavoratori su un organico di
198 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Artarredi,
con  sede in Poggibonsi (Siena) e unita' di Barberino V.E. (Firenze),
Poggibonsi (Siena), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate  in  settimane
alterne  di  lavoro  ad orario pieno e sospensione a zero ore, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini,
con sede in Milano e unita' di Caselle (Torino), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a un minimo del 50% delle
ore lavorative annuali con una prestazione lavorativa totale di  mesi
5,5  per 45 unita' che nel periodo ottobre 1993-gennaio 1994 e giugno
1994-settembre  1994  osserveranno   l'orario   normale   (otto   ore
giornaliere  per  cinque  giorni  settimanali)  e  da  40  a  20  ore
settimanali (4 ore giornaliere) per l'intero periodo di riduzione per
sei unita' (organico 66) come da verbale di accordo e  prospetto  che
e'  parte  integrante  del  decreto ministeriale per il periodo dal 1
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ballarini,
con sede in Milano e unita' di Caselle (Torino), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo del  50%  delle
ore  lavorative annuali con una prestazione lavorativa totale di mesi
5,5 per 45 unita' che nel periodo ottobre 1993-gennaio 1994 e  giugno
1994-settembre   1994   osserveranno   l'orario   normale  (otto  ore
giornaliere, per  cinque  giorni  settimanali)  e  da  40  a  20  ore
settimanali   (quattro  ore  giornaliere)  per  l'intero  periodo  di
riduzione per sei unita' (organico 66), come da verbale di accordo  e
prospetto  che  e'  parte integrante del decreto ministeriale, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bobbio, con
sede in Rovellasca (Como)  e  unita'  di  Rovellasca  (Como),  Turate
(Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di 52 unita' ed a 28 ore
medie  settimanali nei confronti di 19 unita' a fronte di un organico
complessivo pari a 77 lavoratori, per il periodo dal 1 settembre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bobbio,  con
sede  in  Rovellasca  (Como)  e  unita'  di Rovellasca (Como), Turate
(Como), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di 52 unita' ed a 28 ore
medie settimanali nei confronti di 19 unita' a fronte di un  organico
complessivo  pari  a 77 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Borgonovo
ingranaggi,  con  sede  in  Birone  di  Giussano (Milano) e unita' di
Birone di Giussano (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
22 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo
ingranaggi, con sede in Birone  di  Giussano  (Milano)  e  unita'  di
Birone  di  Giussano  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie settimanali nei
confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli &
C., con sede in Milano e unita' di  Milano,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie  settimanali
nei  confronti  di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei
confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
79 unita', per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14927 del 9 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli &
C.,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Milano, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali
nei  confronti  di  trentadue  lavoratori  ed  a  36,55   ore   medie
settimanali  nei  confronti  di  dodici  lavoratori  a  fronte  di un
organico complessivo pari a settantanove unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14928 del 9 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali e C.,
con  sede  in  Canzo  (Como) e unita' di Canzo (Como), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie
settimanali nei confronti di dieci operai  a  fronte  di  trentasette
unita'  costituenti  l'intero organico, per il periodo dal 9 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali e C.,
con sede in Canzo (Como) e unita' di Canzo (Como),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  dieci operai a fronte di trentasette
unita' costituenti l'intero organico, per il periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. C.F.
Confezioni, con sede in Corinaldo  (Ancona)  e  unita'  di  Corinaldo
(Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  mediamente  26  ore  settimanali  per  trentuno dei trentasei
lavoratori in organico, per il periodo dal  2  novembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. C.F.
Confezioni, con sede in Corinaldo  (Ancona)  e  unita'  di  Corinaldo
(Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  mediamente  26  ore  settimanali  per  trentuno dei trentasei
lavoratori in organico, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  C.I.M.  -
Costruzioni  Ingg.  Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unita' di
Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  mediamente  20  ore  settimanali  su base mensile per tutti i
trentacinque lavoratori in organico, per il periodo dal  29  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14463 del 30 marzo 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  C.I.M.  -
Costruzioni  Ingg.  Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unita' di
Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  mediamente  20  ore  settimanali  su base mensile per tutti i
trentacinque lavoratori in organico, per il  periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Colle,  con
sede  in  Colle  Val  d'Elsa  (Siena)  e  unita'  di Colle Val d'Elsa
(Siena), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali per nove dipendenti  ed  a  26,48  ore
medie  settimanali per tre dipendenti su un organico di settantasette
unita' secondo le modalita' specificate nell'allegato accordo, per il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Comet,  con
sede  in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 12 ore medie settimanali attraverso
un  part-time  verticale  come  media  su  cicli plurisettimanali nei
confronti di  diciotto  lavoratori  su  un  organico  complessivo  di
diciannove  unita'  secondo  quanto  stabilito  nell'unito verbale di
accordo che costituisce parte integrante del presente  provvedimento,
per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet, con
sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 12 ore medie settimanali attraverso
un part-time verticale  come  media  su  cicli  plurisettimanali  nei
confronti  di  diciotto  lavoratori  su  un  organico  complessivo di
diciannove unita' secondo  quanto  stabilito  nell'unito  verbale  di
accordo  che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Comunicazione  e  immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di
Conversano (Bari), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore  a  21,5  ore  settimanali  e  comunque  secondo  il
prospetto  posto  in  allegato  che  costituisce parte integrante del
presente  provvedimento,  nei  confronti   di   trentuno   lavoratori
(giornalisti)  su  un organico complessivo di sessanta unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Comunicazione  e  immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di
Conversano (Bari), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali e comunque secondo il prospetto
posto in allegato  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento,  nei  confronti  di  ventiquattro lavoratori (ventitre
impiegati tecnici e un  impiegato)  su  un  organico  complessivo  di
sessanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e  unita'  di
Conversano  (Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali e comunque secondo il prospetto
posto  in  allegato  che  costituisce  parte  integrante del presente
provvedimento, nei confronti di  due  lavoratori  (impiegati)  su  un
organico complessivo di sessanta unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Confezioni
Athletic  Line, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e
unita' di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a mediamente 30 ore
settimanali per diciotto  lavoratori  con  esclusione  di  quelli  in
C.F.L. dei ventidue in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Cooperativa Stovigliai, con sede in  Albisola  Superiore  (Savona)  e
unita' di Albisola Superiore (Savona), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a  27,5  ore  medie  settimanali
effettuando  un  orario  articolato  in  6  ore  per  5  giorni ed un
successivo recupero di 2,5 ore eccedenti, nei confronti di ottantotto
operai su un organico  totale  di  centocinquantuno  unita',  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Deca,  con
sede  in  Borgaro  Torinese  (Torino)  e  unita'  di Borgaro Torinese
(Torino), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore settimanali da realizzarsi attraverso una  turnazione  a
settimane  alterne  (part-time  verticali) di 40 ore per ventiquattro
unita' reparto puntatura-stampaggio; a 32 ore settimanali  attraverso
una turnazione concentrata in un unico periodo nell'arco del mese per
otto  unita'  del  reparto  attrezzerie  e  comunque  secondo  quanto
stabilito nel verbale e prospetto allegato al  decreto  ministeriale,
su  un  organico di quarantuno unita', per il periodo dall'8 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, con
sede in Borgaro  Torinese  (Torino)  e  unita'  di  Borgaro  Torinese
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20 ore settimanali da realizzarsi attraverso una turnazione a
settimane alterne (part-time verticali) di 40  ore  per  ventiquattro
unita'  reparto puntatura-stampaggio; a 32 ore settimanali attraverso
una turnazione concentrata in un unico periodo nell'arco del mese per
otto  unita'  del  reparto  attrezzerie  e  comunque  secondo  quanto
stabilito  nel  verbale e prospetto allegato al decreto ministeriale,
su un organico di quarantuno unita', per il  periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Edilstar
sarda,  con sede in Cagliari e unita' di Sarroch c/o Raffineria Saras
(Cagliari), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore settimanali per quindici lavoratori di cui  all'allegato
elenco  costituente  parte  integrante  del  presente  decreto  su un
organico di settanta dipendenti, per il periodo dal 16 novembre  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilstar
sarda, con sede in Cagliari e unita' di Sarroch c/o Raffineria  Saras
(Cagliari),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 20 ore settimanali per quindici lavoratori di cui all'allegato
elenco costituente  parte  integrante  del  presente  decreto  su  un
organico di settanta dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
14 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi,  con
sede  in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di S. Ippolito (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente
35 ore  settimanali  per  tre  lavoratori,  a  31  ore  per  quindici
lavoratori, a 24 ore per due lavoratori ed a 20 ore per un lavoratore
dei  trentadue in organico, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 30
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con
sede in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di S. Ippolito (Pesaro), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  mediamente
35  ore  settimanali  per  tre  lavoratori,  a  31  ore  per quindici
lavoratori, a 24 ore per due lavoratori ed a 20 ore per un lavoratore
dei trentadue in organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in   favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l
Euromanifatture, con sede in Teramo e unita' di Monteprandone (Ascoli
Piceno),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  per  cinquantadue  dipendenti  a  tempo
indeterminato dei cinquantasette in organico, secondo le modalita' di
cui  all'allegato  verbale  di  accordo  del  16  dicembre  1993  che
costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ferriere
Nord,  con  sede  in Osoppo (Udine) e unita' di Osoppo (Udine), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di  otto  unita'  (impiegati)  su  un
organico  complessivo  di  settecentotrentacinque di cui ventiquattro
impiegati, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ferriere
Nord,  con  sede  in Osoppo (Udine) e unita' di Osoppo (Udine), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di  otto  unita'  (impiegati)  su  un
organico  complessivo  di  settecentotrentacinque di cui ventiquattro
impiegati, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderia
Altopascio, con sede in Altopascio (Lucca)  e  unita'  di  Altopascio
(Lucca),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 24 ore settimanali, con una prestazione lavorativa di 8 ore al
giorno per 3 giorni per il personale operaio (ventinove unita') e con
una prestazione di 4 ore giornaliere per 3 giorni a settimana e 6 ore
giornaliere  per  2  giorni a settimana per il personale impiegatizio
(quattro unita') su un organico di trentotto  lavoratori  dipendenti,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  F.lli
Benaglio, con sede in Capezzano Pianore (Lucca) e unita' di Capezzano
Pianore  (Lucca),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 31,5 ore settimanali per ventitre lavoratori su un
organico  di ventisette unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l  F.lli
Benaglio, con sede in Capezzano Pianore (Lucca) e unita' di Capezzano
Pianore  (Lucca),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 31,5 ore settimanali per ventitre lavoratori su un
organico  di  ventisette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  G.V.A.
Levorato,  con  sede  in  Sarmeola  di  Rubano  (Padova)  e unita' di
Sarmeola di Rubano (Padova),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  16  ore  medie  settimanali  nei
confronti   di   duecentosessantasette  unita'  ed  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti di nove unita'  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a duecentottantasette lavoratori, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14886 del 3 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  I.C.E.  82,
con  sede in Travagliato (Brescia) e unita' di Travagliato (Brescia),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana)  per  sette
lavoratori  e  da  30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5
giorni alla settimana) per un lavoratore a part-time su  un  organico
complessivo  di  venticinque lavoratori, per il periodo dal 1 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.E. 82,
con sede in Travagliato (Brescia) e unita' di Travagliato  (Brescia),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
settimanali  (4  ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per sette
lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al  giorno  per  5
giorni  alla  settimana) per un lavoratore a part-time su un organico
complessivo di venticinque lavoratori, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l  Im.Co.R.  -
Impianti  di  condizionamento e refrigerazione, con sede in Taranto e
unita' di Taranto, per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore  settimanali  distribuite  dal  lunedi'  al
venerdi'  nei  confronti  di  trentadue  lavoratori  a  fronte  di un
organico  complessivo  di  trentatre  unita'  cosi'  come   stabilito
dall'unito  verbale  di  accordo che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, per il periodo dall'8  novembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Im.Co.R. -
Impianti di condizionamento e refrigerazione, con sede in  Taranto  e
unita'  di  Taranto,  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  30 ore settimanali distribuite dal lunedi' al
venerdi' nei  confronti  di  trentadue  lavoratori  a  fronte  di  un
organico   complessivo  di  trentatre  unita'  cosi'  come  stabilito
dall'unito verbale di accordo che costituisce  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con
sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita' di Fara Filiorum  Petri
(Chieti),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  28 lavoratori su un
organico complessivo di trentuno unita'  che  si  alterneranno  su  2
turni  giornalieri  a  rotazione,  per  il  periodo dal 3 maggio 1993
all'11 luglio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con
sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita' di Fara Filiorum  Petri
(Chieti),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  28 lavoratori su un
organico complessivo di trentuno unita'  che  si  alterneranno  su  2
turni  giornalieri  a rotazione, per il periodo dal 13 settembre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Incor,  con
sede  in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita' di Fara Filiorum Petri
(Chieti), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore  settimanali  nei  confronti  di  28  lavoratori  su  un
organico  complessivo  di  trentuno  unita'  che si alterneranno su 2
turni giornalieri a rotazione, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2
maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Internazionale   Graniti,  con  sede  in  Masera,  localita'  Colonia
(Novara) e unita' di Masera, localita' Colonia (Novara), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali
per venti  lavoratori  su  un  organico  complessivo  di  trentasette
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lascor,  con
sede  in  Sesto  Calende (Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo
di centosessantanove unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lascor, con
sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di  Sesto  Calende  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo
di  centosessantanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lema
Lezzeni,  con  sede  in  Olgiate  Comasco  (Como) e unita' di Olgiate
Comasco  (Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di
quarantaquattro  lavoratori  a  diciotto  ore  medie  settimanali nei
confronti di 14 lavoratori a 12 ore medie settimanali  nei  confronti
di  diciannove  lavoratori  e  da  20  a 15 ore medie settimanali nei
confronti  di  un  lavoratore  part-time  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  ottantaquattro  unita',  per  il periodo dal 22
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14256 del 23 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Lema
Lezzeni, con sede in Olgiate  Comasco  (Como)  e  unita'  di  Olgiate
Comasco   (Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei confronti di
quarantaquattro lavoratori  a  diciotto  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  14 lavoratori a 12 ore medie settimanali nei confronti
di diciannove lavoratori e da 20  a  15  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  un  lavoratore  part-time  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a  ottantaquattro  unita',  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14650 dell'8 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Jet  Seta
industrie,  con  sede  in  Villata  (Vercelli)  e  unita'  di Villata
(Vercelli), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore medie settimanali per  sessantasette  lavoratori  su  un
organico  complessivo  di  ottantotto  unita'  cosi'  come  stabilito
nell'unito verbale di accordo che costituisce  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal  3 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Jet  Seta
industrie,  con  sede  in  Villata  (Vercelli)  e  unita'  di Villata
(Vercelli), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore medie settimanali per  sessantasette  lavoratori  su  un
organico  complessivo  di  ottantotto  unita'  cosi'  come  stabilito
nell'unito verbale di accordo che costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 aprile
1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Maglificio
lory  Style,  con  sede  in  Lammari  - Capannori (Lucca) e unita' di
Lammari - Capannori (Lucca),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  30  ore  settimanali  per  dieci
lavoratori  su  un  organico di ventotto unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Maccanidraulica, con sede in Orbassano (Torino) e unita' di Orbassano
(Torino), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali  attraverso  una  turnazione  di  tipo
verticale  e  comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di
accordo che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento
nei  confronti  di  tredici  lavoratori su un organico complessivo di
diciassette unita', per il  periodo  dal  27  settembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Maccanidraulica, con sede in Orbassano (Torino) e unita' di Orbassano
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  medie  settimanali attraverso una turnazione di tipo
verticale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito  verbale  di
accordo  che  costituisce parte integrante del presente provvedimento
nei confronti di tredici lavoratori su  un  organico  complessivo  di
diciassette  unita',  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paneletric,
con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie
settimanali nei confronti di cinquantadue lavoratori (trentuno operai
e ventuno impiegati) che rappresentano l'intero organico  e  comunque
secondo   quanto   stabilito   nell'unito   verbale  di  accordo  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  Pellegrini  centro
Sud  Mensa  c/o Enichem Fibre con sede in Milano e unita' di Pisticci
(Matera), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di quindici unita'  e
da  30  a  25 ore medie settimanali nei confronti di una unita' su un
organico complessivo di sedici unita', per il periodo  dal  1  aprile
1993 al 30 settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Polo
costruzioni,  con sede in Livorno e unita' di Livorno, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali
per otto unita', a 24 ore settimanali per cinquantadue unita',  a  16
ore settimanali per tre unita' e un orario ridotto del 41,68% su base
annua,  corrispondente  a  21  settimane  di  sospensione  dal lavoro
nell'arco di dodici mesi per ottantuno lavoratori addetti ai  settori
produttivi secondo le modalita' di cui all'allegato prospetto facente
parte  integrante  dell'accordo,  su  un organico di duecentoventotto
unita', per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Polo
costruzioni,  con sede in Livorno e unita' di Livorno, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali
per otto unita', a 24 ore settimanali per cinquantadue unita',  a  16
ore settimanali per tre unita' e un orario ridotto del 41,68% su base
annua,  corrispondente  a  21  settimane  di  sospensione  dal lavoro
nell'arco di dodici mesi per ottantuno lavoratori addetti ai  settori
produttivi secondo le modalita' di cui all'allegato prospetto facente
parte  integrante  dell'accordo,  su  un organico di duecentoventotto
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Prefabbricati Peruzzi, con sede in  Somaglia  (Milano)  e  unita'  di
Somaglia  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a 32 ore medie settimanali per dodici unita', a 24
ore  settimanali  per  nove  unita',  a  16   ore   settimanali   per
trentaquattro  unita',  a  10 ore settimanali per una unita', a 8 ore
settimanali per una unita', a 4 ore settimanali per sette unita', a 2
ore  settimanali  per  una  unita',  il  tutto   nei   confronti   di
sessantacinque  unita'  costituenti l'intero organico, per il periodo
dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Prefabbricati  Peruzzi,  con  sede  in  Somaglia (Milano) e unita' di
Somaglia (Milano), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per dodici unita',  a  24
ore   settimanali   per   nove  unita',  a  16  ore  settimanali  per
trentaquattro unita', a 10 ore settimanali per una unita',  a  8  ore
settimanali per una unita', a 4 ore settimanali per sette unita', a 2
ore   settimanali   per   una  unita',  il  tutto  nei  confronti  di
sessantacinque unita' costituenti l'intero organico, per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con
sede in Cernusco sul Naviglio  (Milano)  e  unita'  di  Cernusco  sul
Naviglio  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 30,4 ore medie settimanali per tredici lavoratori,
a  32,8  ore medie settimanali per diciassette lavoratori, a 26,4 ore
medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali  per
cinque lavoratori, a 30 ore medie settimanali per quattro lavoratori,
a  32  ore  medie  settimanali per cinque lavoratori e a 20 ore medie
settimanali per dieci lavoratori, il tutto a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  duecentonovantotto unita', per il periodo dal 1
dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con
sede in Cernusco sul Naviglio  (Milano)  e  unita'  di  Cernusco  sul
Naviglio  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 30,4 ore medie settimanali per tredici lavoratori,
a  32,8  ore medie settimanali per diciassette lavoratori, a 26,4 ore
medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali  per
cinque lavoratori, a 30 ore medie settimanali per quattro lavoratori,
a  32  ore  medie  settimanali per cinque lavoratori e a 20 ore medie
settimanali per dieci lavoratori, il tutto a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  duecentonovantotto unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Rhibo
Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unita'  di  Radicofani
(Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  32  ore  medie settimanali (dal 1 novembre 1993 al 31 gennaio
1994) e a 25 ore medie settimanali (dal 1 febbraio 1994 al 31 ottobre
1994) per trentasette  lavoratori  (di  cui  un  part  e  un  addetto
portineria  il  cui  orario  di  lavoro,  rispettivamente 30 e 48 ore
settimanali, verra' riproporzionato in misura corrispondente) ed a 30
ore medie settimanali per un lavoratore su un organico di  trentanove
unita'  secondo  allegato  prospetto  parte  integrante  del presente
decreto ministeriale, per il  periodo  dal  1  novembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Rhibo
Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unita'  di  Radicofani
(Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  32  ore  medie settimanali (dal 1 novembre 1993 al 31 gennaio
1994) e a 25 ore medie settimanali (dal 1 febbraio 1994 al 31 ottobre
1994) per trentasette  lavoratori  (di  cui  un  part  e  un  addetto
portineria  il  cui  orario  di  lavoro,  rispettivamente 30 e 48 ore
settimanali, verra' riproporzionato in misura corrispondente) ed a 30
ore medie settimanali per un lavoratore su un organico di  trentanove
unita'  secondo  allegato  prospetto  parte  integrante  del presente
decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30  giugno
1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sag
Graziano,  con  sede  in  Tortona  (Alessandria)  e unita' di Tortona
(Alessandria) per i quali e' stato stipulato un contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 36 ore medie settimanali per quindici lavoratori, da  40  a  30
ore  medie settimanali per trentotto lavoratori, da 40 a 26 ore medie
settimanali per ventitre lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali
per ventotto lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per quattro
lavoratori, da 40 a 8 ore settimanali per  settantasei  lavoratori  e
comunque  secondo  quanto  stabilito nell'unito verbale di accordo ed
allegato prospetto  a  fronte  di  un  organico  di  centonovantanove
unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sag
Graziano, con sede in  Tortona  (Alessandria)  e  unita'  di  Tortona
(Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 36 ore medie settimanali per quindici lavoratori, da  40  a  30
ore  medie settimanali per trentotto lavoratori, da 40 a 26 ore medie
settimanali per ventitre lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali
per ventotto lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per quattro
lavoratori,  da  40  a  8  ore  medie  settimanali  per   settantasei
lavoratori  e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di
accordo  ed  allegato  prospetto  a  fronte   di   un   organico   di
centonovantanove  unita',  per  il  periodo  dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santaniello
costruzioni, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e  unita'  di
Caselle  di  Selvazzano  (Padova),  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie settimanali per
diciannove lavoratori, a 20 ore  medie  settimanali  per  trentasette
lavoratori,  a 16 ore medie settimanali per un lavoratore a fronte di
un organico complessivo pari a ottantadue unita', per il periodo  dal
20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santaniello
costruzioni, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e  unita'  di
Caselle  di  Selvazzano  (Padova),  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie settimanali per
diciannove lavoratori, a 20 ore  medie  settimanali  per  trentasette
lavoratori,  a 16 ore medie settimanali per un lavoratore a fronte di
un organico complessivo pari a ottantadue unita', per il periodo  dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con
sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20  ore  settimanali  pro
capite  per  le prime 17 settimane e ad orario pieno per le rimanenti
17 settimane cosi' come stabilito nell'unito verbale di  accordo  che
modifica  parzialmente  il  precedente  del 23 marzo 1993, anche esso
posto in allegato, nei confronti di  24  lavoratori  su  un  organico
complessivo  di  centoventiquattro  unita',  per  il  periodo  dal  6
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con
sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20  ore  settimanali  pro
capite  per  le prime 17 settimane e ad orario pieno per le rimanenti
17 settimane cosi' come stabilito nell'unito verbale di  accordo  che
modifica  parzialmente  il  precedente  del 23 marzo 1993, anche esso
posto in allegato, nei confronti di  24  lavoratori  su  un  organico
complessivo di centoventiquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 6 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serr.  Mac.,
con  sede in Budoia (Pordenone) e unita' di Budoia (Pordenone), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 28 ore
medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori dipendenti su
un organico di cinquantasei unita', per il  periodo  dal  2  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serr. Mac.,
con sede in Budoia (Pordenone) e unita' di Budoia (Pordenone), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  28  ore
medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori dipendenti su
un organico di cinquantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17   giugno  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  Soc.
Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita'
di  Milano  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  36  ore medie settimanali nei confronti di 5
unita', a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3  unita',  a  20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di 12 unita', a 14 ore medie
settimanali nei confronti di una unita' ed a 10 ore medie settimanali
nei confronti di 8 unita' e a 6 ore medie settimanali per una  unita'
a  fronte  di  un  organico  complessivo pari a 64 lavoratori, per il
periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14996 del 9 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  Soc.
Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita'
di  Milano,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  36  ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 30 ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  3  unita',  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 12 unita', a 14 ore medie settimanali
nei confronti di una  unita'  ed  a  10  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  8  unita' e a 6 ore medie settimanali per una unita' a
fronte di un organico  complessivo  pari  a  64  lavoratori,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14997 del 9 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa'
industriale Manelli, con sede in Tortona (Alessandria)  e  unita'  di
Tortona  (Alessandria),  per  i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  24  ore medie settimanali nei confronti di 21
lavoratori che rappresentano l'intero  organico  e  comunque  secondo
quanto  stabilito  nell'unito verbale d'accordo che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17  giugno 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical
Italia,   con   sede  in  Castiglione  Olona  (Varese)  e  unita'  di
Castiglione Olona  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  25  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 46 lavoratori su un organico complessivo di 203 unita',
per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical
Italia,  con  sede  in  Castiglione  Olona  (Varese)  e   unita'   di
Castiglione  Olona  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  25 ore medie settimanali nei
confronti di 46 lavoratori su un organico complessivo di 203  unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17 giugno 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamat, con
sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri  (Torino),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  28  ore
settimanali nei confronti di 20 lavoratori su un organico complessivo
di 30 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17  giugno  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Start,  con
sede  in  Peschiera  Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 30 ore medie settimanali per 46 unita', da 30 a 22,5 ore  medie
settimanali  per 4 unita' part-time, da 20 a 15 ore medie settimanali
per 5 unita' part-time a fronte di un organico complessivo pari a  64
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  17 giugno 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T. Style,
con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e unita' di  Pieve  S.  Stefano
(Arezzo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al
30% per 83 lavoratori su un organico complessivo di 103  unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17  giugno  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport,
con sede in Padova e unita' di Padova e Abano Terme (Padova),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  18  unita'  ed a 19 ore medie
settimanali nei confronti  di  5  unita'  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 55 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport,
con sede in Padova e unita' di Padova e Abano Terme (Padova),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  18  unita'  ed a 19 ore medie
settimanali nei confronti  di  5  unita'  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a 55 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17  giugno  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione
friulana, con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano e  Bagnaria
Arsa  (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  26 ore medie settimanali nei confronti di 37 dipendenti su un
organico totale di  41  unita'  secondo  le  modalita'  previste  dal
verbale  d'accordo  che  si allega e che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione
friulana, con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano e  Bagnaria
Arsa  (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  26 ore medie settimanali nei confronti di 37 dipendenti su un
organico totale di  41  unita'  secondo  le  modalita'  previste  dal
verbale  d'accordo  che  si allega e che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   17  giugno  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Video  Staff
di  Chiesi  Federico,  con sede in Firenze e unita' di Firenze, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 28 ore
settimanali per 5  lavoratori  dipendenti  costituenti  la  totalita'
dell'organico,   secondo   le   modalita'  specificate  nell'allegato
prospetto facente parte integrante dell'accordo, per il  periodo  dal
31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.