Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unita' di Albiano Magra (Massa Carrara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 175 lavoratori su un organico di 198 unita' per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unita' di Albiano Magra (Massa Carrara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 175 lavoratori su un organico di 198 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artarredi, con sede in Poggibonsi (Siena) e unita' di Barberino V.E. (Firenze), Poggibonsi (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate in settimane alterne di lavoro ad orario pieno e sospensione a zero ore, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini, con sede in Milano e unita' di Caselle (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo del 50% delle ore lavorative annuali con una prestazione lavorativa totale di mesi 5,5 per 45 unita' che nel periodo ottobre 1993-gennaio 1994 e giugno 1994-settembre 1994 osserveranno l'orario normale (otto ore giornaliere per cinque giorni settimanali) e da 40 a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) per l'intero periodo di riduzione per sei unita' (organico 66) come da verbale di accordo e prospetto che e' parte integrante del decreto ministeriale per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini, con sede in Milano e unita' di Caselle (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo del 50% delle ore lavorative annuali con una prestazione lavorativa totale di mesi 5,5 per 45 unita' che nel periodo ottobre 1993-gennaio 1994 e giugno 1994-settembre 1994 osserveranno l'orario normale (otto ore giornaliere, per cinque giorni settimanali) e da 40 a 20 ore settimanali (quattro ore giornaliere) per l'intero periodo di riduzione per sei unita' (organico 66), come da verbale di accordo e prospetto che e' parte integrante del decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bobbio, con sede in Rovellasca (Como) e unita' di Rovellasca (Como), Turate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di 52 unita' ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di 19 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 77 lavoratori, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bobbio, con sede in Rovellasca (Como) e unita' di Rovellasca (Como), Turate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di 52 unita' ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di 19 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 77 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo ingranaggi, con sede in Birone di Giussano (Milano) e unita' di Birone di Giussano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo ingranaggi, con sede in Birone di Giussano (Milano) e unita' di Birone di Giussano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 79 unita', per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14927 del 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di trentadue lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di dodici lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a settantanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14928 del 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali e C., con sede in Canzo (Como) e unita' di Canzo (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di dieci operai a fronte di trentasette unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 9 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali e C., con sede in Canzo (Como) e unita' di Canzo (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di dieci operai a fronte di trentasette unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F. Confezioni, con sede in Corinaldo (Ancona) e unita' di Corinaldo (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore settimanali per trentuno dei trentasei lavoratori in organico, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F. Confezioni, con sede in Corinaldo (Ancona) e unita' di Corinaldo (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore settimanali per trentuno dei trentasei lavoratori in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M. - Costruzioni Ingg. Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20 ore settimanali su base mensile per tutti i trentacinque lavoratori in organico, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14463 del 30 marzo 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M. - Costruzioni Ingg. Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20 ore settimanali su base mensile per tutti i trentacinque lavoratori in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colle, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena) e unita' di Colle Val d'Elsa (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per nove dipendenti ed a 26,48 ore medie settimanali per tre dipendenti su un organico di settantasette unita' secondo le modalita' specificate nell'allegato accordo, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 12 ore medie settimanali attraverso un part-time verticale come media su cicli plurisettimanali nei confronti di diciotto lavoratori su un organico complessivo di diciannove unita' secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 12 ore medie settimanali attraverso un part-time verticale come media su cicli plurisettimanali nei confronti di diciotto lavoratori su un organico complessivo di diciannove unita' secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 21,5 ore settimanali e comunque secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di trentuno lavoratori (giornalisti) su un organico complessivo di sessanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali e comunque secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di ventiquattro lavoratori (ventitre impiegati tecnici e un impiegato) su un organico complessivo di sessanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali e comunque secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di due lavoratori (impiegati) su un organico complessivo di sessanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Athletic Line, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unita' di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 30 ore settimanali per diciotto lavoratori con esclusione di quelli in C.F.L. dei ventidue in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e unita' di Albisola Superiore (Savona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,5 ore medie settimanali effettuando un orario articolato in 6 ore per 5 giorni ed un successivo recupero di 2,5 ore eccedenti, nei confronti di ottantotto operai su un organico totale di centocinquantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unita' di Borgaro Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali da realizzarsi attraverso una turnazione a settimane alterne (part-time verticali) di 40 ore per ventiquattro unita' reparto puntatura-stampaggio; a 32 ore settimanali attraverso una turnazione concentrata in un unico periodo nell'arco del mese per otto unita' del reparto attrezzerie e comunque secondo quanto stabilito nel verbale e prospetto allegato al decreto ministeriale, su un organico di quarantuno unita', per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deca, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unita' di Borgaro Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali da realizzarsi attraverso una turnazione a settimane alterne (part-time verticali) di 40 ore per ventiquattro unita' reparto puntatura-stampaggio; a 32 ore settimanali attraverso una turnazione concentrata in un unico periodo nell'arco del mese per otto unita' del reparto attrezzerie e comunque secondo quanto stabilito nel verbale e prospetto allegato al decreto ministeriale, su un organico di quarantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilstar sarda, con sede in Cagliari e unita' di Sarroch c/o Raffineria Saras (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per quindici lavoratori di cui all'allegato elenco costituente parte integrante del presente decreto su un organico di settanta dipendenti, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilstar sarda, con sede in Cagliari e unita' di Sarroch c/o Raffineria Saras (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per quindici lavoratori di cui all'allegato elenco costituente parte integrante del presente decreto su un organico di settanta dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di S. Ippolito (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 35 ore settimanali per tre lavoratori, a 31 ore per quindici lavoratori, a 24 ore per due lavoratori ed a 20 ore per un lavoratore dei trentadue in organico, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 30 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di S. Ippolito (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 35 ore settimanali per tre lavoratori, a 31 ore per quindici lavoratori, a 24 ore per due lavoratori ed a 20 ore per un lavoratore dei trentadue in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Euromanifatture, con sede in Teramo e unita' di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per cinquantadue dipendenti a tempo indeterminato dei cinquantasette in organico, secondo le modalita' di cui all'allegato verbale di accordo del 16 dicembre 1993 che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord, con sede in Osoppo (Udine) e unita' di Osoppo (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di otto unita' (impiegati) su un organico complessivo di settecentotrentacinque di cui ventiquattro impiegati, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord, con sede in Osoppo (Udine) e unita' di Osoppo (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di otto unita' (impiegati) su un organico complessivo di settecentotrentacinque di cui ventiquattro impiegati, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderia Altopascio, con sede in Altopascio (Lucca) e unita' di Altopascio (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali, con una prestazione lavorativa di 8 ore al giorno per 3 giorni per il personale operaio (ventinove unita') e con una prestazione di 4 ore giornaliere per 3 giorni a settimana e 6 ore giornaliere per 2 giorni a settimana per il personale impiegatizio (quattro unita') su un organico di trentotto lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Benaglio, con sede in Capezzano Pianore (Lucca) e unita' di Capezzano Pianore (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore settimanali per ventitre lavoratori su un organico di ventisette unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l F.lli Benaglio, con sede in Capezzano Pianore (Lucca) e unita' di Capezzano Pianore (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore settimanali per ventitre lavoratori su un organico di ventisette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.V.A. Levorato, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e unita' di Sarmeola di Rubano (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali nei confronti di duecentosessantasette unita' ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di nove unita' a fronte di un organico complessivo pari a duecentottantasette lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14886 del 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.E. 82, con sede in Travagliato (Brescia) e unita' di Travagliato (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per sette lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per un lavoratore a part-time su un organico complessivo di venticinque lavoratori, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.E. 82, con sede in Travagliato (Brescia) e unita' di Travagliato (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per sette lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per un lavoratore a part-time su un organico complessivo di venticinque lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Im.Co.R. - Impianti di condizionamento e refrigerazione, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali distribuite dal lunedi' al venerdi' nei confronti di trentadue lavoratori a fronte di un organico complessivo di trentatre unita' cosi' come stabilito dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Im.Co.R. - Impianti di condizionamento e refrigerazione, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali distribuite dal lunedi' al venerdi' nei confronti di trentadue lavoratori a fronte di un organico complessivo di trentatre unita' cosi' come stabilito dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita' di Fara Filiorum Petri (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di trentuno unita' che si alterneranno su 2 turni giornalieri a rotazione, per il periodo dal 3 maggio 1993 all'11 luglio 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita' di Fara Filiorum Petri (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di trentuno unita' che si alterneranno su 2 turni giornalieri a rotazione, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incor, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita' di Fara Filiorum Petri (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di trentuno unita' che si alterneranno su 2 turni giornalieri a rotazione, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Internazionale Graniti, con sede in Masera, localita' Colonia (Novara) e unita' di Masera, localita' Colonia (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per venti lavoratori su un organico complessivo di trentasette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lascor, con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di centosessantanove unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lascor, con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di centosessantanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unita' di Olgiate Comasco (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori a diciotto ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a 12 ore medie settimanali nei confronti di diciannove lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unita', per il periodo dal 22 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14256 del 23 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unita' di Olgiate Comasco (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di quarantaquattro lavoratori a diciotto ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a 12 ore medie settimanali nei confronti di diciannove lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a ottantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14650 dell'8 aprile 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jet Seta industrie, con sede in Villata (Vercelli) e unita' di Villata (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per sessantasette lavoratori su un organico complessivo di ottantotto unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jet Seta industrie, con sede in Villata (Vercelli) e unita' di Villata (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per sessantasette lavoratori su un organico complessivo di ottantotto unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 aprile 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio lory Style, con sede in Lammari - Capannori (Lucca) e unita' di Lammari - Capannori (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per dieci lavoratori su un organico di ventotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maccanidraulica, con sede in Orbassano (Torino) e unita' di Orbassano (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali attraverso una turnazione di tipo verticale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di tredici lavoratori su un organico complessivo di diciassette unita', per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maccanidraulica, con sede in Orbassano (Torino) e unita' di Orbassano (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali attraverso una turnazione di tipo verticale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di tredici lavoratori su un organico complessivo di diciassette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paneletric, con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinquantadue lavoratori (trentuno operai e ventuno impiegati) che rappresentano l'intero organico e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre con sede in Milano e unita' di Pisticci (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di quindici unita' e da 30 a 25 ore medie settimanali nei confronti di una unita' su un organico complessivo di sedici unita', per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per otto unita', a 24 ore settimanali per cinquantadue unita', a 16 ore settimanali per tre unita' e un orario ridotto del 41,68% su base annua, corrispondente a 21 settimane di sospensione dal lavoro nell'arco di dodici mesi per ottantuno lavoratori addetti ai settori produttivi secondo le modalita' di cui all'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo, su un organico di duecentoventotto unita', per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per otto unita', a 24 ore settimanali per cinquantadue unita', a 16 ore settimanali per tre unita' e un orario ridotto del 41,68% su base annua, corrispondente a 21 settimane di sospensione dal lavoro nell'arco di dodici mesi per ottantuno lavoratori addetti ai settori produttivi secondo le modalita' di cui all'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo, su un organico di duecentoventotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Peruzzi, con sede in Somaglia (Milano) e unita' di Somaglia (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per dodici unita', a 24 ore settimanali per nove unita', a 16 ore settimanali per trentaquattro unita', a 10 ore settimanali per una unita', a 8 ore settimanali per una unita', a 4 ore settimanali per sette unita', a 2 ore settimanali per una unita', il tutto nei confronti di sessantacinque unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Peruzzi, con sede in Somaglia (Milano) e unita' di Somaglia (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per dodici unita', a 24 ore settimanali per nove unita', a 16 ore settimanali per trentaquattro unita', a 10 ore settimanali per una unita', a 8 ore settimanali per una unita', a 4 ore settimanali per sette unita', a 2 ore settimanali per una unita', il tutto nei confronti di sessantacinque unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30,4 ore medie settimanali per tredici lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per diciassette lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per cinque lavoratori, a 30 ore medie settimanali per quattro lavoratori, a 32 ore medie settimanali per cinque lavoratori e a 20 ore medie settimanali per dieci lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a duecentonovantotto unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30,4 ore medie settimanali per tredici lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per diciassette lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per cinque lavoratori, a 30 ore medie settimanali per quattro lavoratori, a 32 ore medie settimanali per cinque lavoratori e a 20 ore medie settimanali per dieci lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a duecentonovantotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unita' di Radicofani (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali (dal 1 novembre 1993 al 31 gennaio 1994) e a 25 ore medie settimanali (dal 1 febbraio 1994 al 31 ottobre 1994) per trentasette lavoratori (di cui un part e un addetto portineria il cui orario di lavoro, rispettivamente 30 e 48 ore settimanali, verra' riproporzionato in misura corrispondente) ed a 30 ore medie settimanali per un lavoratore su un organico di trentanove unita' secondo allegato prospetto parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unita' di Radicofani (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali (dal 1 novembre 1993 al 31 gennaio 1994) e a 25 ore medie settimanali (dal 1 febbraio 1994 al 31 ottobre 1994) per trentasette lavoratori (di cui un part e un addetto portineria il cui orario di lavoro, rispettivamente 30 e 48 ore settimanali, verra' riproporzionato in misura corrispondente) ed a 30 ore medie settimanali per un lavoratore su un organico di trentanove unita' secondo allegato prospetto parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sag Graziano, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali per quindici lavoratori, da 40 a 30 ore medie settimanali per trentotto lavoratori, da 40 a 26 ore medie settimanali per ventitre lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali per ventotto lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per quattro lavoratori, da 40 a 8 ore settimanali per settantasei lavoratori e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto a fronte di un organico di centonovantanove unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sag Graziano, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali per quindici lavoratori, da 40 a 30 ore medie settimanali per trentotto lavoratori, da 40 a 26 ore medie settimanali per ventitre lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali per ventotto lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per quattro lavoratori, da 40 a 8 ore medie settimanali per settantasei lavoratori e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto a fronte di un organico di centonovantanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santaniello costruzioni, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e unita' di Caselle di Selvazzano (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per diciannove lavoratori, a 20 ore medie settimanali per trentasette lavoratori, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a ottantadue unita', per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santaniello costruzioni, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e unita' di Caselle di Selvazzano (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per diciannove lavoratori, a 20 ore medie settimanali per trentasette lavoratori, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a ottantadue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali pro capite per le prime 17 settimane e ad orario pieno per le rimanenti 17 settimane cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che modifica parzialmente il precedente del 23 marzo 1993, anche esso posto in allegato, nei confronti di 24 lavoratori su un organico complessivo di centoventiquattro unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali pro capite per le prime 17 settimane e ad orario pieno per le rimanenti 17 settimane cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che modifica parzialmente il precedente del 23 marzo 1993, anche esso posto in allegato, nei confronti di 24 lavoratori su un organico complessivo di centoventiquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serr. Mac., con sede in Budoia (Pordenone) e unita' di Budoia (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori dipendenti su un organico di cinquantasei unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serr. Mac., con sede in Budoia (Pordenone) e unita' di Budoia (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori dipendenti su un organico di cinquantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Milano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unita', a 14 ore medie settimanali nei confronti di una unita' ed a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita' e a 6 ore medie settimanali per una unita' a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14996 del 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unita', a 14 ore medie settimanali nei confronti di una unita' ed a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita' e a 6 ore medie settimanali per una unita' a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14997 del 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' industriale Manelli, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori che rappresentano l'intero organico e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale d'accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical Italia, con sede in Castiglione Olona (Varese) e unita' di Castiglione Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore medie settimanali nei confronti di 46 lavoratori su un organico complessivo di 203 unita', per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical Italia, con sede in Castiglione Olona (Varese) e unita' di Castiglione Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore medie settimanali nei confronti di 46 lavoratori su un organico complessivo di 203 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 marzo 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamat, con sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 20 lavoratori su un organico complessivo di 30 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Start, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 46 unita', da 30 a 22,5 ore medie settimanali per 4 unita' part-time, da 20 a 15 ore medie settimanali per 5 unita' part-time a fronte di un organico complessivo pari a 64 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T. Style, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e unita' di Pieve S. Stefano (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 30% per 83 lavoratori su un organico complessivo di 103 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unita' di Padova e Abano Terme (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 unita' ed a 19 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 55 unita', per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unita' di Padova e Abano Terme (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 unita' ed a 19 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 55 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione friulana, con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano e Bagnaria Arsa (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 37 dipendenti su un organico totale di 41 unita' secondo le modalita' previste dal verbale d'accordo che si allega e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ventilazione friulana, con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano e Bagnaria Arsa (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 37 dipendenti su un organico totale di 41 unita' secondo le modalita' previste dal verbale d'accordo che si allega e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 17 giugno 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Video Staff di Chiesi Federico, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per 5 lavoratori dipendenti costituenti la totalita' dell'organico, secondo le modalita' specificate nell'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.