IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visti i regolamenti CEE n. 2080/1993 e  3699/1993,  concernenti  lo
strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto
l'adeguamento  dello  sforzo  di  pesca  prevedendo  tra  l'altro, la
concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dai  piani di orientamento
pluriennali;
  Visto il IV Piano triennale della  pesca  marittima,  adottato  con
decreto  ministeriale  21  dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17  del  22  gennaio  1994,  che
prevede,  tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca,
anche la concessione di premi  di  fermo  temporaneo  delle  navi  da
pesca;
  Visto  il  decreto  legge  30  giugno  1994,  n.  424,  concernente
l'attuazione del fermo temporaneo  obbligatorio  per  il  1994  delle
imprese di pesca;
  Considerata  la  necessita'  di  fissare  le  modalita' tecniche di
attuazione per il controllo del fermo delle  navi,  l'erogazione  dei
premi  e  l'indennita'  giornaliera,  nonche'  i  criteri  di ripresa
dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo;
  Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca  scientifica
e tecnologica applicata alla pesca nella seduta del 30 maggio 1994;
  Considerate   le   proposte   delle  associazioni  professionali  e
sindacali di  categoria  formulate  nelle  riunioni  congiunte  della
commissione  consultiva centrale della pesca marittima e del comitato
nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nelle  sedute
del 2 marzo 1994 e del 2 aprile 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico
e del fermo tecnico nell'anno 1994.
  2. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per "fermo biologico" l'arresto temporaneo delle navi da pesca
per un periodo di trenta giorni feriali consecutivi, per il quale  e'
corrisposto un premio da parte dello Stato; dal calcolo dei giorni da
retribuire  sono  escluse  le  domeniche  e  le  eventuali festivita'
nazionali pur rimanendo l'obbligo del fermo in tali giorni;
    b) per "fermo tecnico" ciascun periodo di  arresto  supplementare
in  aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a), per il quale
non e' corrisposto alcun premio, adottato ai  sensi  della  legge  17
febbraio 1982, n. 41.