IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni
e dei proventi del Tesoro, nonche' in ordine agli organismi  ed  alle
procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
  1.  Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e' sostituito dal seguente:
  " 1. E' istituito presso la  Banca  d'Italia  un  conto  denominato
'Fondo  per l'ammortamento dei titoli di Stato' di seguito denominato
'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le  modalita'  previste
dalla   presente  legge,  la  consistenza  dei  titoli  di  Stato  in
circolazione.".
  2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
l'alinea e' sostituito dal seguente:
  " 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al
Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
  3.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  "h-bis)  l'importo  fino  a   lire   30.000   miliardi   a   valere
sull'autorizzazione  di  cui  all'articolo 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 539.".
  4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  Gli  importi  relativi  ai  conferimenti  di  cui  al  comma 1
affluiscono  ad  appositi  capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata  per  essere  riassegnati  allo  stato di previsione del
Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
  5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e'  sostituito
dal seguente:
  "Art. 4 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). -
1.  I  conferimenti  di  cui  all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo
nell'acquisto dei titoli di Stato  o  nel  rimborso  dei  titoli  che
vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
   2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
   3.   Sulle  giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente un tasso di interesse pari a quello  medio  dei  buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
   4.  Al  Fondo  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".