IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
secondo il quale il Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  dichiara l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica individuando i territori danneggiati;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 185/1992, secondo il  quale
hanno  titolo  agli interventi di cui al successivo art. 5 le aziende
agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate,  che
abbiano  subito  danni  non inferiori al trentacinque per cento della
produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica;
  Visto l'art. 5, della legge  n.  185/1992,  che  prevede  l'esonero
parziale  dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
propri e per i lavoratori dipendenti, in  scadenza  nei  dodici  mesi
successivi alla data in cui si e' verificato l'evento, a favore delle
aziende  agricole,  singole  o  associate,  condotte  da  coltivatori
diretti, mezzadri o coloni,  o  da  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale;
  Visto  il  comma 1 del citato art. 5, che prevede la determinazione
della percentuale dell'esonero tra un minimo del venti per  cento  ed
un  massimo  del  cinquanta  per  cento  con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
  Tenuto conto che il comma 2  dell'art.  5  dispone  che  la  misura
dell'esonero e' aumentato del 10 per cento nel secondo anno e per gli
anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, si
verifichino  a  carico  della  stessa  azienda  per  due  o piu' anni
consecutivi;
  Tenuto conto che l'esonero e'  accordato  dall'ente  impositore  su
presentazione  di  apposita  domanda  degli interessati, corredata da
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge  4  gennaio
1968, n. 15;
  Ritenuta la opportunita' di determinare la percentuale dell'esonero
in proporzione all'entita' del danno subito dalle aziende;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti,
mezzadri  o  coloni,  o da imprenditori agricoli a titolo principale,
iscritti nella  relativa  gestione  previdenziale,  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dall'art.  3,  comma  1, della legge 14 febbraio
1992, n. 185, e' concesso l'esonero con riferimento ai  danni  subiti
nelle seguenti misure:
   venticinque  per  cento per le aziende che abbiano subito danni in
misura non inferiore al trentacinque per cento  e  non  superiore  al
settanta  per  cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella
zootecnica;
   cinquanta per cento per le aziende che  abbiano  subito  danni  in
misura  superiore  al  settanta  per  cento  della  produzione  lorda
vendibile, esclusa quella zootecnica.