IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo il quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dichiara l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica individuando i territori danneggiati; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 185/1992, secondo il quale hanno titolo agli interventi di cui al successivo art. 5 le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al trentacinque per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica; Visto l'art. 5, della legge n. 185/1992, che prevede l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento, a favore delle aziende agricole, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale; Visto il comma 1 del citato art. 5, che prevede la determinazione della percentuale dell'esonero tra un minimo del venti per cento ed un massimo del cinquanta per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Tenuto conto che il comma 2 dell'art. 5 dispone che la misura dell'esonero e' aumentato del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi; Tenuto conto che l'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Ritenuta la opportunita' di determinare la percentuale dell'esonero in proporzione all'entita' del danno subito dalle aziende; Decreta: Art. 1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' concesso l'esonero con riferimento ai danni subiti nelle seguenti misure: venticinque per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al trentacinque per cento e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica; cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica.