La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri PREVITI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15. ------------